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Home » Lavoro Previdenza » Cassazione civile, sez. lavoro, 28 ottobre 2009, n. 22823

Cassazione civile, sez. lavoro, 28 ottobre 2009, n. 22823

RedazionediRedazione
14 Giugno 2016
inLavoro Previdenza, Sentenze
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Fatto

Il signor F.G. ha convenuto in giudizio la società Sibor sostenendo di aver lavorato per questa ultima presso il complesso di piscine e servizi di ristorazione denominato (OMISSIS) negli anni (OMISSIS), durante i periodi estivi di apertura degli impianti.
Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei rapporti di lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, oppure, gradatamente, da quelle successive, e chiedeva che venisse dichiarata appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 1995, con condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e delle differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità dei termini apposti ai successivi contratti annuali, e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore a corrispondergli le retribuzioni dall’ottobre 2000, data di offerta delle prestazioni, e fino al ripristino del rapporto, oltre ad una somma a titolo di differenze retributive.
Con sentenza n. 5274, in data 24 giugno/10 novembre 2005, la Corte d’Appello di Roma accoglieva in parte l’impugnazione della Sibor, e dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a partire dal primo giugno 1995 e tuttora in corso, con part-time verticale dal primo giugno a 15 settembre 1995 di ogni anno.
Condannava perciò la società a riammettere in servizio l’appellato e a corrispondergli le retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati, dall’anno 2001 al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione; confermava, infine la somma già riconosciuta in primo grado a titolo di differenze retributive. Avverso la sentenza di appello, notificata il 14 febbraio 2006, la società Sibor ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 14 aprile 2006. L’intimato signor F. ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 24 maggio 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

1.1. Nel primo motivo di impugnazione la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e segg.
c.c., art. 409 c.c., n. 3, art. 155 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 1325 c.c., n. 4, artt. 1362 ss., e 1372 c.c., nonché la carenza di motivazione su di un punto essenziale della controversia.
La ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti sulla base della quale il giudice del merito ha ritenuto che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non di semplici contratti di lavoro autonomo.
1.2. Il motivo è infondato, perché le censure proposte si risolvono nella mera riproposizione di questioni di fatto, relative alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove, che proprio perché tali non possono essere oggetto di un nuovo esame in questa sede di legittimità.
In realtà, la ricorrente si limita a contrapporre inammissibilmente le proprie valutazioni a quelle del giudice del merito.
Gli elementi indicati non sono certo significativi: non rileva che sia il contratto di lavoro a tempo subordinato come quello di lavoro autonomo possano essere stipulati anche in forma orale, oltre che in forma scritta.
Ugualmente non è rilevante il numero delle ricevute prodotte ed il fatto che si riferissero soltanto ad alcune mensilità.
Invece, l’osservanza di un orario di lavoro imposto dalle parti può forse non essere un elemento decisivo, ma costituisce sicuramente un indice significativo nel senso del carattere subordinato del rapporto.
Né sussiste il lamentato difetto di motivazione.
Al contrario, la motivazione della sentenza poggia su una precisa ricostruzione e rielaborazione critica degli elementi raccolti, ed in particolare delle risultanze delle prove testimoniali, e non è scalfita dalle generiche contestazioni della ricorrente.
2.1. Nel secondo motivo di impugnazione denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., art. 1325 c.c., n. 4, art. 1372 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1 e art. 112 c.p.c., e nuovamente la carenza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia.
Critica la sentenza per avere ritenuto che tra le parti fosse proseguito un rapporto di lavoro nonostante che per ben cinque anni i successivi rapporti di lavoro si fossero estinti per concorde volontà delle parti alla fine di ogni stagione. Secondo la ricorrente non si poteva sostenere che un rapporto di lavoro possa proseguire a tempo indeterminato soltanto per un determinato periodo dell’anno, legato ad esigenze stagionali, dovendosi ritenere, invece, che un rapporto di lavoro stagionale sia destinato a chiudersi entro un periodo di tempo determinato dalla sua stessa causa.
2.2. Il motivo è infondato, e, in ogni caso, parzialmente inammissibile.
Nell’ordinamento italiano tutti i negozi giuridici, anche quelli non specificamente previsti dalla normativa (sia codicistica che speciale), sono ammessi se non specificamente vietati; l’art. 1322 c.c. dispone, infatti, che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (…).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
La norma vale non sono per i contratti in genere, ma anche per quelli di lavoro.
Tanto premesso in linea di principio, va rilevato, con riferimento più specifico al caso di specie, che esistono attività economiche che si svolgono soltanto in determinati periodi dell’anno, e che richiedono perciò personale (o un supplemento di personale) solo in questi periodi. La limitazione della prestazione a questi periodi e l’attribuzione al rapporto di una forma di stabilità funzionale alla sua periodica ripetizione risponde così ad esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei lavoratori lo svolgimento di un’attività lavorativa in quel determinato periodo dell’anno (oppure almeno in esso), ma è interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo sull’apporto lavorativo di personale già conosciuto e già a conoscenza del lavoro da svolgere.
Queste opposto esigenze appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall’art. 1322 c.c., e non vi è perciò per non riconoscere validità ai contratti destinati a soddisfarle. La contrattazione collettiva ha elaborato a questo fine la figura appunto del cosiddetto part-time verticale.
La limitazione temporale in questo caso non fa riferimento, come nel più comune part-time orizzontale, al periodo giornaliero, o settimanale, di svolgimento della prestazione, ma alla sua ripetizione anno per anno in un periodo di tempo determinato (oppure in più periodi determinati).
In sostanza la prestazione part-time si svolge soltanto nel corso di un determinato periodo dell’anno, quello in cui esigenze di carattere economico la rendono necessaria – come appunto nel caso di specie che si riferiva ad attività svolte in un complesso di piscine all’aperto, operative soltanto nella stagione in cui la temperatura è più elevata – ed in questo periodo limitato si svolge a tempo pieno (o addirittura con un sovrappiù di ore straordinarie).
Il part-time verticale è perfettamente lecito ed ammissibile non solo quando previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche quando concordato dalle parti singole (anche soltanto nel senso di essere imposto dal datore ed accettato dal prestatore).
Una volta che si ammetta, come si deve ammettere, la piena legittimità di questa forma negoziale, la sua ammissibilità deve estendersi necessariamente anche ai rapporti orali, non formalizzati.
Sul piano della violazione di legge il secondo motivo di impugnazione è dunque infondato.
2.3. In linea di fatto, il giudice del merito ha ritenuto, in base alla propria ricostruzione dei fatti, che nel caso di specie, in cui il signor F. svolgeva le proprie prestazioni periodicamente anno per anno nei periodi di apertura degli impianti, ci si trovasse appunto di fronte ad una ipotesi di part-time verticale. La società lo contesta anche in linea di fatto, ma questa censura è inammissibile per le stesse ragioni, già esposte, per cui sono inammissibili quelle contenute nel primo motivo di impugnazione;
anche in questo caso la ricorrente ripropone inammissibilmente questioni di fatto non suscettibili di un nuovo esame in questa fase di legittimità.
Anche su questo punto, peraltro, la decisione appare correttamente ed adeguatamente motivato, Né appare toccato dalle critiche generiche della Sibor. Va escluso, in particolare, che il rapporto a tempo indeterminato sia stato interrotto a causa dello svolgimento di altre attività lavorative, perché queste ultime erano anche esse di carattere stagionale, e – come precisato dalla sentenza a pag. 5 della motivazione – concernevano lavori svolti in periodi ed orari diversi; è connaturato con la struttura del part-time verticale e con le esigenze a cui è destinato ad assolvere che il prestatore sia obbligato a porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative nel corso dei periodi, già noti, in cui si svolgerà quella certa attività e sarà necessario il suo apporto.
Ciò significa, però, che negli altri periodi dell’anno, in concreto quelli in cui il centro non sarà operativo, il prestatore è libero di dispone altrimenti delle proprie energie, e perciò anche di svolgere una diversa attività lavorativa, che sia a sua volta temporanea, o comunque tale da non interferire con l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro.
3. In conclusione dunque il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Cotte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 27,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009

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