Le recenti disposizioni legislative in materia di telematizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e di razionalizzazione della spesa pubblica, tendono ad escludere l’utilizzo del canale postale per l’invio delle comunicazioni e delle certificazioni, al fine di abbattere i conseguenti tempi e costi di consegna.
In particolare, la legge n.228 del 2012, legge di stabilità 2013, all’art. 1, comma 114, prevede che a decorrere dal 2013 l’Istituto renda disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica.
Il comma citato prevede, altresì, che rimanga nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
Con circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, l’Istituto ha comunicato le nuove modalità di rilascio del CUD. Ad integrazione delle informazioni contenute nella suddetta circolare si forniscono le seguenti indicazioni.
Gli eredi di una persona deceduta possono chiederne il CUD con le seguenti modalità:
Posta elettronica – I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC (non CEC-PAC) e posta elettronica ordinaria, possono formulare la richiesta di invio del CUD del soggetto deceduto attraverso la propria casella di posta. La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, specificatamente messo a disposizione dall’Istituto.
Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto – L’erede può ottenere il rilascio del CUD del soggetto deceduto recandosi presso le sedi dislocate sul territorio, ivi comprese quelle ex-Inpdap ed ex-Enpals; tutte le strutture sono infatti tenute a rilasciare la certificazione in argomento senza distinzione di gestione previdenziale. Tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dell’Istituto hanno potenziato il front office, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD.
L’utente per ottenere il rilascio del CUD del soggetto deceduto attraverso i canali sopra elencati, dovrà presentare nell’interesse proprio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, con cui attesti la propria qualità di erede e gli stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza, unitamente alla fotocopia del documento d’identità.
Articolo tratto da: INPS