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Home » Notizie giuridiche » Referendum sulla Giustizia 2022: si volta il 12 giugno

Referendum sulla Giustizia 2022: si volta il 12 giugno

Avv. Gianluca LancianodiAvv. Gianluca Lanciano
30 Maggio 2022
inNotizie giuridiche, Ordinamento Giudiziario Forense
Referendum sulla Giustizia 2022: si volta il 12 giugno
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Referendum abrogativi sulla Giustizia del 12 giugno 2022

Indice dei contenuti:

  • Referendum abrogativi sulla Giustizia del 12 giugno 2022
    • Referendum e quorum
    • Cinque quesiti referendari e cinque schede
      • Referendum n.1 – Sull’abolizione del decreto attuativo della legge Severino (Scheda di colore rosso)
      • Referendum n.2 – Sulla limitazione delle misure cautelari
      • Referendum n.3 – Sulla separazione delle funzioni dei magistrati
      • Referendum n. 4 – Sulla partecipazione alle delibere del CSM
      • Referendum n. 5 – Sull’elezione dei membri del CSM

Sono cinque i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Il voto per detti referendum avverrà in contemporanea al primo turno delle elezioni amministrative.
I referendum hanno ad oggetto l’abrogazione di alcune norme sul funzionamento del sistema giudiziario italiano.
I quesiti referendari sono stati inizialmente promossi dal "Comitato Giustizia Giusta", costituito dalla Lega per Salvini Premier e dal Partito Radicale Transnazionale[3], ma nonostante la raccolta delle firme, avvenuta anche digitalmente, essi sono stati presentati per effetto della richiesta pervenuta da nove consigli regionali. Tra il 16 febbraio e l’8 marzo 2022 la Corte Costituzionale ha approvato cinque quesiti sui sei proposti dai Consigli regionali.

Referendum e quorum

Per essere valido, ogni quesito dovrà raggiungere il cd. quorum, cioè la maggioranza degli aventi diritto al voto. In particolare per la validità della consultazione referendaria è necessario che si rechi alle urne almeno la metà degli aventi diritto al voto più uno. Questo è quanto stabilisce l'articolo 75, 4° comma della Costituzione che testualmente recita:  “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.
Il corpo elettorale comprensivo anche degli elettori residenti all’estero, desunto dalla rilevazione semestrale 31.12.2021, è pari a 51.533.195 di cui: 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne.

Cinque quesiti referendari e cinque schede

Gli italiani sono chiamati a esprimersi su cinque diversi quesiti referendari, che chiedono di abrogare – cioè eliminare – altrettante leggi. Ovviamente, è possibile scegliere di votare anche per uno solo dei quesiti.Bisogna votare “sì” se si vuole cambiare (anzi abrogare) la normativa attuale, oppure votare “no” se si vuole mantenere l’assetto corrente.

  1. Referendum n.1 - Sull’abolizione del decreto attuativo della legge Severino
    (Scheda di colore rosso)

    Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
    Il quesito è teso ad abolire il decreto attuativo della legge Severino che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza per i parlamentari, i membri del governo, gli europarlamentari, gli amministratori regionali e locali che siano stati condannati in via definitiva per delitti dolosi o preterintenzionali, nonché per gli amministratori regionali o locali che, indiziati per l'appartenenza ad associazioni mafiose, siano stati destinatari di una misura di prevenzione, disposta con provvedimento definitivo.

    Quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»

  2. Referendum n.2 - Sulla limitazione delle misure cautelari

    (Scheda di colore arancione)

    Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
    Il quesito mira ad eliminare il "pericolo di reiterazione del medesimo reato" dai criteri per disporre una misura cautelare personale.

    Quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni?»

  3. Referendum n.3 - Sulla separazione delle funzioni dei magistrati

    (Scheda di colore giallo)

    Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
    Il quesito è volto a sopprimere il cosiddetto sistema delle “porte girevoli”, che permette a un magistrato di poter passare dal ruolo di giudicante a requirente e viceversa, anche più volte nel corso della propria carriera. La separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti fu già oggetto del referendum abrogativo del 21 maggio 2000, che non raggiunse il quorum.

    Quesito: «Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160?»

  4. Referendum n. 4 - Sulla partecipazione alle delibere del CSM

    (Scheda di colore grigio)
    Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
    Il quesito mira a introdurre la possibilità per avvocati e professori universitari di partecipare con diritto di voto ai Consigli giudiziari, organismi territoriali per la valutazione sull'operato dei magistrati.

    Quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)?»

  5. Referendum n. 5 - Sull’elezione dei membri del CSM

    (Scheda di colore verde)
    Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
    Il quesito mira ad abolire l’obbligo per un magistrato che voglia essere eletto nel consiglio superiore della magistratura di presentare dalle 25 alle 50 firme di sostegno alla candidatura.

    Quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta?»

Tags: Custodia cautelareElezioniMagistratiReferendumSeverino

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