Taglio del cuneo fiscale 2020: dal 1° luglio bonus in busta paga e detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti
Indice dei contenuti:
Dal 1° luglio entrano di fatto in vigore le disposizioni previste dal Decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3 in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Le misure previste operano su due fronti: introduzione di un bonus integrativo in busta paga (art. 1 del DL 3/2020) e previsione di una ulteriore detrazione fiscale.
Bonus di 100 euro in busta paga dal 1° luglio 2020 per redditi fino a 28 mila euro
Quanto al bonus in busta paga, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari ad € 600 per l’anno 2020 (mensilità da luglio a dicembre incluse) e di € 1.200 a decorrere dall’anno 2021 (art. 1 DL 3/2020 Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati).
In altri termini si tratta di un bonus mensile di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro annuali.
Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica (art. 1, comma 3 DL 3/2020) ed è ripartito fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, per cui, come visto, si tratta di un bonus di 100 euro mensili.
Detrazioni fiscali per i dipendenti con reddito superiore a 28mila euro all’anno
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del DL 3/2020 ai titolari dei redditi superiori alla suddetta soglia di € 28.000 annuali e di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR (DPR 917/1986) ,spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- € 480, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 28.000 ma non ad € 35.000;
- € 480, se il reddito complessivo è superiore ad € 35.000 ma non ad € 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000.
Semplificando le disposizioni normative sopra richiaate ai dipendenti con redditi superiori ai 28mila euro, il taglio del cuneo fiscale diventa una detrazione in busta paga, così strutturata:
- Redditi da 28 mila a 35 mila euro:
Il bonus è così calcolato: € 480 + € 120 x (€ 35.000 – reddito annuo lordo) / 7.000 - Redditi da 35 mila a 40 mila euro:
Il bonus è così calcolato: € 480 x (€ 40.000 – reddito annuo lordo) / € 5.000.
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta in via automatica (art. 2, comma 3 DL 3/2020) ed è ripartita fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 salvo conguaglio successivo.
Qualora in sede di conguaglio la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi € 60, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Segue una tabella esemplificativa con il calcolo del bonus rapportato a varie fasce di reddito.
Reddito annuale | Bonus annuale 2020 | Bonus mensile 2020 |
---|---|---|
€ 28.000 | € 600,00 | € 100,00 |
€ 28.001 | € 599,98 | € 99,99 |
€ 30.000 | € 565,71 | € 94,29 |
€ 35.000 | € 480,00 | € 80,00 |
€ 35.001 | € 479,90 | € 79,98 |
€ 36.000 | € 384,00 | € 64,00 |
€ 39.000 | € 96,00 | € 16,00 |
€ 40.000 | € 0 | € 0 |