Si riporta la F.A.Q. elaborata dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense in riferimento agli atti regolamentari che dovranno essere adottati in forza del D.P.R. n. 137/2012.
I dubbi e le risposte declinati dal C.N.F. costituiscono l’esito dei primi approfondimenti condotti sul DPR n. 137/2012, e saranno oggetto di ulteriore analisi anche sulla base delle questioni problematiche che i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno eventualmente prospettare.
ART. 2 (Accesso ed esercizio dell’attività professionale)
D: sono cambiati i requisiti di iscrizione nell’albo e le cause di incompatibilità?
R: No. È stata anche rimossa – rispetto alla prima versione del DPR – la disposizione che innovava in tema di cause di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo (“vecchio” art. 8). Il richiamo ai “motivi imperativi di interesse generale” che possono precludere l’iscrizione conferma tale impostazione.
ART. 3 (Albo Unico nazionale)
D: L’annotazione è relativa ai soli provvedimenti di natura disciplinare? In particolare, è
annotabile una sospensione cautelare?
R: No, in quanto non è un provvedimento disciplinare (cfr. Cass. civile sez. un., 04 luglio 1987, n. 5867; Cassazione civile sez. un. 09 aprile 1986 n. 2463; ex multis C.N.F. 25 gennaio 2008 n. 1; C.N.F., 28 dicembre 2005 n. 192; C.N.F.,05, marzo 2001, n. 24).
D: L’avvertimento è da annotare?
R: Si, in quanto provvedimento disciplinare ex art. 40 RDL 1578/1933
D: Quali provvedimenti disciplinari vanno annotati?
R: Quelli adottati a partire dall’entrata in vigore del regolamento
D: Che carattere debbono avere i provvedimenti disciplinari da adottare?
R: Devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo (cioè non più soggetto ad impugna?
D: Può essere disposta la non menzione?
R: No, in quanto non è previsto e comunque perché si tratterebbe di ordinare al COA un non facere
D: Fino a quanto dura l’annotazione?
R: Indefinitamente nel tempo
ART. 4 (Pubblicità)
D: Quali sono i mezzi di pubblicità informativa leciti?
R: Tutti; non è prevista alcuna tipizzazione, né in positivo né in negativo.
D: Qual è il limite della pubblicità?
R: Deve essere funzionale all’oggetto
D: Quale l’oggetto?
R: Attività professionale svolta, specializzazioni, titoli posseduti attinenti alla professione, struttura dello studio, compensi.
D: Che carattere deve avere la pubblicità?
R: Veritiera e corretta
D: Che caratteri non deve avere?
R: Non deve violare il segreto professionale, non deve essere equivoca, non deve essere
Denigratoria
D: Chi effettua il controllo della pubblicità?
R: Il COA
D: È consentita la pubblicità comparativa?
R: Si, ma solo tra termini omogenei, per cui, probabilmente, riguarderà soltanto i prezzi; quando si dovessero comparare altri aspetti essa potrebbe divenire equivoca, non corretta o veritiera e perciò vietata.
D: Dignità e decoro sono ancora criteri con cui controllare la pubblicità?
R: Si perché restano in vigore gli artt. 12 e 38 R.D.L. 1578/1934
ART. 5 (Obbligo di assicurazione)
D: Da quando diviene operante l’obbligo?
R: Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il quale è stato pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, entra in vigore il 15 successivo e si applica, a tenore dell’art. 12, a partire dal 16/08/2012; quindi l’obbligo diviene effettivo a partire dal 15/08/2013.
ART. (6 tirocinio per l’accesso)
ART. 10 (Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso)
D: La norma che riguardà il tirocinio forense è solo quella di cui all’art. 10?
R: No, gli artt. 6 e 10 si integrano
D: Da quando è entrata in vigore la norma sulla durata max di diciotto mesi?
R: Dal 24/ gennaio 2012, data di entrata in vigore dell’art. 9, co. 6 D.L. 1/2012, che contiene una statuizione in tal senso applicabile a tutti i tirocini.
D: Il tirocinio può essere svolto prima della laurea?
R: Si, per un max di sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno di studi.
D: Quest’ultima forma di tirocinio è particolare o ordinaria?
R: In nulla differisce dal tirocinio ordinario, se non per il fatto che si può svolgere prima della
laurea.
D: È stata modificata la normativa sulla continuità della pratica?
R: Si, essa può essere interrotta per un periodo non più lungo di tre mesi (prima erano sei), salvo giustificato motivo
D: È stata modificata la normativa sul professionista affidatario?
R: Si, deve avere almeno cinque anni di anzianità e non può ammettere più di tre praticanti
D: Quali sono le modalità di svolgimento del tirocinio diverse dalla frequenza di studio legale (necessaria comunque per un minimo di sei mesi)?
R: Le modalità sono le seguenti:
a. all’estero (art. 6-4 primo periodo);
b. frequenza corsi di formazione (art. 6-9, 10, 11) ;
c. presso l’Avvocatura dello Stato (art. 10-1);
d. presso l’ufficio legale di un ente pubblico (art. 10-1);
e. presso un ente privato autorizzato (art. 10-1);
f . diploma scuole Bassanini (art. 10-3);
g. frequenza di un ufficio giudiziario;
h. presso pubbliche amministrazioni, previa convenzione CNF Ministero P. A.
D: Chi può organizzare corsi di formazione validi per il tirocinio?
R: I COA, senza bisogno di speciali autorizzazioni; tutti gli altri enti, a condizione che siano
autorizzati dal CNF.
D: Come si chiede ed ottiene l’autorizzazione in questione
R: Sulla base di un regolamento emanato dal CNF previo parere favorevole del Min. della Giustizia.
D: Che cosa deve riguardare detto regolamento?
R: I seguenti aspetti:
a. Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, con garanzia del
pluralismo dell’offerta formativa;
b. Contenuti formativi essenziali;
c. Durata minima, con un incarico didattico non inferiore a 200 ore; d. Modalità e condizioni per la frequenza e le verifiche
D: Quanta parte del tirocinio ordinario può essere sostituita dalla frequenza del corso?
R: Massimo sei mesi.
D: Quanta parte del tirocinio ordinario può essere sostituita dalla pratica presso l’Avvocatura dello Stato, presso l’uffficio legale di un ente pubblico, privato autorizzato o un Ufficio giudiziario?
R: Massimo per dodici mesi
D: Compete al tirocinante un compenso?
R: Si, sotto forma di rimborso forfetario delle spese (art. 9-6 DL 1/2012).
D: Sempre?
R: No, la remunerazione è espressamente esclusa per la pratica presso un ufficio giudiziario; per gli altri casi nulla dice la norma.
D: È compatibile il tirocinio col rapporto di impiego pubblico o privato?
R: Si (cfr. art. 6, comma 5).
D: Sempre?
R: No, è il COA che deve valutare se modi e tempi del rapporto di lavoro siano compatibili.
D: Il certificato di compiuta pratica ha una durata limitata nel tempo?
R: Si, cinque anni, dopo i quali perde efficacia.
D: Cosa deve fare il COA quando il certificato di compiuta pratica perde efficacia?
R: Deve cancellare il praticante dal Registro.
D: Il praticante cancellato può essere reiscritto nel Registro?
R: Si, nessuna norma prevede il contrario.
D: È stata abrogata la normativa relativa all’abilitazione al patrocinio?
R: No, l’abilitazione al patrocinio sussiste ancora, in quanto previsione speciale rum modificata dal Regolamento.
ART. 7 (Formazione continua)
D: Come si realizza l’aggiornamento?
R: Attraverso la partecipazione a corsi di formazione, organizzati dai COA o da altre entità.
D: Debbono essere autorizzati i COA a gestire corsi di formazione?
R: No, a differenza delle altre entità che invece devono essere autorizzate dal CNF.
D: I corsi devono essere accreditati dal CNF?
R: La norma non impone un obbligo di accredito; il vecchio regolamento del CNF (luglio 2007)
prevedeva l’accredito quale condizione del riconoscimento; il nuovo potrebbe riconfermare il dato.
D: Sopravvive il vecchio accredito previsto dal regolamento del 2007 o può un nuovo regolamento imporre l’accredito?
R: In teoria no, a meno di non ritenere anche l’accredito ricompreso in uno dei vari contenuti del regolamento che il CNF dovrà adottare.
D: Si possono ammettere crediti formativi interdisciplinari?
R: Si, se sono previsti da appositi regolamenti di due o più Consigli Nazionali.
ART. 8 (Opposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie)
D: La nuova disciplina risolve il problema della concentrazione nell’organo disciplinare della duplice funzione istruttoria e decisoria?
R: No, perché prevede solo l’incompatibilità tra la funzione amministrativa e quella disciplinare in capo allo stesso soggetto.
D: Come possono essere configurati i CdT?
R: Verosimilmente come organi del COA.
D: Come si articolano i CDT?
R: In unità elementari costituite dai Collegi di disciplina.
D: Quanti sono i membri dei CDT?
R: Tanti quanti sono i membri del COA presso cui sono istituiti.
D: Quanti sono i membri dei Collegi di disciplina?
R: Tre.
D: Quanti Collegi di disciplina possono al massimo coesistere in un CDT di 15 membri?
R: Non più di cinque contemporaneamente.
D: Sussiste incompatibilità tra qualità di consigliere del COA e di membro del CDT?
R: Si.
D: Chi è competente disciplinarmente nei confronti di un membro del CDT? R: Il CDT costituito presso il COA distrettuale.
D: Chi nomina i membri del CDT?
R: Il Presidente del Tribunale territorialmente competente, sulla base di una rosa proposta dal COA.
D: Possono farne parte soggetti estranei alla professione?
R: No
D: Chi deve stabilire i criteri sulla base dei quali proporre i membri del CDT e sulla scorta dei quali il Presidente del Tribunale li nomina?
R: Il CNF
ART. 9 (Domicilio professionale)
D: È scomparso il requisito della residenza?
R: Si, occorre ora avere solo un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’Ordine presso cui è interessato l’iscritto.
ART. 12 (Disposizione temporale)
D: Qual è la fonte del potere regolamentare e sulla base di quale procedimento il regolamento è emanato?
R: La fonte è l’art. 3, comma 5, lett. g) della legge 148/2011 ed il procedimento di delegificazione è quello previsto dall’art. 12-2, legge n. 400/1988.
D: L’effetto abrogativo delle disposizioni in contrasto a chi va fatto risalire?
R: Alla legge 48/2011, art. 3, co. 5 e non al regolamento.
D: Sotto quali profili può postularsi l’illegittimità (nullità?) del regolamento?
R: Sotto il duplice profilo:
a. della mancanza nell’art. 3-5 lett. a)-g) di un principio generale di cui costituisca
regolamentazione ;
b. della eccedenza della regolamentazione rispetto all’eventuale principio generale.
D: In quale parte dell’art. 3-5 lett. a)-g) della legge 148/2011 si parla di Albo unico nazionale?
R: In nessuna, per cui sia la sua istituzione, sia in particolare la norma sull’annotazione dei
provvedimenti disciplinari potrebbero essere illegittime sotto ambedue i profili sopra segnalati.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense