Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato una comunicazione congiunta “in merito al recepimento degli orientamenti emanati dall’Esma concernenti l’esenzione per attività di supporto agli scambi (market making) e operazioni di mercato primario ai sensi del Regolamento Ue n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap”.
La comunicazione chiarisce alcuni aspetti applicativi delle linee guida dell’Esma (l’autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari) che – dopo la pubblicazione avvenuta nello scorso aprile – trovano applicazione in tutta l’Unione europea dal 2 giugno 2013.
Si rammenta che il Regolamento europeo sulle vendite allo scoperto, entrato in vigore il 1° novembre 2012, prevede l’esenzione delle attività di market making (anche “supporto agli scambi”) da alcune delle restrizioni imposte, ossia dal divieto di vendite allo scoperto “nude” su azioni e titoli di Stato, dal divieto di assumere posizioni scoperte su credit default swap sovrani, dall’obbligo di notifica e pubblicazione delle posizioni nette corte su azioni e dall’obbligo di notifica delle posizioni nette corte su titoli di Stato. Il medesimo Regolamento prevede inoltre l’esenzione delle attività di primary dealer (anche “operatore principale”) dal divieto di vendite allo scoperto “nude” su titoli di Stato, dal divieto di assumere posizioni scoperte su credit default swap sovrani e dall’obbligo di “notifica” delle posizioni nette corte su titoli di Stato.
Al fine di assicurare una prassi di vigilanza comune in relazione all’esenzione delle attività di primary dealer e di market making, l’Esma ha pubblicato delle apposite linee guida, o “orientamenti” (“Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation Eu 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps”) che si applicano, come detto, dal 2 giugno. Entro tale data, pertanto, le autorità competenti nazionali devono dichiarare se intendono conformarsi a tali linee guida. In tale prospettiva, la Consob ha comunicato all’Esma che le autorità italiane competenti per la vigilanza sull’uso delle esenzioni, ossia Consob e Banca d’Italia, intendono conformarsi agli orientamenti.
Nella circostanza Consob e Banca d’Italia hanno diffuso congiuntamente la comunicazione che illustra il regime delle esenzioni per le attività di market making e primary dealer previsto dalle linee guida. In particolare, la comunicazione tratta: (i) dei requisiti per beneficiare dell’esenzione; (ii) delle modalità per determinare l’autorità competente per i soggetti extra-Ue; (iii) del processo da seguire per effettuare la notifica all’autorità competente; (iv) delle misure transitorie.
Il testo integrale della comunicazione è disponibile sui siti internet della Consob e della Banca d’Italia
Articolo tratto da: CONSOB