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Home » Famiglia Successioni » Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 2015, n. 11870

Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 2015, n. 11870

Avv. Gianluca LancianodiAvv. Gianluca Lanciano
3 Agosto 2016
inFamiglia Successioni, Sentenze
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2009 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da T.F. e G.F., rigettando la domanda di assegno avanzata da quest’ultima.
1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla G., ha confermato la decisione di primo grado.
L’appellante aveva sostenuto che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado – in quanto impossidente e priva di lavoro, di mantenere detto tenore di vita, mentre il T., che conviveva, nell’abitazione della stessa, con tale Gi., dalla quale aveva anche avuto una figlia, si sarebbe collocato a riposo al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma avrebbe in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l’indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore a quella della G., come dimostrato anche dal possesso e dal
mantenimento di un’autovettura.

1.2 – La corte territoriale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, Né aveva adeguatamente dimostrato, al di là di mere asserzioni, la natura e gli emolumenti derivanti dalle attività lavorative che pur aveva ammesso di esercitare, sia pure in maniera saltuaria, mentre la deduzione circa la convivenza del T. con la nuova compagna, se da un lato comportava, per la nascita di una figlia, un deterioramento della sua condizione economica, dall’altro era smentita dalla documentazione anagrafica acquisita.
Quanto alle dimissioni del T., si è rilevato che costui aveva dimostrato di averle rassegnate all’indomani di una contestazione disciplinare e che, in ogni caso, aveva fornito la prova, con idonea documentazione, di essere disoccupato.
1.3 – Si è concluso quindi, per l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale, rilevandosi, da un lato, che la G. era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, mentre l’appellato aveva dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita di una figlia, sia per la perdita del lavoro.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione la G. propone ricorso, affidato a quattromotivi, cui il T. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2729 c.c., della L. n. 898 del 1970 e degli artt. 570 e 388 c.p., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma che non sarebbe stata la natura artificiosa della condizione del T., il quale avrebbe rassegnato le dimissioni dal proprio lavoro al solo scopo di sottrarsi agli obblighi nei confronti della ricorrente. Per altro verso si sarebbe dato credito alle risultanze anagrafiche, a fronte delle affermazioni della G. circo la convivenza con altra donna del T., il quale, pertanto, non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo. 2.1 – Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 155 e 156 c.c.; della L. n. 898 del 1970, artt. 4, 5 e 10, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la Corte di appello, confermando la decisione del Tribunale circa la cessazione dell’assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado, avrebbe violato il principio secondo cui tale assegno rimane valido fino alla pronunciadefinitiva sul divorzio. In ogni caso fino a tale momento avrebbe dovuto essere corrisposto l’assegno disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale.
2.2 – La terza censura attiene alla violazione denunciata nel precedente motivo sotto il profilo dell’omessa considerazione del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, proprio delle famiglie con un solo reddito e prove di prole, cui si associava la sicurezza di una vita tranquilla e socialmente valida.
2.3 – Con l’ultimo mezzo gli stessi tempi vengono proposti sotto il profilo della violazione dell’obbligo di disporre accertamenti tramite la polizia tributaria.
3 – La prima, la terza e la quarta censura possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, per essere inerenti al tema dell’attribuzione dell’assegno di divorzio. Deve in primo luogo evidenziarsi un profilo di inammissibilità che attinge le suddette doglianze, in quanto, oltre ad essere criticata in maniera generica e assertiva la valutazione della corte territoriale circa la mancata dimostrazione del tenore di vita in precedenza mantenuto dai coniugi, non viene censurata in alcun modo la speculare questione, dotata di non minore rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, circa la mancata prova di una condizionedeteriore della ricorrente ai fini del mantenimento, almeno in via tendenziale, di quel tenore di vita. Ed infatti la sentenza impugnata, sulla base della ammissioni della stessa G., ha affermato che la stessa era dotata di capacità lavorativa, ponendo in evidenza la genericità delle doglianze circa il proprio stato. D’altra parte, risulta adeguatamente approfondita la posizione del T., sia con riferimento alla perdita del lavoro e alle relative ragioni, sia in relazione agli obblighi inerenti al mantenimento di una figlia avuta da una nuova compagna (con congrui rilievi circa la mancata prova in merito alla coabitazione con quest’ultima).
3.1 – La sentenza impugnata appare, quindi, conforme ai principi affermati da questa Corte in merito ai criteri di attribuzione dell’assegno di divorzio, e resiste al complesso delle critiche, affatto generiche, mosse dalla ricorrente.
Infatti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile dev’essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corsodel rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611).
Nell’ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell’obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.
Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugipoteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764).
3.2 – In tale contesto, in cui assume rilievo centrale la nozione di “adeguatezza” (sulla quale crf. Cass., 4 ottobre 2010, n. 20582), la corte territoriale ha posto in evidenza, fra l’altro, la totale carenza di elementi probatori inerenti all’impossibilità oggettiva in capo alla G. di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e, quindi, il mancato assolvimento del relativo onere (Cass., 3 novembre 2004, n. 21080; Cass., 8 agosto 2003, n. 11975; Cass., 26 marzo 1994, n. 2982).
Tale motivazione non risulta adeguatamente censurata, sostanziandosi le deduzioni della G. nell’affermazione della sussistenza di un complessivo ed esclusivo onere della prova a carico dell’onerato.
3.3 – Alla luce delle superiori considerazioni, i rilievidella ricorrente circa il mancato esercizio dei poteri di accertamento in deroga al principio dell’onere della prova non colgono nel segno, avendo questa Corte affermato che il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria (che non possono assumere valenza “esplorativa”: Cass., 28 gennaio 2008, n. 2098), atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass., 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., 28 aprile 2006, n. 9861).
4 – La seconda censura è inammissibile, trattandosi di questione che risulta proposta per la prima volta in questa sede. Dalla decisione impugnata, infatti, non risulta che la G. abbia avanzato uno specifico motivo di gravame in merito alle disposizioni che il Tribunaleavrebbe assunto circa la decorrenza dell’assegno divorzile, Né il ricorso, limitandosi a denunciare la violazione delle suindicate norme, specifica – in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, in quali termini avrebbe introdotto il tema in esame in sede di gravame. Giova richiamare, in proposito il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).
5 – In definitiva, il ricorso va rigettato, ricorrendo giusti motivi, attese le difficoltà di individuare la ripartizione
dell’onere della prova in relazione alla complessità della vicenda, per la compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015

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