Fatto
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 7 settembre 2006, la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello proposto dalla Banca Antoniana Popolare Veneta soc. coop. a r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 9 gennaio 2000, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta, nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Roma col n. 43055/80 R.G.E., da Di.Ba.Ma., debitore esecutato, nonchè da D.B.F. e D.B.M., comproprietari dell’immobile pignorato, e da Intertecno SrL, attuale proprietaria dello stesso immobile, poichè acquistato (in epoca successiva al pignoramento) da A. P., che, a sua volta, lo aveva acquistato dai D.B.; ha dichiarato inammissibile l’opposizione del P. ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d’Appello, premesso che il pignoramento era stato eseguito da O.C.S. con atto notificato il 29 maggio 1980, e trascritto il successivo 13 giugno, e che l’istanza di vendita era stata depositata il successivo 13 settembre 1980, ha ritenuto, contrariamente al giudice di primo grado, che fosse stato rispettato il termine di novanta giorni dell’art. 497 cod. proc. civ. perchè soggetto alla sospensione feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969. Ha perciò rigettato le opposizioni – qualificate dal Tribunale come opposizioni all’esecuzione – avanzate, sul contrario presupposto dell’inapplicabilità di tale sospensione, con diversi atti introduttivi (poi riuniti), da Intertecno Srl, nonchè da Ma., F. e D.B.M.; ha dichiarato inammissibile la medesima opposizione proposta, con altro atto, da P.A., perchè ritenuto non legittimato in quanto acquirente di bene pignorato poi rivenduto.
2.- Avverso la sentenza sono stati proposti distinti ricorsi, secondo quanto appresso.
2.1.- Col n. 21998/07 è stato iscritto il ricorso, basato su due motivi, proposto da Ma., F. e D.B.M..
Ha resistito con controricorso Banca Antonveneta S.P.A..
2.2.- Col n. 23461/07 è stato iscritto il controricorso, con ricorso incidentale, basato su due motivi, proposto da Intertecno SrL. Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso Banca Antonveneta S.P.A..
2.3.- Col n. 23862/07 è stato iscritto il controricorso, con ricorso incidentale, basato su due motivi, proposto da P.A..
Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso Banca Antonveneta S.P.A..
2.4.- Col n. 23245/07 è stato iscritto il controricorso al ricorso dei D.B., proposto, con ricorso incidentale, basato su due motivi, da Calliope S.r.l., cessionaria dei crediti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., rappresentata dalla Pirelli Re Credit Servicing S.p.A..
2.5.- Col n. 24826/07 è stato iscritto il controricorso al ricorso dei D.B., proposto, con ricorso incidentale, basato su due motivi, da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., rappresentata dalla Pirelli Re Credit Servicing S.p.A..
2.6.- Col n. 25846/07 è stato iscritto il controricorso sia al ricorso dei D.B. che ai ricorsi incidentali di Intertecno SrL e di P., proposto, con ricorso incidentale, basato su due motivi, da Calliope S.r.l., cessionaria dei crediti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., rappresentata da Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., e da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., pure rappresentata da quest’ultima società.
2.7.- Col n. 25847/07 è stato iscritto controricorso, con ricorso incidentale, coincidente con quello appena detto, proposto dalle medesime parti come sopra rappresentate nei confronti dei medesimi intimati.
Tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza del 19 aprile 2013.
Diritto
Preliminarmente i ricorsi, relativi alla stessa sentenza, vanno riuniti.
RICORSI N. 21998/07 e N. 23461/07.
1.- I ricorsi proposti dall’esecutato Di.Ba.Ma. e dai comproprietari F. e D.B.M., nonchè dalla proprietaria dell’immobile pignorato, Intertecno Srl, vanno trattati congiuntamente perchè pongono la medesima questione di diritto, che forma oggetto di entrambi i motivi, sostanzialmente coincidenti nei due ricorsi.
I motivi denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 497 cod. proc. civ., della L. n. 742 del 1969, art. 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stati interpretati nel senso dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini anche al termine di cui all’art. 497 cod. proc. civ., laddove si tratterebbe di termine non processuale (primo motivo) ovvero di termine riferito a controversia non assoggettata alla sospensione feriale dei termini (secondo motivo).
Sotto il primo profilo, i ricorrenti principali richiamano la pronuncia di primo grado, che aveva affermato che il termine in parola non sarebbe processuale e, pertanto, non sarebbe soggetto a sospensione feriale, essendo questa applicabile, quanto al processo esecutivo, soltanto ai termini relativi agli atti successivi alla presentazione dell’istanza di vendita. Sostengono, quindi, in primo luogo, che il termine dell’art. 497 cod. proc. civ., essendo estraneo al processo esecutivo, non sarebbe disciplinato dalle regole proprie dei termini processuali, tra cui appunto quella della sospensione feriale della relativa decorrenza.
La ricorrente incidentale, a sua volta, sostiene che il termine in parola non potrebbe restare sospeso perchè inerente al processo esecutivo, che si distingue dai procedimenti contenziosi ordinari, strutturati in base al contraddittorio, ai quali si riferirebbe la norma della L. n. 742 del 1969, art. 1.
Sotto altro profilo, sia i ricorrenti principali che l’incidentale rilevano che la diversa interpretazione della Corte d’Appello non potrebbe giustificarsi comunque, anche a voler dare un’interpretazione restrittiva alla norma, di carattere eccezionale, della L. n. 742 del 1969, art. 3: ciò, in ragione delle lacune del sistema risultanti dalla lettura combinata dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 3 della legge appena citata, nonchè del richiamato art. 92 dell’ordinamento giudiziario del 1941, quanto ai casi in cui la sospensione non opera, che sarebbero stati via via individuati in sede giurisprudenziale, ben oltre la lettera delle citate disposizioni. In particolare, i ricorrenti sostengono che l’inapplicabilità della sospensione feriale alle cause di opposizione all’esecuzione (alle quali la giurisprudenza ha equiparato le cause di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, non menzionate nell’art. 92) comporterebbe che anche il processo esecutivo debba proseguire, e non possa restare sospeso durante il periodo feriale: sia perchè anche a quest’ultimo andrebbe riconosciuto il carattere di urgenza che si riconosce alle opposizioni esecutive; sia perchè, se si ritenessero sospesi i termini del primo e non sospesi i termini delle seconde, si avrebbe una disparità di trattamento delle posizioni del creditore procedente e del debitore esecutato.
1.1.- Entrambi i motivi sono infondati.
In merito al profilo affrontato dal primo motivo, secondo cui il termine di novanta giorni fissato dall’art. 497 cod. proc. civ. non sarebbe un termine processuale, si osserva quanto segue.
E’ oramai acquisito in giurisprudenza, e condiviso dalla prevalente dottrina, che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 491 cod. proc. civ., l’atto introduttivo del processo esecutivo immobiliare sia il pignoramento, tanto che a questa affermazione si fa conseguire l’altra, per la quale esso ha il valore della domanda giudiziale introduttiva del processo di espropriazione (cfr. Cass. n. 5368/03), tanto da dover essere sottoscritto da difensore munito di procura, a meno che il creditore pignorante non possa stare in giudizio personalmente (cfr., oltre a Cass. n. 5368/03, Cass. n. 5910/06, Cass. n. 4652/08, n. 6264/12, n. 1687/12). Ne segue che il termine di novanta giorni entro il quale deve essere chiesta, ai sensi dell’art. 497 cod. proc. civ., l’assegnazione o la vendita, pena l’inefficacia del pignoramento, è un termine processuale, poichè si colloca dopo l’inizio del processo esecutivo ed è diretto a regolare i tempi della fase introduttiva di tale processo, con funzione acceleratoria.
Ad esso pertanto si applicano le norme della L. 7 ottobre 1969, n. 742, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, quindi applicabile ad ogni termine che abbia natura processuale, anche se a carattere dilatorio (cfr. Cass. n. 60/89) o, come nel caso di specie, acceleratorio (cfr. Cass. n. 4841/86).
1.2.- Va perciò affrontato il secondo dei profili su cui si appuntano le censure dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale Intertecno Srl, vale a dire quello concernente la portata del disposto della L. n. 742 del 1969, art. 1 e delle eccezioni di cui all’art. 3 della stessa legge.
Dato per scontato che il termine in parola sia un termine processuale, occorre verificare se il processo cui esso inerisce, vale a dire il processo esecutivo, debba intendersi contemplato o sussumibile nella prima o nella seconda delle due previsioni normative appena citate.
Intanto, giova premettere che la norma della L. n. 742 del 1969, art. 1 non è eccezionale: essa è espressione di una regola, laddove le eccezioni sono quelle individuate dal successivo art. 3.
La regola, allora, è che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie … è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Questa regola non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell’art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare). Si deve ritenere che il processo esecutivo non possa essere escluso dal campo di applicazione dell’art. 1, per il solo fatto che non sia regolato dal rito ordinario di cognizione, di cui al libro 2^ del c.p.c., e sia invece autonomamente disciplinato nel libro 3^. Nè rileva che il principio del contraddittorio, che peraltro non può dirsi estraneo al processo esecutivo, si atteggi in questo in maniera peculiare ed operi con portata differente rispetto a quella di cui si connota il rito ordinario di cognizione, poichè, comunque, la disciplina del menzionato L. n. 742 del 1969, art. 1 non è, in sè, funzionale a garantire il rispetto di detto principio. L’istituto della sospensione feriale dei termini risponde piuttosto alla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati ed è comunque correlato al potenziamento del diritto di azione e difesa in giudizio ex art. 24 Cost. (cfr., tra le tante pronunce della Consulta relative alla legge in parola, Corte Cost. n. 255/87). E’ innegabile che tale diritto inerisca anche al processo esecutivo e debba essere in questo salvaguardato così come in ogni altro processo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, nel quale è richiesto l’esercizio di attività di avvocato.
1.3.- Pertanto, resta da valutare se la regola della sospensione feriale dei termini in astratto riferibile anche al processo esecutivo debba cedere il passo alla tutela di altri interessi che il legislatore abbia giudicato preminenti rispetto a quelli per la tutela dei quali la stessa è stata dettata. Espressione di tale valutazione legislativa è il già menzionato L. n. 742 del 1969, art. 3.
La questione è allora quella dell’inserimento del processo esecutivo tra le eccezioni di cui all’art. 3, specificamente tra le cause o i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12. Quest’ultima norma non contempla espressamente i processi esecutivi, sicchè, per come sostenuto anche dai ricorrenti, la previsione dovrebbe ad essi essere estesa per via interpretativa, prendendo le mosse dalla menzione nell’art. 92 dei procedimenti di opposizione all’esecuzione. Essendo l’art. 3 una norma eccezionale, anche il richiamo che esso fa all’art. 92 non è suscettibile di interpretazione analogica. Quanto all’interpretazione estensiva – che, in effetti, ha consentito alla giurisprudenza di assoggettare alla stessa disciplina dei termini nel periodo feriale non solo le opposizioni c.d. a precetto (ex art. 615 c.p.c., comma 1), le opposizioni agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo all’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), ma anche i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo nell’espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12), le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n. 10617/10) ed i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n. 1801/10), essa non è consentita per la diversità strutturale di tali ultimi procedimenti, così come delle opposizioni all’esecuzione, rispetto al processo esecutivo.
Si tratta infatti di incidenti del processo esecutivo che comportano giudizi in cui l’accertamento è a cognizione piena. La struttura processuale che li caratterizza è estranea al processo esecutivo:
se, come detto sopra, la natura non contenziosa del processo esecutivo non ne comporta l’esclusione dal disposto della L. n. 742 del 1969, art. 1 – proprio perchè norma che detta una regola generale, priva al suo interno di eccezione alcuna -, quella stessa natura serve a distinguerlo dai giudizi oppositivi o comunque endoesecutivi che sono regolati dalle norme del processo di cognizione, cui gli artt. 616, 618, 618 bis e 619 (quest’ultimo col richiamo del precedente art. 616) cod. proc. civ. rinviano, pur se con gli adattamenti relativi alla fase introduttiva, resi necessari dal raccordo con la precedente fase cautelare dinanzi al giudice dell’esecuzione (e con la peculiarità delle opposizioni agli atti esecutivi della mancanza del doppio grado di merito). I procedimenti che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto esclusi dalla regola della sospensione feriale sono quindi assimilabili alle opposizioni all’esecuzione, contemplate dal testo normativo, per struttura e funzione, destinati come sono a risolvere un incidente interno al processo esecutivo, condizionandone il normale svolgimento.
Questo ha consentito di individuare la comune ratio del divieto della sospensione, rinvenuta non tanto in un’esigenza di celerità insita nei detti processi, quanto nella necessità della pronta definizione degli stessi per evitare l’intralcio al processo esecutivo determinato dalla sospensione – ove prevista per legge (come era per il testo originario dell’art. 512 cod. proc. civ. e dell’art. 549 cod. proc. civ. e come è ancora per l’art. 601 cod. proc. civ.) o accordata dal giudice (ex artt. 624 o 618 cod. proc. civ.) – ovvero dall’incertezza dell’esito dell’opposizione, ove sospensione non vi sia stata. Sebbene detta ratio legis dimostri che il bene avuto di mira dal legislatore sia quello della più rapida certezza dell’esito, ma anche e soprattutto del contenimento della durata del processo esecutivo, essa, di per sè sola, non consente, come vorrebbero i ricorrenti, l’estensione al processo esecutivo dell’inapplicabilità della sospensione feriale, ostandovi la diversità strutturale di quest’ultimo rispetto ai giudizi contenziosi che ne costituiscono incidenti. Non vi si può giungere per via interpretativa perchè, in quanto fondata sull’identità di ratio soltanto, sarebbe interpretazione analogica, vietata dalla natura eccezionale della norma.
Nè può ipotizzarsi – come sembrano supporre i ricorrenti – questione di legittimità costituzionale della normativa che applichi la sospensione feriale al processo esecutivo (pur escludendola per i suoi incidenti) , dato che, alla stregua di quanto affermato dalla Consulta a proposito di un’altra ipotesi applicativa della L. n. 742 del 1969 (cfr. Corte Cost. ord. n. 61/86), non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto legislatore, che l’esigenza di una maggiore celerità del processo esecutivo non si spinga al di là della speciale disciplina stabilita per le opposizioni esecutive, senza proiettarsi anche sull’istituto della sospensione feriale dei suoi termini.
In conclusione, va ribadito che ai procedimenti esecutivi ed ai relativi termini, quale il termine di efficacia del pignoramento, previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dalla L. n. 742 del 1969, art. 1. I ricorsi n. 21998/07 e n. 23461/07 vanno perciò rigettati.
RICORSO N. 23862/07.
2.- Il ricorso incidentale proposto da P.A. è stato notificato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 12 settembre 2007 ed è relativo a sentenza pubblicata il 7 settembre 2006, non notificata. Poichè il presente giudizio è compreso tra quelli a cui, per la L. n. 742 del 1969, art. 3 come sopra interpretato in relazione al richiamato R.D. n. 12 del 1941, art. 92 non si applica la sospensione feriale dei termini, il ricorso incidentale è tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. Banca Antonveneta S.p.A. ne ha eccepito l’inammissibilità perchè si tratterebbe di ricorso adesivo al ricorso principale, sicchè, come da giurisprudenza richiamata nel controricorso (tra cui Cass. n. 11031/03, n. 5635/02 ed altre), avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari, propri del ricorso autonomo, quindi entro il 7 settembre 2007.
2.1.- Il ricorso incidentale n. 23862/07 è in effetti inammissibile, non tanto per la ragione indicata dalla resistente, quanto per l’autonomia delle statuizioni della sentenza impugnata che riguardano, in particolare, la posizione di P.A. e quindi per l’autonomia dei due motivi su cui è fondato il suo ricorso incidentale.
Infatti, la Corte d’Appello di Roma, per un verso, ha rigettato l’eccezione di estinzione sollevata dalla difesa del P., all’udienza del 3 maggio 2006, per la (asserita) mancata notificazione nei suoi confronti dell’atto di riassunzione nel termine di cui all’art. 297 cod. proc. civ.; per altro verso, ha accolto il motivo di appello concernente l’inammissibilità dell’opposizione proposta dallo stesso P., perchè soggetto che non è -e non era al momento della presentazione del ricorso – nè debitore esecutato, nè proprietario del bene, e come tale risulta privo di un interesse giuridicamente tutelato all’esito del presente giudizio, nel quale l’eventuale inefficacia del pignoramento immobiliare è destinata a produrre effetti in favore dell’attuale proprietaria dei beni s.r.l. Intertecno….
I motivi di ricorso riguardano queste statuizioni poichè, col primo, relativo al rigetto dell’eccezione di estinzione, si lamenta la violazione degli artt. 153, 303, 307 e 310 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.; col secondo, relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 615 cod. proc. civ..
Si tratta di censure del tutto distinte da quelle poste a fondamento dei motivi del ricorso principale – cui il ricorrente incidentale P. ha prestato adesione, ma in aggiunta ai propri, autonomi, motivi – riguardanti la posizione di una parte, presente nei gradi di merito perchè proponente una propria autonoma opposizione agli atti esecutivi (introdotta con ricorso del 7 dicembre 1992, distinto dai due ricorsi introduttivi delle opposizioni proposte dai D.B. e della Intertecno Srl, successivamente riuniti), riguardo alla quale non è stata proposta l’impugnazione principale e che non era litisconsorte necessario dei ricorrenti principali. Nell’ipotesi di trattazione congiunta di cause scindibili, specificamente di distinte opposizioni agli atti esecutivi, l’impugnazione incidentale di una delle originarie parti opponenti – specie se fondata su motivi propri del ricorrente incidentale, ma anche per la parte in cui abbia contenuto adesivo al ricorso principale – risulta distinta ed autonoma rispetto a quella proposta in via principale da altro originario opponente, e l’interesse a proporla sorge non dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel termine previsto dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva.
Il ricorso n. 23862/07 va perciò dichiarato inammissibile.
RICORSI NN. 23245, 24826, 25846 e 25847 dell’anno 2007.
3.- I ricorsi incidentali proposti da Calliope S.r.l., quale cessionaria dei crediti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e dalla stessa B.N.L. S.p.A., entrambe rappresentate da Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., risultano tutti basati sull’identico duplice motivo, che nell’intitolazione si articola nelle censure formulate testualmente come segue: Violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.
Violazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 nonchè degli artt. 491 e 497 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; segue l’illustrazione congiunta delle due censure ed infine l’enunciazione di due quesiti di diritto.
I ricorsi, infatti, sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (7 settembre 2006).
I quesiti di diritto, identici per tutti e quattro i ricorsi incidentali, sono i seguenti:
– se costituisca ragione di nullità della sentenza (per violazione dell’art. 112 c.p.c.), l’omessa decisione, da parte del giudice di appello, sull’appello incidentale tempestivamente proposto da una delle parti;
– se il termine di cui all’art. 497 c.p.c., riferendosi ad un adempimento da effettuare durante la pendenza del processo esecutivo ed entro l’ambito dello stesso processo esecutivo, resti sospeso, durante le ferie giudiziarie, ai sensi della L. 142 del 1969, art. 1.
3.1.- I quesiti sono formulati in modo tale da enunciare in maniera assolutamente generica le questioni di diritto sottoposte all’esame della Corte, poichè espressi senza alcun riferimento alla vicenda processuale riguardo alla quale la sentenza impugnata sarebbe viziata; più specificamente, non consentono l’individuazione degli errori di diritto che le ricorrenti intendono denunciare, con riferimento alla fattispecie concreta, nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico- giuridica (cfr., per la funzione riservata ai quesiti di diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08). In particolare, è scontata la risposta, in astratto, positiva al primo dei due quesiti di diritto sopra riportati, ma dalla formulazione di questo non si evince da chi, quando ed in che termini fosse stato proposto, nel presente giudizio, l’appello incidentale nè quale sia il contenuto (pur sommario) della decisione impugnata da cui si evinca l’omesso esame del gravame da parte del giudice di secondo grado.
Riguardo al secondo dei due quesiti, invece, la sua lettura soltanto non consente di desumere con certezza quale sia l’interpretazione preferita dai ricorrenti, nè quale sia stata l’interpretazione data dal giudice a quo, riguardo alla questione che è enunciata come controversa (sospensione feriale o meno del termine ex art. 497 cod. proc. civ.), nè quali siano le conseguenze che se ne sono tratte e/o che avrebbero dovuto essere tratte nel caso di specie.
D’altronde, lo stesso quesito di diritto, mancando della giustapposizione -ritenuta necessaria da diversi precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono – tra la ratio decidendi della sentenza impugnata e le ragioni di critica sollevate, è, in sè, indice di un altro profilo di inammissibilità del motivo di ricorso basato sulla violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 nonchè degli artt. 491 e 497 cod. proc. civ.: esso infatti è espressione della carenza di interesse, avendo la sentenza impugnata deciso la questione in termini favorevoli alle stesse parti ricorrenti incidentali.
In conclusione, i ricorsi n. 23245, 24826, 25846 e 25847 dell’anno 2007 vanno dichiarati inammissibili.
4.- Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per soccombenza reciproca nei rapporti tra i ricorrenti D.B., Intertecno Srl e P., da un lato, e le ricorrenti incidentali Calliope S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., come rappresentante da Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., dall’altro.
La natura della questione controversa, sulla quale si è creato il contrasto tra i giudici di merito e riguardo alla quale risulta essere edita soltanto una non recente decisione di questa Corte, consente di compensare, per giusti motivi, anche le spese tra i ricorrenti D.B., Intertecno Srl e P., da un lato, e la resistente Banca Antonveneta S.P.A., dall’altro.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi n. 21998/07 e n. 23461/07 e dichiara inammissibili gli altri; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013