I contribuenti che non hanno più un datore di lavoro e che vantano un credito possono ora presentare il modello 730 ottenendo così in tempi rapidi il rimborso delle imposte versate in più. Dal 2 al 30 settembre 2013, infatti, chi ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nel 2012 ma nel frattempo ha perso il posto di lavoro può presentare il modello 730 a un Caf o a un intermediario abilitato. Così facendo può ottenere in tempi brevi il rimborso delle imposte a credito che verranno restituite direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Per velocizzare ancor più i tempi è possibile comunicare il proprio Iban alle Entrate attenendosi esclusivamente alle istruzioni disponibili sul sito internet dell’Amministrazione.
La novità, contenuta nel Decreto del Fare (art. 51 bis, comma 4, Dl 69/2013), è resa operativa, a distanza di 2 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, dal provvedimento del direttore dell’Agenzia firmato oggi. Tutti i passi da seguire sono illustrati nella circolare n. 28/E.
Come funziona il 730 per chi non ha più il lavoro – Possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, invece che con il modello Unico, i contribuenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il 730 può essere presentato dal 2 settembre al 30 settembre 2013 per i redditi percepiti nel 2012, rivolgendosi a un Caf, o a un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, etc). Per il 2013 questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito mentre dall’anno prossimo sarà allargata anche a chi deve versare le imposte.
Cosa fare per ottenere il rimborso in tempi rapidi – Semplice e rapido l’accredito del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale. È necessario comunicare l’Iban all’Agenzia delle Entrate compilando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Cosa devi fare -Richiedere – Rimborsi – Accredito rimborsi su conto corrente. Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell’Agenzia oppure consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Art. 51-bis Ampliamento dell’assistenza fiscale
1. A decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell’otto per mille, con le modalità indicate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l’anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate