Ancora una proroga per i magistrati onorari. Fra le misure contenute nel DL 212/2011 l’ennesima modifica del comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado)
in forza del quale, avuto conto delle disposizioni del successivo art.
247, l’attribuzione di magistrati onorari al Tribunale ordinario ed alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, avrebbe potuto
effettuarsi fino al compimento del complessivo riordino del ruolo e
delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre nove
anni dalla data di efficacia del decreto legislativo stesso, ovvero fino
al 2 giugno 2009, avuto conto che la data di efficacia del ridetto
d.lgs. 51/98 venne fissata nel 2 giugno 1999.
In forza di questa ulteriore proroga il termine per l’applicazione dei magistrati onorari è fissato al 31 dicembre 2012, inoltre i giudici
onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre
2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo
quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma,
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2012 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°
gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
In verità, come sopra accennato, si tratta di una vicenda che si ripete ormai periodiamente all’approssimarsi della scadenza di detta norma. Secondo l’originaria formulazione del decreto legislativo n. 51/98, l’attribuzione dei magistrati onorari al tribunale ordinario e alla Procura avrebbe dovuto protrarsi non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, scadenza quindi inizialmente fissata al 2 giugno 2004. Successivamente il termine di 5 anni è stato rideterminato in sette anni e da ultimo in nove anni (D.L. n. 273/2005).