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Home » Notizie giuridiche » Riforma prescrizione penale. Dal 1° gennaio 2020 in vigore la riforma che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Riforma prescrizione penale. Dal 1° gennaio 2020 in vigore la riforma che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Avv. Gianluca LancianodiAvv. Gianluca Lanciano
29 Dicembre 2019 - Aggiornato il 1 Gennaio 2020
inNotizie giuridiche, Penale Procedura Penale
Riforma prescrizione penale. Dal 1° gennaio 2020 in vigore la riforma che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
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Sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Dal 1° gennaio 2020 in vigore la riforma della prescrizione penale.

Indice dei contenuti:

  • Sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Dal 1° gennaio 2020 in vigore la riforma della prescrizione penale.
    • Riforma della prescrizione: modifica degli artt. 158,159 e 160 c.p.
    • Reato continuato e riforma della prescrizione
    • Sospensione della prescrizione dopo la condanna in primo grado
    • Articoli 158, 159 e 160 codice penale in vigore dal 1° gennaio 2020

La riforma della prescrizione del reato è ormai entrata in vigore, a partire da oggi, 1° gennaio 2020.
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 nota come “spazzacorrotti” e recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (pubblicata nella G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019), ha previsto l’entrata in vigore delle norme in tema di prescrizione solo a partire dal 2020.
La riforma della disciplina della prescrizione del reato è contenuta nell’art. 1, 1° comma lettere d), e), f) della legge n. 3/2019. Dette disposizioni normative, in base al successivo 2° comma, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Riforma della prescrizione: modifica degli artt. 158,159 e 160 c.p.

La riforma della prescrizione, nel suo tenore letterale, è molto semplice ed interessa gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.
Pur non essendo modificato l’assetto complessivo della disciplina dell’istituto, che rimane quello introdotto nel 2005 con la cd. legge ex Cirielli, il legislatore è intervenuto modificando il decorso del termine di prescrizione del reato sia per quanto riguarda il dies a quo (cioè il giorno dal quale la prescrizione inizia a decorrere) sia il dies ad quem (cioè il giorno in cui interviene la prescrizione, che, nel nuovo assetto normativo, dopo la condanna all’esito del primo grado di giudizio non avverrà mai).

Reato continuato e riforma della prescrizione

Per quanto riguarda il dies a quo si tratta di un intervento limitato, che attiene alla sola ipotesi di reato continuato. Viene infatti reintrodotta nell’art. 158, co. 1 c.p. la regola (soppressa dalla legge ex Cirielli nel 2005), che considerando unitariamente il reato continuato fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione.
Il primo comma dell’art. 158 c.p. in vigore dal 1° gennaio 2020 è il seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
Diversamente il testo previgente della norma, nell’ultimo inciso, non prevedeva alcun riferimento al reato continuato (“per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza”), per cui anche in caso di reato continuato la prescrizione avrebbe avuto decorso dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione.

Sospensione della prescrizione dopo la condanna in primo grado

La modifica più rilevante attiene alla sospensione della prescrizione (ed il termine sospensione è comunque improprio) dopo la condanna comminata con sentenza di primo grado o dopo il decreto penale di condanna e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o fino alla data dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
Quanto sopra indicato corrisponde infatti al novellato testo del secondo comma dell’art. 159 c.p. «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.»
Il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 159 c.p. configurando la nuova disciplina come un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del reato.
Non si tratta tuttavia di una ipotesi di sospensione del corso della prescrizione in senso proprio.
In caso di sospensione, infatti, il corso della prescrizione è destinato a riprendere mentre, secondo l’attuale configurazione della norma la sospensione è di fatto perennemente sospesa fino alla sentenza definitiva.
Nemmeno si tratta, tecnicamente, di un’ipotesi di interruzione della prescrizione ex art. 160 c.p. Come noto, in caso di interruzione del corso della prescrizione, il decorso del tempo necessario affinché si prescriva un dato reato inizia a decorrere nuovamente dopo la causa interruttiva.
Non così invece nell’attuale assetto normativo per cui, come detto, la prescrizione non è né sospesa né interrotta in senso proprio giacché, dopo la sentenza di primo grado, il tempo necessario affinché un reato si prescriva non potrà mai più avere decorso.
Il legislatore ha infatti abrogato anche primo comma dell’art. 160 c.p., che individua (ancora fino al 1° gennaio 2020) la sentenza di condanna e il decreto di condanna come atti interruttivi del corso della prescrizione.
ll meccanismo introdotto dalla riforma non configura pertanto propriamente né una sospensione della prescrizione (perché non decorrerà mai più) né un’interruzione del corso della prescrizione (perché neppure il decorso del tempo ricomincerà a decorrere ab initio).
In definitiva nell’attuale assetto normativo la prescrizione potrà avvenire solo durante il giudizio di primo grado e prima che venga pronunciata la sentenza, ferme restando tutte le altre ipotesi interruttive della prescrizione stessa così come previste dall’art. 160 c.p..

Articoli 158, 159 e 160 codice penale in vigore dal 1° gennaio 2020

Art. 158 – Decorrenza del termine della prescrizione.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Art. 159 – Sospensione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quaterdel codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

Art. 160 – Interruzione del corso della prescrizione
Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Tags: PrescrizioneReato

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