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Home » Amministrativo Enti locali » Pagamento alle imprese dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni: sintesi delle misure approvate.

Pagamento alle imprese dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni: sintesi delle misure approvate.

RedazionediRedazione
13 Giugno 2013
inAmministrativo Enti locali, Commerciale Fallimentare, Notizie giuridiche
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Il 5 giugno scorso – con il sì unanime dei deputati – è terminato l’iter di approvazione da parte del Parlamento del decreto legge n.35/2013 che sblocca i fondi per pagare le imprese entro il tetto dei 40 miliardi di euro, il primo passo di un percorso virtuoso il cui obiettivo è l’eliminazione completa dell’arretrato entro il 2014.

Decreto legge n.35 del 9 aprile 2013: il provvedimento diventato legge in sintesi.
Il decreto legge convertito con modifiche in legge dal Parlamento il 5 giugno 2013 prevede in sintesi le seguenti misure.
La prima: esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti di parte capitale al 31 dicembre 2012, sia iscritti in bilancio che fuori bilancio, per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali. Analoga esclusione è disposta per le Regioni con riguardo ad alcune tipologie di trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali, per un importo di 1,4 miliardi, nonché dall’articolo 2 per gli investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, per ulteriori 800 milioni.
La seconda: l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 9,5 miliardi di euro per il 2013 e di 14,7 miliardi per il 2014. Il fondo è distinto in tre sezioni dedicate, tra le quali possono essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di enti locali, per importi pari a 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014; di Regioni e Province autonome, per importi pari a 2,5 miliardi nel 2013 e 3,7 miliardi nel 2014 per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; di enti del Servizio sanitario nazionale per importi pari a 5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nei 2014. La dotazione per le Regioni e le Province autonome, nel testo approvato dalla Camera, è stata ridotta per circa 472 milioni nel 2013 e per 1,272 milioni nel 2014, per garantire la copertura degli oneri derivanti dal patto verticale incentivato, previsto dall’articolo 1-bis del provvedimento.
Altra misura è l’ampliamento da 3 a 5 dodicesimi (delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente) del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali sino alla data del 30 settembre 2013.
All’articolo 5, vi è l’incremento delle erogazioni per i rimborsi di imposta (quindi compensazioni) per 2,5 miliardi nel 2013 e per 4 miliardi nel 2014 ed il rifinanziamento, pari a 500 milioni per il 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei debiti delle amministrazioni centrali.
Il decreto introduce disposizioni dirette ad assicurare l’integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali, dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti.
In particolare, le Amministrazioni sono tenute a produrre un elenco completo dei debiti da onorare e comunicare alle imprese creditrici, entro il 30 giugno 2013, il piano dei pagamenti, nonché a registrarsi entro il 29 aprile 2013 sulla piattaforma elettronica per il rilascio della certificazione dei debiti costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Entro il prossimo 15 settembre l’ABI dovrà predisporre l’elenco completo dei debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che sono state oggetto di cessione a banche ed intermediari, distinguendo tra cessioni prosoluto e prosolvendo. Sulla base di tale elenco, con la legge di stabilità per il 2014, previa intesa con le autorità europee, si potrà programmare il pagamento di tali crediti ceduti mediante l’assegnazione di titoli di Stato, ovvero si potrà prevedere l’effettuazione di apposite operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei debiti delle amministrazioni, mediante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato destinata ad agevolare la cessione dei crediti a banche ed intermediari finanziari. Inoltre, si prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dà conto dello stato di attuazione del decreto-legge in esame. La relazione indicherà altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità.
Quanto alla compensazione dei crediti certificati, al fine di favorire il processo d’immissione di liquidità nel sistema economico e accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione il decreto prevede misure di semplificazione e detassazione delle cessioni dei crediti, nonché l’ampliamento delle possibilità di compensazione dei crediti commerciali certificati con debiti fiscali, anche attraverso l’elevazione da 516.000 a 700.000 euro della soglia vigente di compensazione tra crediti e debiti fiscali. Vengono inoltre modificate le disposizioni vigenti in tema di compensazione e certificazione dei crediti, prevedendo tra l’altro che la procedura per le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario avvenga solo su specifica richiesta del creditore; la sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni in caso di inadempimento del contribuente all’obbligo tributario per oltre 10.000 euro non si applichi a coloro che abbiano ottenuto la rateizzazione del pagamento; la certificazione necessaria per accedere alla compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario sia corredata dall’indicazione della data prevista per il pagamento. Si cerca cioè di agevolare la compensazione.
Infine, per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la liquidità per lo sblocco dei pagamenti, il decreto autorizza, all’articolo 12, l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con un onere per la finanza pubblica derivante dalla maggiore spesa per interessi conseguente a tale emissione quantificato in circa 576 milioni per il 2014 e 640 milioni a decorrere dal 2015.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il medesimo articolo 12 reca, peraltro, una serie di misure precauzionali, volte a contenere la spesa entro il limite prefissato. In proposito si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze esegua un monitoraggio dell’attuazione delle misure introdotte dal decreto e che, qualora emerga il rischio del superamento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2013, consenta ai Ministro dell’economia di adottare per tempo, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla Nota di aggiornamento al DEF, le necessarie misure per la rimodulazione delle spese autorizzate dal decreto-legge, ovvero disporre la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento secondo le norme contabili vigenti.
Sono previste, inoltre, nel provvedimento altre misure relative all’introduzione del Patto verticale di stabilità incentivato, che riguarda il rapporto, a livello regionale, tra enti locali e consente a Regioni, Province e Comuni del territorio regionale di rimodulare gli obiettivi del Patto di stabilità.
L’articolo 6-bis introduce una norma transitoria al codice degli appalti che consente all’esecutore dei lavori, fino al 31 dicembre 2015, di promuovere un’eccezione di inadempimento della sua obbligazione nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento (anziché il 25 per cento ora vigente) dell’importo netto contrattuale. In tal modo si favorisce il prestatore delle opere.
Infine, alcune modifiche hanno riguardato i criteri per la riduzione delle risorse delle Province per il biennio 2013-2014, prevedendo che tali riduzioni siano determinate in proporzione alle spese per acquisto di beni e servizi nel 2012, salvo alcune categorie delle stesse. Altre modifiche hanno riguardato i tributi locali (TARES ed IMU) per Regioni e Province a Statuto speciale ed in materia di riequilibrio dei bilanci regionali, con particolare riferimento alle Regioni Piemonte, Sicilia e, per quanto riguarda il confronto con il Governo, Sardegna.

Decreto legge n. 35 del 9 aprile 2013: regole e procedure per i pagamenti da parte delle pa
Con riguardo ai criteri e alle procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il provvedimento, tenendo conto delle diverse tipologie di credito delle imprese e della natura degli enti debitori, ha fissato al 30 aprile 2013 il termine entro il quale Comuni e Province sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti oggetto del provvedimento in esame. Per le Regioni e gli enti locali con dotazioni finanziarie disponibili, tali pagamenti sono stati già autorizzati con decreto del MEF.
Il Ministero dell’economia, con un comunicato del 9 maggio, ha evidenziato che sono state accolte 1.500 richieste e che è stato concesso tutto il plafond disponibile di 3,6 miliardi di euro per le richieste di anticipazione di liquidità in favore degli enti locali pervenute entro il 30 aprile. Pertanto, una parte dei pagamenti è già stata avviata e l’importo delle risorse stanziate è stato determinato secondo un criterio proporzionale.
Per gli enti locali, le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale privi di disponibilità liquida, è stato predisposto un canale di finanziamento a valere sulle disponibilità del fondo appositamente istituito per assicurare liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 9,5 miliardi di euro per il 2013 e di 14,7 miliardi per il 2014.
Tali enti sono tenuti a richiedere alla Cassa depositi e prestiti le risorse necessarie per i pagamenti e, ricevuta l’erogazione delle somme, dovranno estinguere il debito entro i successivi 30 giorni, fornendone certificazione alla Cassa. Anche le Regioni potranno chiedere analoga anticipazione entro la data del 30 aprile, che verrà erogata con decreto ministeriale; per gli enti del Servizio sanitario nazionale, infine, l’anticipazione di liquidità sarà effettuata con decreto direttoriale per il riparto definitivo delle somme da assegnare, comprensivo anche del 2014.
Su questo punto è stato sancito un accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Alle Regioni che hanno effettuato richiesta di anticipazione di liquidità sono attribuite risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o una richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Le Regioni hanno attestato che le richieste di anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto n. 35 del 2013, non estinti alla data dell’8 aprile, sono pari a 10.598,78 milioni di euro.
Per quanto concerne le restituzioni delle somme ricevute, le amministrazioni locali sono tenute a presentare un piano di ammortamento della durata massima di 30 anni e ad un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni.
Per le Regioni e per gli enti sanitari dovrà intervenire apposito contratto con il MEF per stabilire le modalità di restituzione delle somme, che anche in tal caso potranno prevedere un periodo non superiore ai 30 anni.
Per quanto riguarda i criteri per la liquidazione dei debiti, l’articolo 6 dispone che le amministrazioni sono tenute a dare una priorità nell’effettuare i pagamenti ai crediti non oggetto di cessione pro soluto (quindi alle imprese); tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Le amministrazioni dovranno in ogni caso comunicare ai creditori con posta certificata inviata presso gli indirizzi PEC del codice digitale, l’importo e la data entro cui provvederanno al pagamento (questa è un’innovazione). Il medesimo articolo autorizza inoltre il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo.
Al fine di garantire l’effettiva disponibilità delle risorse per le imprese creditrici, le somme destinate ai pagamenti dei debiti non possono essere oggetto di atti di sequestro o di pignoramento; l’impignorabilità concerne anche i fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo. Inoltre, si prevede che, ai fini dei pagamenti oggetto del provvedimento, l’accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dovrà essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.
Si prevede, infine, che in caso di inadempienza delle Regioni e degli enti locali il Governo possa esercitare una facoltà di intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, anche con la nomina di commissari straordinari per l’adozione di alcuni degli atti previsti dal decreto.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano

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      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
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