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Home » Lavoro Previdenza » Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale

RedazionediRedazione
11 Febbraio 2017
inLavoro Previdenza, Notizie giuridiche
Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
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Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale

La circolare illustra le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale; in particolare, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l’art. 2, comma 2, della L. 464/72 abrogato dall’art. 46, comma 1 lett. e) del d.lgs. 148/2015.
Con la presente circolare vengono inoltre impartite istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria e sull’utilizzo della nuova procedura pubblicata sulla Intranet.
Evoluzione normativa
L’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, ha previsto il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni (oggi della gestione di cui all’art. 37, della Legge n. 88/89) delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Successivamente, con l’introduzione ad opera dell’art. 5 del D.L. n. 80/78 convertito dalla Legge n. 215/78, del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, è stato chiarito che (Cfr. circolare n. 52020 del 15 settembre 1979) ove il decreto preveda tale sistema di pagamento, l’Istituto deve corrispondere ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo (ininterrotto) di sospensione precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con la Legge n. 297/82, l’indennità di anzianità è stata sostituita dal Trattamento di Fine Rapporto. Il legislatore, in via generale, ai fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Tuttavia, è rimasta invariata la previsione del comma 2°, art. 2, Legge n. 464/72, di conseguenza, in via d’eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR è a carico dell’Istituto.
Anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 223/91 che, all’art. 2, comma 6, ha nuovamente regolamentato l’ipotesi di pagamento diretto da parte dell’Istituto delle integrazioni salariali straordinarie, la disciplina del pagamento diretto di questa quota di TFR è rimasta invariata.
Da ultimo, il decreto legislativo n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, all’art. 46, comma 1, lett. e), ha abrogato la Legge n. 464/72.
Tale abrogazione, come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 5.10.2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.
Con successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il medesimo Dicastero ha chiarito che la previgente disciplina, compreso l’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, continua ad applicarsi nei seguenti casi:

  1. domande presentate entro il 23 settembre 2015;
  2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
  3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Inoltre, a seguito della nota di chiarimento prot. 14948 del 21.12.2015 del Ministro del lavoro, con la quale è stato precisato che la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015, cioè prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, si ritiene, per coerenza sistematica, che anche l’art. 2, comma 2 della L. 464/72 possa considerarsi ancora applicabile alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.
Fatti salvi i casi sopra indicati, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3, dell’art. 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro.
Per completezza dell’informazione si ricorda che la disciplina sopra esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall’art. 21, comma 5 del d.lgs. 148/2015 e, prima dell’entrata in vigore della riforma, dall’art. 1, comma 5 del D.L. 726/1984 convertito con modificazioni nella L. 863/1984.
2. Interazioni con il Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70/2007, l’Istituto, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta il Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 e ss., della Legge n. 296/2006, ha chiarito l’obbligatorietà del versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l’integrazione salariale.
Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n. 9468 del 28.4.2009, con il quale sono state date indicazioni in merito alle modalità di conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, nei casi di pagamento diretto previsti dalla Legge n. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal d.lgs. n. 148/2015.
Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all’obbligazione contributiva, dovranno richiedere all’Istituto il pagamento diretto ai lavoratori dell’intera quota versata al Fondo Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043.
Per completezza dell’informazione, si segnala che nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS (cfr. msg. n. 2800/2016), il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla CIGS delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi Uniemens.
Ne consegue che nell’istruttoria dell’eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non dovrà essere esclusa la quota di TFR maturata durante il predetto periodo.
Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR Fondo di Tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR in CIGS ed alla procedura dei pagamenti diretti CIGS, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.

3. Istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di TFR maturato in CIGS trasmesse con la nuova domanda telematica.
Nell’ambito del passaggio di tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni da EAP (Ex AS400) ad ambiente Intranet, è stata reingegnerizzata anche la procedura di pagamento diretto ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso.
Pertanto, a partire dal 1 ottobre 2016, la liquidazione di tale prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.
La procedura è posta sulla Intranet – Prestazioni a sostegno del reddito – Fondo di Garanzia Fondo di Tesoreria TFR su CIGS – TFR su CIGS – Gestione Tfr su Cigs.
Gli operatori incaricati della liquidazione dovranno essere preventivamente abilitati tramite la procedura IDM dal Direttore della struttura o da un suo delegato.
La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:
verifica che l’azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento CIGS;
verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
verifica che l’importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;
verifica che la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di Tesoreria, o per il quale è stato chiesto l’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, della Legge n. 297/82.
Il manuale operativo è disponibile nella pagina di accesso alla procedura.

4. Pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare
La nuova procedura di liquidazione consente di gestire anche i pagamenti diretti ai Fondi di previdenza complementare.
Com’è noto l’art. 8, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il finanziamento della previdenza complementare possa essere attuato anche mediante il conferimento del TFR maturando.
Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare, l’Istituto sul quale, a mente dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, grava l’onere economico del TFR maturato, versa dette quote direttamente al Fondo di previdenza complementare.

5. Istruttoria delle domande giacenti
Le domande di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS, per le quali risulta già trasmesso telematicamente il mod. SR41, continueranno ad essere istruite utilizzando l’attuale procedura pagamenti diretti CIG disponibile nei servizi intranet EAP.
Nei servizi per aziende e consulenti in ambiente Internet è stato aggiornato il programma di controllo in fase di invio dei flussi SR41, per impedire la trasmissione di SR41 contenenti richieste di pagamento di quote di TFR dopo il 1 agosto 2016.
Nell’istruttoria, dopo aver verificato che il decreto ministeriale di autorizzazione del trattamento abbia disposto il pagamento diretto, si dovrà porre attenzione a non liquidare quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di CIG in deroga o di altri trattamenti, es. maternità, che pur non interrompendo la continuità prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, devono essere liquidati dal datore di lavoro.
Le domande di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS tramesse con il mod. SR41 per le quali sono presenti i flussi Uniemens con le quote di Tesoreria non dovranno essere poste in pagamento, ma sarà necessario comunicare all’azienda che, su richiesta, saranno liquidate dal Fondo di Tesoreria.

Tags: Cassa integrazioneTFR Trattamento fine rapporto

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