L’art. 15 comma 1, lett. b), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) consente la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (ovvero quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Con risoluzione n. 358/E, rispondendo ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabili in via analogica le disposizioni di cui sopra, dettate per gli immobili locati, al caso in cui gli interessi passivi si riferiscono ad un mutuo per l’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria che ha comportato l’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario, con susseguente trasferimento della residenza oltre il termine di un anno dall’acquisto dell’abitazione.
«Si tratta di una fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 15 richiamato, ma ad essa accomunata dalla circostanza che l’acquirente deve attivare un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità dell’immobile.
In considerazione della analogia con la fattispecie disciplinata dal legislatore, si esprime l’avviso che nel caso in esame sia applicabile la previsione di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), quarto periodo, in forza della quale la detrazione degli interessi pagati in relazione all’acquisto del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile compete, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
Pertanto, qualora ricorrano le condizioni sopra menzionate, l’istante potrà usufruire della detrazione di cui alla disposizione in questione».
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate