Polizze abbinate a finanziamenti, il premio non goduto deve essere rimborsato anche in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento
L’IVASS è intervenuto sulle imprese di assicurazione, sulle banche e sulle società finanziarie che distribuiscono polizze collegate a finanziamenti per garantire che, anche in caso di estinzione anticipata parziale (e non solo totale) del finanziamento sottostante, venga restituita all’assicurato la quota parte del premio assicurativo corrispondente al rischio cessato.
L’intervento è scaturito dalla rilevazione che non tutte le imprese e i distributori, in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, hanno implementato le procedure per la restituzione all’assicurato del premio non goduto.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta da IVASS in relazione alle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance), anche dall’esame delle clausole contrattuali di alcuni prodotti assicurativi attualmente commercializzati, è emerso che l’ipotesi di estinzione anticipata parziale del finanziamento non è disciplinata o è previsto che la copertura resti in vigore alle condizioni inizialmente stabilite, senza dar luogo alla restituzione del premio.
Secondo l’IVASS il rimborso al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve avvenire anche nei casi di estinzione anticipata parziale considerato che, per effetto del collegamento tra il contratto principale di finanziamento e quello assicurativo ad esso accessorio, l’esposizione al rischio, con il rimborso di una quota parte del capitale finanziato, si riduce automaticamente in misura corrispondente.
Per tali ragioni, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 183 del Codice delle assicurazioni private in materia di correttezza e trasparenza nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione, imprese e distributori dovranno quindi adeguare le procedure entro 90 giorni dalla comunicazione dell’Istituto e adottare da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento.
Articolo tratto da: ISVAP