MioLegale.it
    WhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookInstagram
    • Guide
    • Notizie
    • Norme
    • Sentenze
    MioLegale.it
    TelegramLinkedInTwitterFacebookInstagramRedditRSS
    • Home
      1. Ultimi articoli
      2. Notizie giuridiche
      3. Giurisprudenza
      4. Norme
      5. Guide di diritto
      Riforma fiscale 2023: approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale Fisco
      Riforma fiscale 2023: approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale
      19 Marzo 2023
      Registrazione contratto preliminare di compravendita online Imposta di registro
      Registrazione contratto preliminare di compravendita online
      3 Marzo 2023
      Superbonus: stop cessione del credito e sconto in fattura Cessione del credito
      Superbonus: stop cessione del credito e sconto in fattura
      18 Febbraio 2023
      Compensazione crediti gratuito patrocinio con oneri previdenziali Cassa Forense Cassa forense
      Compensazione crediti gratuito patrocinio con oneri previdenziali Cassa Forense
      14 Febbraio 2023
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
      27 Marzo 2023
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
      24 Marzo 2023
      Nullo il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto Licenziamento
      Nullo il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto
      20 Marzo 2023
      L’assegnatario della casa coniugale paga l’IMU Casa familiare
      L’assegnatario della casa coniugale paga l’IMU
      17 Marzo 2023
      D.L. 25/2023 Strumenti finanziari digitali Finanza
      D.L. 25/2023 Strumenti finanziari digitali
      23 Marzo 2023
      D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche Comunicazioni
      D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
      24 Marzo 2023
      Regolamento UE 656/2014 Sorveglianza delle frontiere marittime esterne Frontex
      Regolamento UE 656/2014 Sorveglianza delle frontiere marittime esterne
      13 Marzo 2023
      D.Lgs. 18/2023 Qualità delle acque destinate al consumo umano Acqua
      D.Lgs. 18/2023 Qualità delle acque destinate al consumo umano
      8 Marzo 2023
      Assicurazione obbligatoria sci Assicurazione
      Assicurazione obbligatoria sci
      9 Febbraio 2023
      Cosa si intende per novel food o nuovi alimenti Insetti
      Cosa si intende per novel food o nuovi alimenti
      6 Febbraio 2023
      Guida al bonus mobili ed elettrodomestici 2023 Bonus mobili
      Guida al bonus mobili ed elettrodomestici 2023
      8 Febbraio 2023
      Limite ai pagamenti in contanti: nel 2023 soglia a cinquemila euro Antiriciclaggio
      Limite ai pagamenti in contanti: nel 2023 soglia a cinquemila euro
      21 Gennaio 2023
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
      27 Marzo 2023
      Corte Costituzionale, 22 aprile 2022, n. 105
      Corte Costituzionale, 22 aprile 2022, n. 105
      27 Marzo 2023
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
      24 Marzo 2023
      TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
      TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
      24 Marzo 2023
    • Aree tematiche
      • Affari costituzionali
      • Ambiente Protezione civile
      • Amministrativo Enti locali
      • Assicurazioni Responsabilità civile
      • Banca Borsa Mercati finanziari
      • Civile e procedura civile
      • Codice della strada e trasporti
      • Commerciale Fallimentare
      • Condominio Locazioni
      • Consumatori diritti e tutela
      • Diritti fondamentali della persona
      • Diritto urbanistico Edilizia
      • Europa Affari esteri
      • Famiglia Successioni
      • Finanze Fisco Tributi
      • Lavoro Previdenza
      • Ordinamento Giudiziario Forense
      • Ordine pubblico Sanità
      • Penale Procedura Penale
    • Calcolatori
      • Danno alla persona
        • Danno non patrimoniale
        • Danno Tribunale di Milano
        • Danno Tribunale di Roma
        • Danno perdita parentale Milano
        • Danno morte congiunto Roma
        • Equo indennizzo
        • Danno lesioni micropermanenti
      • Interessi e calcoli finanziari
        • Piano di ammortamento
        • Tasso di interesse Tan e Taeg
        • Interesse semplice
        • Interesse composto
      • Interessi legali e moratori
        • Interessi legali
        • Interessi moratori
        • Interessi mora appalti pubblici
      • Rivalutazione Istat
        • Interessi legali e rivalutazione
        • Devalutazione monetaria
        • Rivalutazione monetaria
      • Termini date e scadenze
        • Giorni tra due date
        • Data futura o passata
        • Età anagrafica esatta
        • Prescrizione diritti
        • Termini processuali
      • Fatturazione imposte e tasse
        • Nuova IMU
        • Imu e Tasi
        • Imposte compravendita
        • Imposte locazione
        • Fattura diretta e inversa
        • Scorporo IVA
      • Compenso professionale
        • Compenso curatore fallimentare
        • Compenso delegato alla vendita
        • Calcolo fattura avvocato
        • Calcolo parcella avvocato
      • Proprietà e Usufrutto
        • Valore catastale immobili
        • Usufrutto vitalizio
        • Usufrutto a termine
      • Percentuali e quote
        • Calcolo percentuale
        • Calcolo sconto e ricarico
        • Calcolo quote percentuali
      • Contributo unificato Diritti copia
        • Diritti di copia
        • Contributo unificato
      • Patteggiamento e mediazione
        • Costi mediazione civile
        • Aumento riduzione pena
      • Successioni e Pensioni
        • Pensione di reversibilità
        • Quote ereditarie
    • Utilità legali
      • Utilità per avvocati
        • Tabella diritti di copia
        • Contributo unificato
        • Nota iscrizione al ruolo
        • Codici iscrizione al ruolo
        • Riforma Cartabia Civile
        • Compenso avvocati
      • Formulari civile e penale
        • Formulario civile
        • Formulario penale
        • Testimonianza scritta
      • Tassi di interesse Indici Istat
        • Ultimo indice Istat
        • Tassi soglia usura
        • Tasso interessi di mora
        • Tabella interessi appalti pubblici
        • Tasso interessi legali
      • Medicina legale
        • Tabella lesioni causa servizio
        • Tabella lesioni micropermanenti
        • Tabella risarcimento micropermanenti
        • Tabella menomazioni INAIL
        • Tabelle danno biologico INAIL
        • Tabelle Tribunale di Milano
        • Tabelle Tribunale di Roma
      • Codice della strada
        • Tabelle alcolemiche
        • Tabella punti patente
      • Proprietà e Catasto
        • Coefficienti usufrutto
        • Categorie Catastali
    • Consulenza legale
    • Banca dati
    MioLegale.it
    Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Condominio Locazioni
    Condominio Locazioni Sentenze

    Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2018, n. 32934

    Redazionedi Redazione24 Gennaio 2019
    StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
    Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2018, n. 32934

    Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2018, n. 32934

    FATTI DI CAUSA

    Nel mese di ottobre dell’anno 2012 M.A. intimò sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, ad C.A. per il mancato pagamento, dal mese di agosto 2012, dei canoni di locazione relativi ad un immobile sito in (OMISSIS).
    L’intimato si oppose allo sfratto, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la nullità e l’inefficacia del contratto per il periodo anteriore alla sua registrazione; sostenne, in particolare, il C. che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, essendo il contratto nullo per difetto di registrazione nei termini di legge, il canone doveva essere determinato ex lege in misura pari al triplo della rendita catastale e si dichiarò pronto al pagamento dei canoni in tale misura chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto alla predetta entità legale.
    Il Giudice adito rinviò la causa, con salvezza dei diritti di prima udienza, per la pendenza di trattative tra le parti; all’udienza successiva, su richiesta dell’intimato, applicò il termine di grazia per la sanatoria tardiva della morosità, rinviando all’udienza del 6 maggio 2013; in tale ultima udienza, stante la persistente morosità, dichiarata dall’intimante, il Tribunale convalidò lo sfratto.
    Venne poi emesso dal medesimo Tribunale d.i. per le somme dovute dal C. a titolo di canoni non corrisposti dall’agosto 2012 al marzo 2014, decreto avverso il quale l’intimato propose opposizione.
    Avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità il C. propose appello cui resistette la M..
    La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 18 febbraio 2015, rigettò l’impugnazione e compensò interamente tra le parti le spese di quel giudizio.
    Avverso la sentenza della Corte territoriale C.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.
    Ha resistito con controricorso M.A..
    Con O.I. n. 22771/17 del 29 settembre 2017 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 16604/16 del 5 agosto 2016, decisione poi pubblicata in data 9 ottobre 2017.
    In prossimità dell’adunanza camerale del 17 luglio 2018 il C. ha depositato ulteriore memoria.

    RAGIONI DELLA DECISIONE
    1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
    2. Con il primo motivo, rubricato: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, (finanziaria 2005), dell’art. 1421 c.c., dell’art. 1175c.c. dell’art. 1322 c.c.; dell’art. 1337 c.c.; dell’art. 1366 c.c.; dell’art. 1375 c.c.; dell’art. 2033 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. italiana. Omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha sposato la tesi secondo la quale la registrazione del contratto di locazione costituisce condizione di efficacia del contratto stesso; ad avviso del C., la registrazione va configurata come requisito di validità o al più va consentita la regolarizzazione del contratto solo nei limiti di ciò che è stato registrato, mentre dovrebbe ritenersi illegittimo “tutto ciò che è rimasto fuori dalla registrazione”, sia in termini di canone sia in termini di periodo locativo.
    In particolare, con il motivo in parola, sostiene il ricorrente che la locatrice, il 20 settembre 2012, ha registrato il contratto in questione indicando come data di inizio quella del 1 settembre 2012, non corrispondente a quella effettiva, avendo la locazione avuto inizio il 5 novembre 2011, come sarebbe incontestato tra le parti e come, oltretutto, dimostrato dalle ricevute sottoscritte dalla locatrice a partire da tale ultima data e prodotte dal conduttore; pertanto, ad avviso del C., non essendo stato il contratto registrato, non dovrebbero essere pagati del tutto i relativi canoni; in subordine, ove si volesse ritenere registrato il contratto, il locatore potrebbe pretendere di percepire solo i canoni risultanti dalla scrittura privata registrata e, quindi, la M. non avrebbe alcun titolo per percepire e trattenere i canoni di locazione a lei versati dal 5 novembre 2011 al 1 settembre 2012; pertanto non andrebbe pagato il canone del mese di agosto 2012, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e dovrebbero essere restituiti e quindi computati a favore dell’opponente quelli relativi al periodo non registrato dal mese di novembre 2011 al mese di luglio 2012.
    Inoltre, secondo il C., la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in concreto “sulla parziarietà della registrazione del contratto inter partes” e “sull’omissione di una parte del periodo locativo in sede di registrazione”, limitandosi ad una motivazione generica e apparente, in relazione alla natura di requisito di efficacia della registrazione, “senza entrare nel merito con riferimento alla necessità della completezza della registrazione, sia come importo del canone sia come durata del periodo locativo”.
    2.1. Il motivo va accolto per quanto di ragione.
    Sulla dibattuta questione degli effetti di un tardivo adempimento dell’obbligo di registrazione del contratto di locazione si sono da ultimo espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 che, pur se riferita in particolare ad una fattispecie inerente ad una locazione non abitativa, ha tuttavia esaminato la predetta questione, che rileva anche in questa sede, alla luce del complesso e talvolta disarmonico quadro normativo che si è, sul punto, andato delineando a partire dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. a), sino alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 59, che ha novellato la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, nonché alla luce delle giurisprudenza costituzionale in materia.
    Tra l’altro va evidenziato che il legislatore è intervenuto, per quanto rileva in questa sede, con la disciplina di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, secondo cui “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, essi non sono registrati”, norma, questa, applicabile a tutti i contratti di locazione, indipendentemente dall’uso abitativo o meno cui l’immobile sia destinato, e che ha superato indenne il controllo di costituzionalità. Sono state invece dichiarate incostituzionali (come pure evidenziato dalla Corte di merito a p. 4 della sentenza impugnata, dove, per un evidente lapsus, viene indicato come anno del D.Lgs. in parola il 2001 invece del 2011, v. pure p, 1 della stessa sentenza), per eccesso di delega, le disposizioni, relative alle sole locazioni ad uso abitativo, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 2, art. 3, commi 8 e 9, che prevedevano che dalla mancata registrazione “entro il termine di legge” (specificazione temporale, questa, che difetta nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346) derivassero conseguenze invalidanti per effetto delle quali sorgeva un diverso rapporto locativo, legalmente determinato quanto a durata e misura del canone.
    Con particolare riferimento alle conseguenze civilistiche derivanti dalle violazioni tributarie, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 23601/17 è pervenuta alla conclusione che “il contratto di locazione ad uso non abitativo (non diversamente, peraltro, da quello abitativo), contenente ab origine la previsione di un canone realmente convenuto e realmente corrisposto (e dunque in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, ma, in caso di sua tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, sanabile, volta che il riconoscimento di una sanatoria per adempimento appare coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) per inadempimento (entrambi i termini da intendersi, come ovvio, in senso diverso da quello tradizionalmente riservato al momento esecutivo del rapporto negoziale)”.
    Osserva questo Collegio che è pur vero che le Sezioni Unite hanno, con la sentenza richiamata, riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva ed hanno affermato che tale effetto sanante abbia efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto, assicurando piena tutela alla parte debole del rapporto, atteso che il conduttore non sarà esposto ad azioni di rilascio, godrà della durata come prevista ab origine dal contratto e non dalla sua registrazione, che, intervenendo a distanza di tempo dalla stipulazione, ne abbrevierebbe significativamente quanto arbitrariamente i termini di scadenza (v. pure, in tema di locazione abitativa, Cass., ord., 6/09/2017, n. 20858).
    Tuttavia, va rilevato che, nel caso ora all’esame, la sanatoria per intervenuta registrazione, sia pure successiva, non può all’evidenza sanare la nullità del contratto di locazione anche per il periodo di durata dello stesso non indicato nel contratto di locazione successivamente registrato e cioè dal 5 novembre 2011 al 31 agosto 2012. Si precisa al riguardo che in tale atto è stata indicata come data di inizio della locazione quella del 1 settembre 2012 mentre il contratto di locazione è stato concluso nel novembre 2011, come allegato concordemente dalle parti (v. sentenza impugnata p. 4).
    Ai principi sopra evidenziati non risulta essersi attenuta la Corte territoriale, precisandosi che resta assorbito da quanto precede l’esame delle censure motivazionali pure proposte con il mezzo in scrutinio e che sarà il Giudice del merito ad esaminare e valutare le ulteriori domande (di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato) avanzate dal C..
    3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 6, e dell’art. 100 c.p.c., nonché degli artt. 658,663,665,666 e 667 c.p.c.“, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la sussistenza del rapporto in locazione in capo al C. e, quindi, della sua legittimazione passiva con riferimento al procedimento di sfratto per morosità, in quanto, al momento della convalida (6 maggio 2013), la casa coniugale (e con essa il rapporto di locazione) per cui è causa era già stata assegnata alla moglie (con provvedimento presidenziale del 13 aprile 2013) e, pertanto, il rapporto di locazione con il ricorrente era venuto meno e l’immobile doveva essere considerato come riconsegnato alla locatrice, conformemente alla dichiarazione del difensore della stessa all’udienza in cui lo sfratto era stato convalidato; mancando il rapporto di locazione, sia in diritto che in fatto, il Tribunale non avrebbe potuto convalidare lo sfratto per morosità teso alla formazione di un titolo esecutivo per il rilascio che non poteva più avvenire da parte del ricorrente.
    3.1. Il motivo è inammissibile, riferendosi lo stesso espressamente (v. ricorso p. 14 e p. 15) alla decisione del Tribunale e non a quella della Corte di merito impugnata in questa sede, Corte che, peraltro, si è pronunciata sulla convalida di sfratto emessa dal Tribunale, ritenendola “emessa in difetto di uno dei presupposti prescritti dalla legge” (v. sentenza impugnata p. 2).
    4. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9, i cui effetti sono stati salvati dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, art. 5, comma 1 ter”, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe comunque violato le norme indicate in rubrica, atteso che gli effetti delle norme di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9, sarebbero stati salvati dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, sicché il ricorrente avrebbe diritto all’applicazione nella misura ridotta disposta da tali norme ed alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
    4.1. Il motivo è infondato alla luce dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. 14 marzo 2014, n. 50 e, con specifico riferimento al D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 5, comma 1 ter, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, v. Corte Cost. 16 luglio 2015, n. 169) delle norme su cui esso si fonda.
    5. In conclusione, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo; va dichiarato inammissibile il secondo motivo e va rigettato il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
    s. Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    P.Q.M.
    La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo motivo e rigetta il terzo motivo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.
    Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

    Sullo stesso argomento
    Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
    Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
    27 Marzo 2023
    Corte Costituzionale, 22 aprile 2022, n. 105
    Corte Costituzionale, 22 aprile 2022, n. 105
    27 Marzo 2023
    Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
    Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
    24 Marzo 2023
    TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
    TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
    24 Marzo 2023
    D.L. 25/2023 Strumenti finanziari digitali Finanza
    D.L. 25/2023 Strumenti finanziari digitali
    23 Marzo 2023
    D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche Comunicazioni
    D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
    24 Marzo 2023
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Telegram
    • Instagram
    • Reddit

    Ultimi articoli pubblicati
    Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
    Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
    27 Marzo 2023
    Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
    Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
    24 Marzo 2023
    D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche Comunicazioni
    D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
    24 Marzo 2023
    D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche Cellulare
    D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
    24 Marzo 2023
    In contatto con MioLegale.it
    • Servizi Studio Legale
    • Consulenza legale online
    • Collabora con MioLegale.it
    • Recapiti telefonici ed email
    • Newsletter giuridica
    • Scrivi alla redazione
    Newsletter
    Di tendenza
    AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
    Ipse Dixit
    • Verbatim.

    © Avv. Gianluca Lanciano 2006-2023 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
    • Guide
    • Notizie
    • Norme
    • Sentenze

    Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.