Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo schema di regolamento volto a disciplinare le modalità di accertamento dell’attività degli avvocati in attuazione dell’art. 21, comma 1, della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Al fine di conservare per l’iscrizione all’albo professionale, l’avvocato, oltre all’iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense – ed al versamento dei relativi contributi – dovrà rispettare tutti i seguenti requisiti:
- essere titolare di una partita Iva attiva;
- avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
- avere trattato almeno cinque affari l’anno anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- avere una Pec comunicata al consiglio dell’ordine;
- aver assolto l’obbligo di aggiornamento;
- essere titolare di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
- aver corrisposto il contributo annuale al consiglio dell’ordine;
Il consiglio dell’ordine di appartenenza verificherà ogni tre anni il rispetto di detti requisiti ritenuti comprovanti l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai fini dell’iscrizione all’Albo. In caso di inosservanza ne deriverà la cancellazione dall’Albo salvo che l’avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Art. 21 legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.
6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
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