Nuove disposizioni in materia di reddito di cittadinanza nel decreto sostegni. Sospensione in caso di rapporto di lavoro che comporta un aumento del reddito familiare fino a € 10.000
Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. “Decreto Sostegni”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’art. 11 dispone le novità in materia di Reddito di Cittadinanza per l’anno 2021.
All’articolo 11, 1° comma il Decreto Sostegni prevede, per l’anno 2021, un incrementato di 1.000 milioni di euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal Reddito di Cittadinanza.
La novità più importante per i cittadini è però contenuta al 2° comma che introduce l’istituto della sospensione del beneficio qualora si instaurino rapporti di lavoro a tempo determinato che comportino un aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di € 10.000,00.
Nel dettaglio, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.
La sospensione è disposta per tutta la durata del rapporto di lavoro e alla scadenza del contratto non sarà necessario presentare una nuova domanda per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.