Con la comunicazione n. 66209 del 2 agosto 2013 la Consob ha imposto specifici obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai trust, come richiesto dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 2, del TUF.
La costituzione di un trust, con la conseguente titolarità della partecipazione in capo al trustee, potrebbe infatti non garantire l’effettiva trasparenza degli assetti proprietari dell’emittente partecipata, allorché i processi decisionali, relativi all’esercizio del diritto di voto legato alla partecipazione, siano allocati in capo ad altri soggetti del trust, o sussistano importanti poteri di interferenza, venendosi in tal caso a determinare una separazione tra titolarità formale della partecipazione e titolarità sostanziale dei diritti connessi.
Per tali motivi, al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari delle società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni, aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai sensi dell’art.115, comma 2, del Testo unico finanziario (“TUF”), i trustees che detengono una partecipazione rilevante nel capitale o che partecipano a un patto parasociale rilevante ai sensi dall’articolo 122 del TUF in tali emittenti, comunicano alla Consob, contestualmente all’invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 120 del TUF, le seguenti ulteriori informazioni:
- l’identità dei beneficiari, del settlor, del protector (laddove presente) o del legale rappresentante;
- gli eventuali poteri di intervento nella gestione della partecipazione assegnati dall’atto istitutivo a soggetti diversi dal trustee, ivi incluso il potere di soggetti terzi o dei beneficiari di impartire istruzioni vincolanti al trustee; se presente, l’esistenza della clausola di disinteresse e il contenuto della stessa;
- natura, durata e revocabilità del trust nonché la legge applicabile;
- le eventuali sovrapposizioni tra i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nel trust in qualità di beneficiario, settlor, trustee o protector e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa che fa capo al trust, ovvero del gruppo in cui il medesimo è inserito, nonché coloro che rivestono funzioni apicali, di qualsiasi tipo, in tali contesti.
Allo stato attuale tutti i trust titolari di partecipazioni rilevanti nelle società quotate in Borsa in Italia hanno ottemperato ai nuovi obblighi informativi, introdotti da Consob l’estate scorsa con una comunicazione di carattere generale, volta a migliorare la trasparenza sugli assetti proprietari delle quotate in caso di partecipazioni detenute attraverso lo strumento del trust.
Le quotate nel cui azionariato risultano essere presenti trust con partecipazioni rilevanti (superiori al 2%) sono: Acotel Group S.p.A., Best Union Company S.p.A., Dada S.p.A., DelClima S.p.A., De Longhi S.p.A., Landi Renzo S.p.A., Pierrel S.p.A., Prima Industrie S.p.A., Saes Getters S.p.A..
La Consob ha pubblicato nel proprio sito internet, nella pagina “Azionariato società quotate”, gli elementi informativi acquisiti e ritenuti necessari per una corretta trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.
La Consob ha pubblicato nel proprio sito internet, nella pagina “Azionariato società quotate”, gli elementi informativi acquisiti e ritenuti necessari per una corretta trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.