Circolare n. 23/E – parte prima
Regime di esenzione per le operazioni infragruppo e simili (articolo 6, commi da 1 a 3-bis, legge 13 maggio 1999, n. 133).
Per rendere evidenti gli aspetti che differenziano le due normative di esenzione in questione si reputa opportuno richiamare brevemente i presupposti applicativi dell’art. 6, commi da 1 a 3-bis, della legge 13 maggio 1999, n. 133 che, come si è accennato, ha cessato di produrre effetti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
1.1 Requisito soggettivo
Il regime di esenzione previsto dall’art. 6, commi da 1 a 3-bis, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato da successivi interventi normativi tesi ad ampliarne l’ambito di applicazione, riguarda le prestazioni di servizi rese:
a) da società facenti parte del gruppo bancario, ivi incluse le società strumentali, a società del gruppo medesimo;
b) da consorzi, comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituite da banche, ai consorziati o soci, a condizione che i corrispettivi non superassero i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) da società del gruppo assicurativo ad altra società del gruppo, controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante;
d) da consorzi costituiti tra società del gruppo assicurativo alle società del gruppo medesimo, a condizione che i corrispettivi non fossero superiori ai costi imputabili alle prestazioni stesse;
e) da società di un gruppo societario ad altra società facente parte del gruppo medesimo, a condizione che il volume d’affari, relativo all’anno precedente, del gruppo e delle singole società, fosse costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
f) da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, alle società che svolgessero operazioni relative alla riscossione dei tributi.
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 53 della legge n. 342 del 2000, i soggetti interessati dalla normativa in esame potevano svolgere anche attività nei confronti di terzi, fermo restando che le prestazioni rese nei confronti di questi ultimi, anche se di carattere ausiliario, nei termini di seguito indicati, dovevano essere assoggettate ad imposta.
1.2 Requisito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, erano interessate dal regime di esenzione IVA previsto dalla legge 133 del 1999 le prestazioni rese nell’ambito di un’attività di carattere ausiliario, qualificate tali ai sensi dell’art. 59, lett. c), del decreto legislativo n. 385 del 1993, concernente “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TULB). La normativa bancaria richiamata definisce “ausiliaria” l’attività svolta dalle “società strumentali”, intese come “le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici”.
Secondo quanto chiarito dalla prassi amministrativa sono ausiliarie le attività serventi e collaterali rispetto a quella principale o, in altri termini, come affermato dalla scrivente in relazione ai gruppi assicurativi (risoluzione n. 90 del 2004), le attività “direttamente rivolte al servizio dell’attività principale che si inseriscono nel suo ciclo economico, risolvendosi rispetto ad essa in un rapporto di accessorietà e di complementarietà”.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate