La Cassa Forense ha approvato il nuovo regolamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 21 comma 9 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). In base a detta norma la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è chiamata a determinare con proprio regolamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti all’Albo professionale senza il raggiungimento di parametri reddituali.
L’obiettivo, negli intenti, è quello di permettere ai 56 mila avvocati attualmente iscritti all’Albo ma non iscritti Cassa per il mancato raggiungimento dei redditi minimi (10.300 euro redditi netto ovvero 15.300 euro reddito imponibile), di continuare a permanere iscritti nell’albo professionale, assolvendo all’obbligo contributivo previsto dalla legge, che viene quindi “alleggerito”.
700 euro l’anno per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa previdenziale: questo il contributo da versare per chi si deve iscrivere e per chi non raggiunge 10.300 euro all’anno. Uno “sconto” applicabile ai professionisti di qualunque età e non solo gli under 35.
Il versamento della metà del contributo minimo fa tuttavia maturare non un anno pieno ma solo sei mesi di contribuzione. Dopo i primi otto anni sarà possibile recuperare i contributi non versati o, più correttamente, versati in misura ridotta.
Il nuovo regolamento prevedere inoltre: la possibilità d’iscrizione retroattiva con un termine che resta fermo a tre anni; un anno di esonero, che viene però riconosciuto in casi eccezionali e documentati; interventi in favore delle donne avvocato in caso di maternità o adozione.