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    Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157

    Redazionedi Redazione14 Dicembre 2018Aggiornato il:14 Dicembre 2018
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    Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157

    Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Dopo l’estinzione, per rinuncia delle parti, ad un primo giudizio per separazione instaurato (nel 1999) da (omissis) nei confronti di (omissis) con la quale aveva contratto matrimonio nel 1948 (e dalla quale si era separato di fatto nel 1987), l’adito Tribunale di Cagliari, a seguito di nuovo ricorso del (omissis) con sentenza del 2 luglio 2002, pronunciava la separazione personale dei due coniugi, riservando al prosieguo la decisione sulla ulteriore domanda di addebito.
    2. Con successiva sentenza del 21 gennaio 2004, lo stesso Tribunale dichiarava poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei predetti coniugi.
    3. Interponeva appello la (omissis) che – con due motivi, sostanzialmente reiterativi di altrettante censure già respinte dal primo giudice – eccepiva la “improponibilità della domanda di divorzio”, sul duplice rilievo: in via principale, che la sentenza non definitiva di separazione non sarebbe passata in giudicato avendo essa, avverso di quella, proposto riserva di appello differito, e, in via subordinata, per mancato decorso del termine di tre anni per la proposizione (ex art. 3, n. 2, lett. b., L. n. 898/1970) della domanda di divorzio, il cui dies a quo l’appellante contestava che potesse farsi coincidere – come il Tribunale erroneamente aveva fatto – con la data di comparizione nel primo giudizio di separazione. E ciò anche “in quanto i coniugi si erano accordati, proprio in quella sede, rinunziando agli atti del procedimento ed impegnandosi a non riproporre una domanda di separazione, manifestando così la loro volontà di privare di qualsiasi valore formale e sostanziale gli atti di quel giudizio”.
    4. Con sentenza depositata il 6 dicembre 2004, l’adita Corte di Cagliari respingeva però integralmente il gravame.
    5. Da qui l’ulteriore ricorso per Cassazione della medesima (omissis) , cui resiste il (omissis) con controricorso.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. L’odierna impugnazione si compone di cinque motivi con i quali la ricorrente ripropone ancora una volta le eccezioni di improponibilità della domanda di divorzio per difetto del presupposto del giudicato sulla separazione e di quello del decorso del triennio dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella pregressa fase si separazione.
    1-bis. Quanto al primo profilo di improponibilità sostiene, in particolare, la (omissis) – con i motivi da 1 a 3, che, nel respingere la correlativa eccezione, la Corte territoriale abbia triplicemente errato – in primo luogo, per aver aderito al discutibile orientamento giurisprudenziale che ammette la scindibilità della pronuncia sulla separazione da quella sull’addebito;
    – in subordine, per aver ritenuto la non differibilità della impugnazione avverso siffatta decisione non definitiva sulla separazione, in applicazione della norma dettata, dall’art. 4 nono comma (nuovo testo) della l. n. 898 del 1970, per la diversa fattispecie della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
    – in ulteriore subordine, per avere presupposto che la questione relativa alla ammissibilità ed efficacia, o meno, della riserva di appello (come nella specie da essa proposta) avverso la sentenza non definitiva di separazione potesse formare oggetto di delibazione incidentale nel giudizio di divorzio.
    1-ter. Mentre, con i residui quarto e quinto mezzo della impugnazione, relativamente al secondo (a suo avviso del pari a torto escluso) profilo di improponibilità della domanda di divorzio, la ricorrente addebita ancora alla Corte di merito di avere;
    – supinamente aderito all’indirizzo giurisprudenziale che consente il decorso del triennio per la proposizione della domanda di separazione dalla comparizione dei coniugi in una procedura precedente rispetto a quella poi definitasi con la sentenza di separazione;
    – omesso, comunque, di dare il dovuto rilievo alla circostanza relativa all’impegno reciprocamente assunto dai coniugi, nel contesto di quella prima procedura, di rinunciare ai relativi atti, dal quale avrebbe dovuto desumersi “la loro ulteriore volontà di privare di qualsiasi valore, formale e sostanziale, gli atti stessi”.
    2. Nessuna delle riferite censure può essere condivisa:
    2/1. Questo collegio non ravvisa, in privo luogo, motivo alcuno per disattendere – ed intende anzi ribadire – il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 15248 del 2001. A tenore del quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria d’addebitabilità della separazione stessa, avanzata ai sensi dell’art. 151 secondo comma cod. civ. dalla parte attrice con l’atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di “domanda autonoma”, pura se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell’accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell’indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
    Dal che, appunto, la consentita scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la consolidabilità della stessa (ove non impugnata) nel giudicato, che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, non ostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito dalla separazione.
    2/2. Anche in ordine alla esclusa differibilità della impugnazione avverso la pronuncia autonoma sulla separazione – secondo il medesimo regime impugnatorio prescritto per la sentenza non definitiva di divorzio – la sentenza impugnata si sottrae, poi, del pari a censura.
    La regola di separata ed immediata dichiarabilità dello scioglimento del vincolo con sentenza non definitiva insuscettibile di appello differito – che l’art. 8 della l. 1987 n. 74 (sostitutivo dall’art. 4 della l. 1970 n. 898), in via non già derogatoria ma specificativa del principio generale di cui all’art. 277 c.p.c. (cfr. sent.ze nn. 13312/99, 7025/83, 4393/77) ha introdotto a fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi (così sottraendolo alla negativa incidenza della durata degli altri rapporti a quello connessi) – è, infatti, anche ad avviso di questo Collegio, applicabile alla sentenza che decide sulla sola separazione in virtù della disposizione di raccordo contenuta nell’art. 23 della stessa legge n. 874/87. La quale – in una prospettiva di uniformizzazione delle due procedure – testualmente, appunto, dispone che “ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all’art. 4 della l. n. 898/70”.
    E, ben vero, la regola in questione ancor più che compatibile è coessenziale al regime impugnatorio della sentenza parziale sulla domanda di separazione, atteso che una decisione siffatta non avrebbe ragione di essere anticipata ove, con lo strumento dell’appello differito, fosse consentito di bloccarne poi l’efficacia, mantenendola comunque legata ai tempi di decisione sul merito della domanda in ordine all’addebito.
    E ciò anche in considerazione del fatto che, come questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha profondamente modificato l’istituto della separazione – concepito dal legislatore del 1942 come situazione patologica ontologicamente transitoria, nella prospettiva di una difesa ad oltranza della famiglia ed in vista della ricomposizione del vincolo coniugale, ammissibile solo in ipotesi tassative, riferite al comportamento colpevole di uno o di entrambi i coniugi, secondo una logica chiaramente sanzionatoria e repressiva – configurando la separazione stessa come rimedio ad una convivenza divenuta intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, e quindi come certificazione della fase patologica del rapporto coniugale costituente titolo autosufficiente di cessazione della convivenza e suscettibile di sfociare in un successivo divorzio o anche di protrarsi indefinitamente, secondo la libera determinazione delle parti (v. in tal senso Cass. 1997 n. 6566; 1995 n. 3098; 1994 n. 10512). Per cui, appunto, lo stretto legame funzionale che in questa prospettiva si ravvisa tra la condizione di coniuge separato e quella di divorziato comporta che il “favor libertatis” espresso nella novella del 1987, ispirato alla necessità di consentire una pronta acquisizione dello stato libero a fronte di un rapporto ormai definitivamente compromesso, si traduca anche in un “favor separationis”, quale fase necessaria precedente alla definitiva rescissione del vincolo, così escludendosi che la legittima aspirazione a conseguire lo stato di separato resti condizionata dalle esigenze istruttorie relative alle questioni accessorie ancora da definire (cfr. 13312/99 cit.).
    Questa soluzione si pone in contrasto solo apparente, ma non sostanziale con la ricordata sentenza n. 15248/2001 delle Sezioni unite. La quale – nel ricondurre il regime impugnatorio della sentenza parziale sulla separazione alla norma generale dell’art. 277 c.p.c. (sulla separata decidibilità in caso di cumulo di domande) in luogo che alla norma speciale di cui al citato art. 8 l. 1987 n. 74 – ha così (incidentalmente per altro) espresso una opzione qualificatoria esclusivamente attinente al profilo formale dell’inquadramento sistematico dell’istituto, ma non ha, con ciò, certamente inteso presupporre un diverso meccanismo impugnatorio della sentenza di separazione, per esclusione del divieto di differibilità del gravame riservato alla sola sentenza non definitiva sul divorzio.
    È la stessa sentenza n. 15248 del 2001 a chiarire infatti espressamente che – in ragione ella simmetrica corrispondenza ravvisabile fra la pronuncia sull’addebito e la pronuncia sulla separazione, da un lato, e tra la pronuncia sull’assegno di divorzio e quella sul divorzio, dall’altro – si impone un “trattamento processuale omogeneo” delle due sentenze sullo status personale, per il profilo, appunto, della loro autonoma e separata pronunciabilità e della insuscettibilità di impugnazione differita.
    Dal che l’infondatezza, quindi pure della seconda censura.
    2/3. A sua volta non fondata è anche la terza doglianza.
    Non può seguirsi, infatti, la ricorrente nella sua prospettazione difensiva, per cui a decidere sulla ammissibilità o meno del gravame differito avverso la sentenza non definitiva sullo status di separazione dovrebbe essere solo il giudice del gravame stesso, se e quando proposto in esito alla statuizione definitiva sulle domande consequenziali ed accessorie, polché resterebbe, con ciò, evidentemente, eluso e vanificato il principio di immediata appellabilità della pronuncia sulla separazione.
    Per cui, dunque, correttamente ha ritenuto la Corte territoriale che è, viceversa, al giudice della domanda di divorzio – chiamato a verificare il presupposto dell’intervenuto giudicato sulla separazione – che spetta, a tal fine, di valutare se avverso la correlativa sentenza dovesse o meno essere proposto appello immediato e la conseguente rilevanza o non di una mera riserva di appello differito.
    2/4. Del pari destituita di fondamento è anche la censura formulata con il quarto motivo in ordine al “dies a quo” di decorrenza del termine triennale, per la proposizione della domanda di divorzio, di cui all’art. 3 n. 2 lett. b l. n. 898/1970. Essendosi, al riguardo, la Corte di merito puntualmente attenuta alla corretta esegesi della suddetta norma, per cui al fine della proponibilità della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, in detta pregressa procedura, è idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione, tenuto conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di cessare la convivenza, e che gli affetti della stessa non restano travolti dall’estinzione del relativo processo (cfr. sent.ze nn. 8088/1987, 2799/90).
    2/5. Inammissibile è infine il residuo quinto motivo della odierna impugnazione con il quale – al di là della formale denuncia di vizi di motivazione e violazioni di legge – si pretende in sostanza una diversa interpretazione, non consentita in questa sede di legittimità, in ordine al contenuto dell’accordo, cui erano addivenuti i coniugi in sede di prima instaurazione della procedura di separazione.
    Ed al riguardo del quale la Corte territoriale, in piena condivisione del giudizio già espresso dal Tribunale e con valutazione cui neppure si rivolge alcun addebito di violazione di canoni ermeneutici, ha ritenuto che l’accordo stesso “non contiene alcun divieto di proposizione di un nuovo giudizio di separazione”, Né avrebbe potuto contenerlo stante la natura personalissima ed indispensabile del diritto di chiedere la separazione di cui all’art. 150 c.c..
    3. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.
    4. Possono compensarsi tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
    Così deciso in Roma, il 27 giugno 2005.
    Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2005

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