Con il messaggio n. 18092 dell’8 novembre 2013, l’INPS fornisce alcune precisazioni – condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sui criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L.863/84) e, in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla Cassa integrazione.
La materia dei contratti di solidarietà difensivi supportati da Cassa integrazione guadagni straordinaria è disciplinata dalla legge n. 863/84. Con riguardo al TFR, l’articolo 1, c. 5 prevede che:
ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro;
le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni.
Diversamente da quanto stabilito per la Cigs dall’articolo 2, c. 2, della legge n. 464/1972, la normativa in materia di contratti di solidarietà pone in ogni caso a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Va, peraltro, considerato che, nell’ipotesi di ricorso alla solidarietà difensiva, tenuto conto delle finalità dell’istituto contrattuale, la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall’avvenuta scadenza del contratto medesimo.
Considerato, quindi, quanto precede e atteso che la legge n. 863/84 non pone la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa, quale “conditio sine qua non” per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, si è pervenuti nella determinazione di consentire alle aziende – che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali – di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale.
Avuto riguardo alla previsione contenuta nell’articolo 2120 del c.c., le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.
In tal senso si intendono modificate le indicazioni contenute al punto 5 della circolare 13 luglio 1994, n. 212.
Resta confermata, durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento delle quote di TFR riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso.
Articolo tratto da: INPS