Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: fino a 400 euro mensili per 12 mensilità. Modulo INPS per la domanda.
Indice dei contenuti:
È pubblicata sul sito dell’INPS la circolare relativa all’erogazione del “Reddito di libertà” per le donne vittime di violenza, misura introdotta dall’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e disciplinata con il DPCM del 17 dicembre 2020.
Il Reddito di libertà, per il quale con riferimento all’annualità 2021 sono stanziati 3 milioni di euro, è riconosciuto alle donne, con o senza figli minori, seguite dai Centri antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia. È stabilito nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile, per un massimo di 12 mensilità.
La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di residenza.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'incremento del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Reddito di Libertà, volto a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà, è riconosciuto dall’INPS.
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, secondo periodo, del citato articolo 105-bis, con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 172 del 20 luglio 2021, si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate, come anticipato, pari a 3 milioni di euro.
In particolare, al comma 1 dell’articolo 3 del D.P.C.M. in parola è previsto un contributo, denominato “Reddito di Libertà”, per le donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
Requisiti di accesso al Reddito di Libertà
Il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, come anticipato in premessa, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, mediante l’incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro, per l’anno 2020, del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
La misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, istituita dall’articolo 3 del citato D.P.C.M., consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.
Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
A tale riguardo, l’articolo 3, comma 5, del citato D.P.C.M. prevede che il Reddito di Libertà sia finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).
Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.
Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare ovvero incompleta. Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati nel D.P.C.M. non saranno prese in carico dall’INPS, che in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso (cfr. l’art. 3, comma 8, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando apposito modello predisposto dall’INPS.
L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.
Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.
Ai fini della regolare trasmissione della domanda, si precisa che dovranno essere compilati tutti i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.
Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di pagamento prescelte, selezionandole dall’apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.
Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione, si terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante il servizio online, a nulla rilevando, per l’eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo.
Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:
- “Accolta in pagamento”;
- “Non accolta per insufficienza di budget”;
- “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).
L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che,
all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria; l’esito verrà altresì comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento dell’inserimento in procedura.
Si rappresenta, infine, che le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.
Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.
Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno
Il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.
Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Inoltre, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, ecc.).
Modello domanda INPS Reddito di libertà
Scarica il modulo INPS per la domanda di reddito di libertà, costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Articolo tratto da: INPS