In data 15 maggio 2017 l’Università Alfa con decreto del Rettore n. 29/2017, indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la facoltà di giurisprudenza.
La commissione esaminatrice indica quali criteri di selezione i titoli, le pubblicazioni scientifiche e le altre risultanze curricolari.
Alla procedura partecipano Tizio e Caio. All’esito della valutazione comparativa la commissione dichiara idoneo Caio, ritenendo assorbente la circostanza che questi sia autore di tre monografie mentre Tizio ne ha scritta solo una.
Tizio propone ricorso al competente tribunale amministrativo regionale che, con sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018, annulla gli atti impugnati sul rilievo che la commissione non aveva in alcun modo valutato i titoli e le altre risultanze curricolari dei candidati, che pure erano stati indicati.
In data 5 giugno 2018 la commissione esaminatrice effettua nuovamente la propria valutazione comparativa e conferma l’idoneità di Aio esprimendo il seguente giudizio integrativo: “ lo spiccato valore delle pubblicazioni di Caio (tre monografie) rende ininfluente ogni ulteriore considerazione relativa alle risultanze curricolari. Quanto ai titoli dei candidati, essi sono di identico valore.
A conclusione della nuova valutazione, il Rettore, con decreto del 3 settembre 2018 dichiara idoneo Caio.
In data 17 settembre 2018 Tizio si reca dunque dai proprio legale di fiducia, lamentando che la commissione non avesse ancora una volta valutato le altre risultanze curriculari (nonostante il disposto dalla citata semenza del TAR), sia che il giudizio espresso in ordine ai titoli palesemente erroneo, potendo egli vantare il doppio dei titoli rispetto a Caio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni dei proprio assistito.