Fatto
Con atto di citazione 15.10.1992 P.D., nella qualità di procuratore speciale di S.M., ved. B. (in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie A. e B.C.) e di T.V. ved. M. (in proprio e quale esercente la potestà sul figlio M.V.) conveniva innanzi al Tribunale di Roma D.G.G. e la Milano Ass.ni S.p.A., rispettivamente nella qualità di proprietario e di compagnia assicuratrice della Fiat Uno per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente in cui trovavano la morte B. e M..
Esponeva che la responsabilità dell’incidente era di C. V., anch’essa deceduta, che conduceva la Fiat Uno, su cui erano trasportati i rispettivi mariti e genitori.
Si costituiva la Milano Ass.ni che negava l’operatività della garanzia assicurativa. A seguito ordinanza, veniva versata una provvisionale di L. 10.000.000.= a favore di M.V..
Istruita la causa il Tribunale dichiarava che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva di C.V.; rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da D.G. (marito della C.); dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle pretese fatte valere in giudizio sia da T.V., ved. M., sia da S.M. ved. B., a seguito delle rispettive transazioni intervenute il 19.10.1993; rigettava la domanda di ulteriore risarcimento danni proposta dal P., quale procuratore della S.;
condannava in solido ai sensi dell’art. 62 e 68 L.P. e 91 c.p.c. T.V. ved. M. e la Milano Ass.ni S.p.A. al pagamento delle spese processuali a favore del P..
Veniva proposto appello da S.M. ved. B., in proprio e quale procuratrice delle figlie C. e B.A., con cui deduceva che nessuna valida transazione era intervenuta e chiedeva condannarsi in solido gli appellati al pagamento della somma di L. 450.000.000, detratto quanto versato a titolo di acconto nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale respingeva l’appello.
Ricorrono per cassazione S.M. ved. B., C. e B.A. con due motivi.
Resiste la Milano Ass.ni S.p.A. con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 1399 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè falsa applicazione di norme di diritto e motivazione insufficiente assumono che l’impugnata sentenza accoglie le ragioni prospettate dalle appellanti con l’atto d’appello, ma poi erroneamente giunge a ritenere che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni pervenute dal primo giudice.
Rilevano le ricorrenti che la Corte avrebbe affermato che la procura rilasciata alla B. alla M. non conferiva il potere di disporre del diritto controverso ovvero sia il potere di transigere, come dedotto dalle appellanti, ma dopo avere rilevato che il negozio concluso dal falsus procurator non è giuridicamente inesistente e neppure nullo o annullabile, ma semplicemente inefficace nei confronti del dominus finchè non intervenga la ratifica si discosta dai principi di diritto enunciati dal S.C. in ordine alla forma della ratifica.
Precisamente le ricorrenti, secondo la sentenza impugnata, hanno “implicitamente” ratificato la transazione conclusa dal falsus procurator mediante l’accettazione della somma riscossa dalla M.. Secondo le ricorrenti la transazione intervenuta tra la Milano Ass.ni e il falsus procurator era stato stipulato in forma scritta e secondo il S.C. anche il negozio di ratifica dovrebbe essere fatto solo per iscritto ad probationem, la ratifica deve contenere l’espressione chiara ed in univoca della volontà del dominus di far propri gli effetti del precedente contratto.
Il S.C. ha osservato al riguardo che, se la forma scritta è richiesta ad probationem, la ratifica può avvenire anche per facta concludentia purchè risultanti da atti scritti, come la sottoscrizione delle ricevute di accettazione senza riserve in ordine al titolo ed al quantum della somma corrisposta in esecuzione della transazione stessa (Cass. 10575/90).
Secondo le ricorrenti nulla sarebbe stato scritto al riguardo, ma le ricorrenti avrebbero sempre contestato la validità degli effetti della transazione.
In sostanza le ricorrenti lamentano che nessuna volontà di accettazione sarebbe stata espressa dalle stesse.
La Corte territoriale ha osservato al riguardo che l’atto di transazione e quietanza ha un inequivoco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudiziale relativa al sinistro per cui è causa”, valutazione, questa, del comportamento concludente in tal senso, con la chiara motivazione nel senso che l’avvenuta riscossione della somma era avvenuta a saldo, in esecuzione dell’atto di transazione.
Tale valutazione è insindacabile in questa sede, perchè riservata al giudice di merito.
Il S.C. inoltre osserva che nel caso si tratta di ratifica di negozio compiuto da falsus procurator che necessita di ratifica anche attraverso il comportamento concludente di cui si è detto e così qualificato dal giudice di merito: negozio, questo, infatti, di formazione progressiva che trova la sua conclusione nella ratifica, ai fini della sua efficacia.
Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumono che la Corte d’Appello territoriale erroneamente ha presunto la ratifica della transazione in data 19.10.1993 dalla circostanza che le istanti avevano accettato e percepito la somma di L. 90.000.000 e ciò risulterebbe dalla copia di una ricevuta di versamento della B.N.L. dell’11.11.1993. Da tale ricevuta risulterebbe il versamento di L. 180.000.000 per entrambe le transazioni sul conto corrente estero di entrambe le beneficiarle.
Il motivo è comunque assorbito e va quindi rigettato.
Le ricorrenti vanno condannate alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008