Protocollo d’intesa tra Garante Privacy e Garante Detenuti per proteggere i diritti dei detenuti e altre persone sottoposte a forme di limitazione della libertà
Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla tutela di soggetti privati della libertà personale.
Le due Autorità coopereranno per proteggere la dignità e i diritti dei detenuti e di altre persone sottoposte a forme di limitazione della libertà, come i migranti trattenuti nei Cpr (Centri per i rimpatri) e gli ospiti delle Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).
Potranno attivare ispezioni e istruttorie congiunte su casi di reciproco interesse, avviare indagini conoscitive, scambiare informazioni su possibili violazioni di pertinenza dell’altra Autorità.
I due Garanti supporteranno anche progetti formativi comuni per condividere esperienze e migliorare specifiche competenze nel settore.
PROTOCOLLO DI INTESA
Il Garante per la protezione dei dati personali, (infra: “GPDP”), legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Pasquale Stanzione
e
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (infra: “GNPL”), legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Mauro Palma;
di seguito, indicate disgiuntamente come “la Parte” e, congiuntamente, come “le Parti” PREMESSO CHE
o il GPDP è l’Autorità di controllo competente ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 51 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (artt. 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 2, c.1, lett.s) e 37 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51);
o il GNPL, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 opera quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
o lePartiesercitanofunzionitralorocomplementariatuteladellapersonaedelladignitàin contesti talora contigui, con modalità che suggeriscono l’opportunità di un raccordo ulteriore e più strutturale rispetto a quanto già sinora sperimentato;
o le Parti ravvisano l’utilità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
o l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
o si reputa pertanto opportuno disciplinare, nei termini che seguono, le modalità di realizzazione di una cooperazione utile a garantire - pur nell’esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni- maggiore efficacia e incisività nell’azione delle Parti, anche in ossequio al principio di cui all’art. 97 della Costituzione;CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1.Con il presente atto, le Parti intendono avviare, nell’ambito delle rispettive competenze, una collaborazione volta alla realizzazione di attività di interesse comune, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale, al fine di promuoverne ulteriormente l’effettività.
2. La cooperazione di cui al comma 1, nell’ambito ivi delineato, si articola:
a) nel coordinamento degli interventi istituzionali;
b) nella segnalazione reciproca di possibili violazioni di norme alla cui applicazione è preposta l’altra Parte, ravvisate nell’esercizio delle proprie funzioni e, ove opportuno, nell’attivazione di istruttorie amministrative coordinate;
c) nella collaborazione ai fini dell’elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo;
d) nella collaborazione nell’ambito di indagini conoscitive;
e) nel rilascio, anche in funzione endo-procedimentale, di pareri su richiesta dell’altra Parte;
f) nella realizzazione di convegni, conferenze stampa o altri eventi a carattere divulgativo e/o scientifico, nonché nella pubblicazione di scritti.
3. Per la realizzazione della collaborazione di cui al comma 1, le Parti ricorrono ai seguenti strumenti: a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni, nel rispetto dei propri obblighi di riservatezza e della disciplina di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679, alla su richiamata direttiva (UE) 2016/680 e ai decreti legislativi n. 196/2003 e n. 51/2018;
b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine a questioni di diritto rilevanti nei settori di competenza complementare;
c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.Articolo 2 (Attività congiunte)
1. Le Parti possono effettuare congiuntamente ispezioni o visite relativamente a fattispecie di interesse comune, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, dei vincoli di riservatezza e degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nonché, in particolare, dei limiti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.Articolo 3 (Attività formative)
1.Le Parti possono attivare lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d’intervento; realizzare progetti formativi comuni, anche con altre Istituzioni.Articolo 4 (Segreto d’ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)
1. La divulgazione o comunicazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente atto è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la Parte presso la quale è avvenuta l’acquisizione, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.Articolo 5 (Referenti ed esecuzione)
1.Ciascuna delle Parti designa, con successivo atto, uno o più Referenti per l’attuazione del presente protocollo e per l’individuazione di ogni altra esigenza di collaborazione.
2.Le Parti possono, con successivi atti convenzionali, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.Articolo 6 (Durata, recesso e modifiche)
1. Il presente atto ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti, ovvero recesso unilaterale, suscettibile di esercizio in ogni momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all’altra Parte con preavviso non inferiore a trenta giorni.
2. Le Parti definiscono con successivo atto eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente protocollo, che si dovessero eventualmente rendere necessarie o, comunque, opportune.Articolo 7 (Pubblicazione)
1.Il presente atto è pubblicato sui siti internet delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.