Obbligo formativo avvocati 2022: confermata la FAD e ridotti i crediti formativi. Il 2022 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo.
Il Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 513 del 21 dicembre 2021 ha stabilito che l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non debba essere conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento per la Formazione permanente dell’avvocato.
Inoltre nell’anno solare 2022 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247/2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie.
Infine è confermato che i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (Formazione a distanza).
Con il medesimo provvedimento è stato stabilito anche che gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense