Procedure semplificate per l’approvazione da parte della Consob dei prospetti informativi relativi a prodotti finanziari e documenti informativi in lingua inglese.
Procedure semplificate per l’approvazione da parte della Consob dei prospetti informativi relativi a prodotti finanziari e via libera alla documentazione in inglese: sono queste le due principali novità delle modifiche al Regolamento Emittenti approvate dalla Consob.
Tra le innovazioni introdotte al termine di una consultazione con gli operatori avviata nel 2021 c’è l’eliminazione della verifica preliminare sulla completezza della documentazione. Con l’entrata in vigore delle nuove regole contenute nella delibera n. 22423 del 28 luglio 2022 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) i procedimenti amministrativi saranno avviati sin dalla data di presentazione delle relative domande alla Consob.
Soppressi anche i termini di durata massima dei procedimenti e di risposta alle richieste di integrazione al prospetto, allineando la tempistica alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di prospetto. Quanto alla domanda di approvazione prevista dall’articolo 94, comma 3, del Testo unicoe essa va redatta in formato elettronico ricercabile. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.
In accoglimento delle richieste provenienti dalla consultazione con il mercato sono stati ridotti i documenti da allegare alle bozze di prospetto. È stata confermata la possibilità per l’emittente e/o per l’offerente di sottoporre preliminarmente alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l’operazione di offerta pubblica o l’ammissione alle negoziazioni, per favorire la celerità dell’istruttoria.
È stata introdotta, infine, la possibilità di redigere il prospetto informativo in lingua inglese, prevedendo la traduzione in italiano della sola nota di sintesi per le offerte svolte in tutto o in parte in Italia, o qualora sia chiesta l’ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano.
In particolare l’art. 12 della delibera rubricato regime linguistico del prospetto prevede che il prospetto per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli sia redatto in lingua italiana mentre per le offerte di titoli il prospetto possa essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell’emittente o dell’offerente. Se il prospetto è redatto in lingua inglese e l’offerta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l’ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.
Articolo tratto da: CONSOB