Secondo quanto previso dal disegno della legge di stabilità 2015 le partite iva con ricavi non superiori ai limiti da 15mila a 40mila euro, a seconda dell’attività svolta (dovrebbero essere 9 gruppi), saranno tassati con un’imposta sostitutiva al 15%.
Le soglie dei ricavi dovranno essere ragguagliate ad anno, sia per l’accesso al regime dei minimi che per la permanenza in esso. Si tratta di un sostanziale aumento rispetto all’attuale regime dei minimi, che prevede una tassazione dei ricavi del 5%, tuttavia non ci saranno più limiti a tale regime fiscale, né di età né di durata. Attualmente, infatti, si può usufruire della minore tassazione solo per cinque anni ed in ogni caso fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il reddito su cui applicare la tassazione del 15%
Per determinare il reddito da sottoporre alla tassazione del 15% non si sottrarranno le spese ai ricavi, piuttosto, secondo il Ddl di Stabilità, il reddito sarà determinato forfettariamente, applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi. L’unica deduzione ammessa dal reddito sarà quella relativa ai contributi previdenziali versati nell’anno.
Al reddito così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva rispetto ad Irpef, addizionali e Irap, pari al 15 per cento. Per i primi tre anni di attività il reddito imponibile potrà essere abbattuto forfettariamente di un terzo.
Ulteriori condizioni per accedere al regime dei nuovi minimi
Oltre alle condizioni sui ricavi, possono accedere al sistema della tassazione forfetaria i professionisti che nell’anno precedente hanno sostenuto spese fino a 5 mila euro lordi per lavoro accessorio e lavoratori assunti anche a progetto e che, al momento della chiusura dell’esercizio finanziario, hanno registrato un costo dei beni strumentali (tra cui non rientrano gli immobili usati per l’esercizio della professione) fino a 20 mila euro.
Chi entra nel regime forfetario è escluso dagli studi di settore e può destinare fino al 49% del proprio reddito per eventuali collaboratori. I vecchi minimi, cioè quelli con ricavi fino a 30 mila euro, che pagano l’imposta al 5%, non passeranno automaticamente al nuovo sistema, ma resteranno nel vecchio regime fino al compimento del trentacinquesimo anno di età o allo scadere del quinquennio agevolato.