Scatola nera, adattamento intelligente della velocità ed altri dispositivi di sicurezza obbligatori sui veicoli di nuova omologazione secondo il Regolamento UE 2019/2144
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Il Regolamento UE 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 prevede che, a partire dal 6 luglio 2022, le auto di nuova omologazione dovranno essere dotate obbligatoriamente di scatola nera e sistema di adattamento di velocità installati di di serie. Tale obbligo dal 7 luglio 2024 si estende alle auto di nuova immatricolazione.
Il Regolamento UE 2019/2144, in particolare, fa riferimento ad un quadro più ampio che riguarda la sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, e prevede l’obbligo di equipaggiare di serie le autovetture e i veicoli commerciali leggeri nell’Unione europea con i principali sistemi avanzati per veicoli, tra i quali rientrano appunto i registratori di dati di evento (cd. scatole nere) ed il sistema di adattamento intelligente della velocità ma anche i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di rilevamento in retromarcia, di avviso di deviazione dalla corsia.
Intelligent speed adaptation (ISA)o sistema di adattamento intelligente della velocità.
Il Regolamento UE 2019/2144 all’articolo 6 prevede l’introduzione, prima sui veicoli di nuova omologazione e poi sui veicoli di nuova immatricolazione, di un sistema di adattamento intelligente della velocità intelligent speed adaptation (ISA). Si tratta di un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più appropriata all’ambiente stradale fornendo un segnale apposito adeguato.
A norma all’articolo 6, comma 4 del Regolamento I sistemi di adattamento intelligente della velocità soddisfano i seguenti requisiti minimi:
- deve essere possibile informare il conducente attraverso il comando dell’acceleratore, o tramite altro segnale specifico, adeguato ed efficace, che il limite di velocità applicabile è stato superato;
- deve essere possibile spegnere il sistema;
- le informazioni sul limite di velocità possono ancora essere fornite e l’adattamento intelligente della velocità è in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;
- il segnale dedicato e adeguato si basa su informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l’osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;
- non pregiudicano la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema;
- i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d’errore conformemente a condizioni di guida reali.
Registratore di dati di evento (Event data recorder - EDR) cosiddetta “scatola nera”.
Il Regolamento UE 2019/2144 prevede l’obbligo di installazione nei veicoli del Registratore di dati di evento (Event data recorder - EDR). L’installazione di tale dispositivo è prevista a partire dal 6 luglio 2022 per le auto di nuova omologazione e a partire dal 7 luglio 2024 per le auto di nuova immatricolazione.
Il registratore di dati di evento o Event data recorder - EDR) è un dispositivo elettronico progettato al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione.
Secondo il Regolamento 2019/2144 (articolo 6, comma 4), i registratori di dati di evento soddisfano i seguenti requisiti:
- i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;
- non possono essere disattivati ed i dati sono registrati e memorizzati in modo da:
- funzionare su un sistema a circuito chiuso;
- i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e
- i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; - i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (Vehicle Indicator Section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.
Tali registratori, inoltre, dovrebbero essere in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate senza permettere di identificare il proprietario o il titolare di uno specifico veicolo sulla base dei dati memorizzati.