Confermata dal d.l. 90/2014 la soppressione delle sezioni staccate dei TAR (tranne quella della provincia di Bolzano) a far data dal primo ottobre 2014.
Tanto prevede il decreto legge 90/2014 all’art. 18 (“A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale”).
Entro il 15 settembre un decreto del Presidente del Consiglio indicherà quindi le modalità per il trasferimento alle sedi regionali di TAR del contenzioso e delle risorse umane e finanziarie.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 90 i ricorsi dovranno essere presentati presso la sede centrale del TAR.
Sempre in tema di giustizia amministrativa sono altresì previste misure per l’accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici che siano introdotti con ricorso di I e II grado (art. 40 del dl. 90/2014)
In linea generale, e ferma la possibilità di definizione immediata di causa nell’udienza cautelare, la sentenza in forma semplificata dovrà giungere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti od al massimo entro 60 giorni se la decisione nel merito è rinviata per esigenze istruttorie o di contraddittorio.
Art. 40 (Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
1. All’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.”;
L’adozione di misure cautelari sarà subordinata al pagamento di una cauzione.
Sempre il ridetto art. 40 del d.l. 90/2014, al secondo comma dispone che all’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), siano apportate le seguenti modificazioni: […]
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne subordina l’efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell’ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119”;
Introdotta, come misura di contrasto all’abuso del processo, la condanna della parte soccombente di una somma stabilita in via di equità se la decisione è fondata su ragioni manifeste. E l’aumento della sanzione pecuniaria fino all’1% del valore dell’appalto in caso di lite temeraria.
Art. 41 d.l. 90/2014 (Misure per il contrasto all’abuso del processo)
1. All’articolo 26 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.”,
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.”.
Espunta dalla bozza originaria la previsioni di motivazione della sentenza di primo grado completa a richiesta e previo pagamento). Previsto anche per il processo amministrativo il passaggio al digitale.