“Ordinanza contingibile ed urgente che
sostituisce l’ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati
equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”.
È la rubrica dell’ultima ordinanza del Ministero della Salute volta a tutelare la salute e la sicurezza di persone ed animali nell’ambito di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati dall’Assi (ex Unire), dalla Fise, dalla Fei e
dalla Fitetrec Ante, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei.
La prima ordinanza in materia emanata nel 2009 è stata successivamente modificata ed integrata da una successiva ordinanza contingibile ed urgente del 21 luglio 2011 ora ulteriormente aggiornata dalla presente.
Il provvedimento è uno strumento legislativo che nel fissare i parametri “essenziali” cui i Comitati organizzatori devono fare riferimento coniuga il corretto svolgimento di tutte le antiche tradizioni nel rispetto dei diritti e del benessere di uomini e animali.
Art. 1 Manifestazioni autorizzate.
1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell’ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all’Allegato A, che ne costituisce parte integrante.
2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell’ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell’Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all’Allegato A.
Art.2 Disposizioni relative a equidi e fantini
È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all’art. 1 cavalli di età inferiore ai quattro anni.
2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. Gli organizzatori sono responsabili dell’applicazione del presente articolo.
Art.3 Sostanze ad azione dopante
È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all’art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l’accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.
Art.4 Disposizioni finali
La presente ordinanza, che sostituisce l’ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
All.1 Allegato A
Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali
a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.
b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.
d) Il tecnico di cui all’art. 1, comma 2 è formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed è inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
e) La AS5L competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.
f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l’idoneità degli equidi allo svolgimento dell’attività, un’ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.
g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.