Cassazione civile, sez. lavoro, 11 maggio 2021, n. 12422
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 luglio 2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, da C.L.P. Sviluppo Industriale Spa nei confronti di R.V. avverso la sentenza di primo grado del locale Tribunale che aveva accolto l’impugnativa del licenziamento intimato per la maturazione dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore addetto alla conduzione di autobus.
2. La Corte territoriale ha ritenuto “che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 1.3.2018 e trasmessa, in pari data, per esteso tramite PEC ai sensi della L. n. 179 del 2012, ai procuratori costituiti”; ha quindi ritenuto tardivo il reclamo depositato in data 3.4.2018, stante l’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente, con 2 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 e dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.
Si eccepisce che il reclamo è stato depositato telematicamente in data 30 marzo 2018, come risultante da certificazione rilasciata dal direttore di cancelleria della Corte di Appello di Napoli nonché dalla copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla “ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)” che viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero di Giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero.
Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto come data del deposito del reclamo quella del 3 aprile 2018, corrispondente invece “all’epoca in cui la Cancelleria dell’ufficio giudiziario ha “aperto” la “busta” inviata telematicamente contenente il deposito del reclamo”.
In ogni caso si rileva anche la violazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, perché la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza cadeva il 31 marzo 2018, sabato che precedeva la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, entrambi festivi, per cui anche il deposito del 3 aprile doveva considerarsi tempestivo.
2. Con il secondo motivo si denuncia che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 112 c.p.c.. Si lamenta che il Tribunale, in fase di opposizione, avrebbe dichiarato illegittimo il licenziamento impugnato perché il lavoratore aveva esercitato l’opzione prevista dalla L. n. 54 del 1982, art. 6, per la prosecuzione del rapporto di lavoro, mentre l’opposizione del R. era stata articolata sul fatto che il giudice della prima fase avrebbe “omesso l’analisi del combinato disposto del suddetto D.Lgs. n. 67 del 2011, con quella prevista dal D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, comma 1”. Si eccepisce altresì che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla mancanza nel R. del titolo abilitante alla guida.
3. Il primo motivo è fondato.
Come da questa Corte di legittimità è stato già rilevato, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. n. 17328 del 2019; Cass. n. 29892 del 2019; Cass. n. 11726 del 2019).
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
Poiché il deposito del reclamo operato con modalità telematica per la previsione di cui all’art. 16, comma 7, D.L. cit. deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia e quindi, nel caso che ci occupa, in data 30 marzo 2018, la Corte territoriale ha errato a ritenere l’impugnazione inammissibile perché tardiva, considerando la diversa data di deposito del 3 aprile 2018.
È altresì fondato anche il secondo profilo di censura articolato da parte ricorrente, atteso che, anche a voler considerare come data di deposito telematico del reclamo quella del 3 aprile 2018, la Corte territoriale ha trascurato l’operatività dell’art. 155 c.p.c., u.c., il quale, per la scadenza di termini nella giornata di sabato (come nella specie il 31 marzo 2018), prevede una proroga di diritto al primo giorno non festivo, nella specie appunto il 3 aprile 2018, dopo le festività di Pasqua e di Lunedì dell’Angelo.
4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’assorbimento del secondo, che riguarda il merito della vicenda in alcun modo esaminato dalla Corte territoriale, stante la preliminare pronuncia di inammissibilità.
Conclusivamente deve essere accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che dovrà esaminare l’impugnazione da ritener tempestiva, provvedendo all’esito alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021