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Home » Ordinamento Giudiziario Forense » Cassazione civile, sez. lavoro, 2 marzo 2016, n. 4092

Cassazione civile, sez. lavoro, 2 marzo 2016, n. 4092

RedazionediRedazione
6 Marzo 2016
inOrdinamento Giudiziario Forense, Sentenze
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Fatto

1. L’avv. C.A.G. presentò alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense domanda di pensione di anzianità, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 3, previo riscatto di alcune annualità, dichiarando di avere sempre svolto con continuità la professione di avvocato sin dal 1.1.1973, epoca dell’iscrizione all’Albo, in qualità di amministratore di società semplice, esercente attività agricola. La domanda venne respinta dalla Cassa, previa dichiarazione di inefficacia dell’iscrizione negli anni dal 1973 al 2002 per incompatibilità. L’avv. C. venne ammesso al riscatto di sei annualità, ma decadde per mancato pagamento della somma dovuta. Successivamente la Cassa revocò del tutto l’iscrizione, avendo il professionista dichiarato di ricoprire ancora la carica di socio amministratore di società semplice, costituente motivo della rilevata incompatibilità.
2. L’avv. C. ha dunque proposto ricorso al Tribunale di Napoli in data 21 ottobre 2003, sostenendo la compatibilità dell’attività di amministratore di società semplice con l’esercizio della professione forense.
3. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto parzialmente illegittima la delibera della Giunta esecutiva, affermando che il potere della Cassa di accertare le situazioni di incompatibilità doveva ritenersi limitato al quinquennio precedente alla domanda; che, tuttavia, nella specie la pretesa di vedere riconosciuta la pensione di anzianità era infondata, poichè il C. non aveva provato l’esercizio continuativo della professione in detto quinquennio (anni 1996/2002) per assenza di un collegamento funzionale tra attività forense e carica sociale ricoperta nello stesso periodo. Ha dunque rigettato il ricorso per mancato perfezionamento dell’anzianità contributiva necessaria alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità.
4. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 21 ottobre 2010, pronunciando sulle opposte impugnazioni, ha rigettato quella proposta dal C. ed ha accolto l’appello della Cassa, dichiarando che la stessa aveva diritto di sindacare senza limiti di tempo la compatibilità della professione forense del C. con altre attività svolte dall’iscritto.
4.1. Quanto all’appello proposto dal C., la Corte territoriale ha osservato:
– che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova in relazione al requisito dell’esercizio continuativo della professione forense, rilevando che non era stata prodotta alcuna documentazione relativa alla situazione reddituale ovvero ai fini IVA;
– che non poteva accogliersi la tesi dell’appellante secondo cui la prova dell’attività legale fosse in re ipsa per essere i poteri di rappresentanza della società connessi o equiparabili a tale attività, dovendo al contrario distinguersi i compiti connessi alla ordinaria gestione (operazioni contrattuali, adempimenti contabili o fiscali ecc.) dalle attività più strettamente collegate alla professione forense (redazione di diffide, atti transattivi, citazioni in giudizio, attività stragiudiziale, ecc.) e che pertanto sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova dello svolgimento di questi ultimi compiti, coincidenti o strettamente assimilabili ad attività legali;
– che ai predetti fini non poteva rilevare l’attestato relativo alla dichiarazione di reddito di partecipazione per gli anni 1994/2003, trattandosi di introiti correlati all’esercizio dell’attività di coltivazione agricola e di allevamento del bestiame posta in essere dalla azienda agraria, calcolati secondo criteri del tutto diversi dal normale reddito da attività professionale;
– che la questione della incompatibilità tra la professione forense e quella di amministratore di società semplice non doveva essere esaminata, atteso che il primo giudice non l’aveva affrontata espressamente in quanto rimasta assorbita nel difetto del requisito della continuità dello svolgimento della professione, e che il C. non aveva svolto specifici motivi di appello al riguardo.
4.2. Quanto all’autonomo appello proposto dalla Cassa, ha osservato:
– che il limite del quinquennio fissato dalla legge per l’accertamento del requisito della continuità nel caso di esercizio della facoltà di revisione era condizionato al corretto adempimento da parte dell’iscritto degli obblighi di comunicazione previsti dalla L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23, come indicato anche dalla giurisprudenza di legittimità;
– che non era condivisibile quanto affermato dal primo Giudice secondo cui i poteri della Cassa dovevano essere limitati al quinquennio anteriore, posto che lo stesso Tribunale aveva dato atto che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione utile a tal fine e pertanto legittimamente la Cassa aveva dichiarato l’inefficacia a fini pensionistici dell’iscrizione del ricorrente per gli anni dal 1973 al 2002.
5. Per la cassazione di tale sentenza l’avv. C.A. G. propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste la Cassa con controricorso.
Diritto

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce il ricorrente che la Cafra è una società semplice operante nel settore agricolo e ad essa è estraneo l’esercizio del “commercio in nome proprio o altrui”, posto che la nozione di imprenditore agricolo è rigorosamente delimitata all’esercizio dell’attività diretta alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e ad altre attività connesse (trasformazione e alienazione dei prodotti a base di carne riconducibili al ciclo produttivo), che sono ricondotte dal legislatore nel normale esercizio dell’agricoltura. Ciò comporta che l’esercizio, con carattere di continuità, dell’attività di amministratore di società semplice nel settore agricolo non può ritenersi incompatibile con quella di avvocato. Una volta esclusa tale incompatibilità, la prova dello svolgimento di attività corrispondente alla professione forense discende dalla previsione statutaria secondo cui erano riservate al ricorrente le funzioni di rappresentanza legale, oltre che di controllo, coordinamento e di indirizzo della società, ossia un complesso di attività implicanti una competenza propria della professione legale.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, art. 22, e della L. n. 379 del 1975, art. 3, (art. 360 c.p.c., n. 3). Si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la Cassa potesse legittimamente accertare la continuità nell’esercizio della professione forense oltre il limite del quinquennio precedente la domanda di pensione.
3. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è privo di fondamento.
4. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità rispetto al decisum (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).
4.1. La questione della incompatibilità tra l’attività di amministratore della Cafra e lo svolgimento della professione forense non è stata trattata dal giudice di appello, avendo la Corte territoriale evidenziato che il Giudice di primo grado non l’aveva affrontata espressamente e che il C. non aveva svolto specifici motivi di appello sul punto.
4.2. Tale ordine argomentativo non ha formato oggetto di censure pertinenti, poichè l’attuale ricorrente, senza nulla osservare circa il ritenuto assorbimento della questione della incompatibilità, elude l’iter motivazionale della sentenza impugnata.
4.3. Non viene preso in esame alcuno del passaggi argomentativi su cui la Corte di appello fonda il ritenuto difetto di prova del requisito dell’esercizio continuativo della professione forense: a) non era stata prodotta alcuna documentazione relativa alla percezione di un reddito professionale; b) non era stato provato lo svolgimento, nell’ambito dell’attività prestata nell’interesse e per conto della società, di compiti tipici della professione, quali – a titolo di esempio – la redazione di diffide, di atti transattivi, di citazioni in giudizio o altre attività, anche stragiudiziali; c) i redditi di partecipazione concernevano l’esercizio dell’attività di impresa dell’azienda agraria e non potevano valere ai suddetti fini, oltre ad essere calcolati secondo criteri del tutto diversi dal reddito da attività professionale.
4.4. La decisione impugnata è, dunque, sostanzialmente disancorata dalla valutazione di merito sull’eventuale situazione di incompatibilità, avendo privilegiato un dato fattuale, ossia quale sia stata in concreto l’attività svolta dall’avv. C..
4.5. Vale osservare che il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità, sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi.
4.5.1. Nessuna delle proposizioni su cui si fonda la sentenza impugnata è stata specificamente censurata nell’osservanza delle forme prescritte.
4.6. Inoltre, l’attuale ricorrente per cassazione, denunciando error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non indica neppure quali sarebbero le affermazioni della sentenza di appello in contrasto con norme di legge.
4.6.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e 3010/12; da ultimo, v. Cass. 5 luglio 2013 n. 16862).
5. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
5.1. Giova premettere che la Cassa, prima dell’erogazione dei trattamenti assicurativi, è tenuta ex lege a verificare l’esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione ed è munita di un autonomo potere di accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione ad essa e, ove ne constati l’assenza, può procedere all’annullamento della posizione contributiva dell’iscritto, senza incidere sul suo status professionale, derivante dall’iscrizione all’Albo (cfr. tra le altre, Cass. n. 1305 del 2013 che, in materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ha affermato che l’iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all’esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla Cassa il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito e di provvedere, in sua mancanza, alla declaratoria di inefficacia degli anni di iscrizione).
5.2. Il presupposto per l’attribuzione della pensione di vecchiaia o di anzianità, ai sensi della L. n. 576 del 1980, artt. 2 e 3, rappresentato da un periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione, è integrato dall’esercizio continuativo della professione forense, che a sua volta comporta l’iscrizione obbligatoria alla Cassa (L. n. 576 del 1980, art. 22).
5.3. In particolare, la disposizione della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 3, comma 1, (sulla riforma del sistema previdenziale forense), secondo la quale la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, va interpretata nel senso che l’iscrizione predetta in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata all’esercizio dell’attività professionale – e, di conseguenza, all’iscrizione all’albo professionale, che di tale esercizio costituisce il presupposto – con la conseguenza che tale effettività dell’iscrizione condiziona l’efficacia stessa della correlativa contribuzione; il versamento dei contributi in mancanza della detta effettività d’iscrizione non è utile ai fini del compimento del trentacinquennio di contribuzione ed attribuisce a colui che l’ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate (art. 22, u.c., della stessa legge) (Cass. n. 6571 del 1988).
6. Quanto ai limiti temporali dell’esercizio del potere della Cassa di verificare l’effettività dell’esercizio della professione forense da parte degli iscritti, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti da questa Corte (Sezioni Unite n. 13289 del 2005; conf., da ultimo, Cass. n. 23847 del 2015) richiamando il principio secondo cui la sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dalla L. n. 319 del 1975, art. 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, art. 22, e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla detta L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23.
6.1. La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, al comma 1, dispone che “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente nonchè il volume complessivo d’affari di cui all’art. 11, dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonchè quelle relative allo stato di famiglia”.
6.2. Il sistema della L. n. 576 del 1980, pone a carico dell’interessato, con la disposizione dell’art. 17, l’obbligo di comunicare annualmente alla Cassa l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente, nonchè il volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell’IVA. Lo stesso testo normativo prevede anche all’art. 23, per la fase di prima applicazione della legge, l’obbligo di una specifica comunicazione dell’ammontare dei redditi e del volume di affari per gli anni a partire dal 1975. Conseguentemente, l’accertamento della continuità dell’esercizio professionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione) risulta affidato ad una verifica da compiere sulla base di parametri stabiliti da determinazioni del comitato dei delegati della Cassa – alla quale la legge riconosce a tal fine, come osservato da Cass. 3211/2002 cit., una potestà autoregolamentare – e in relazione alle comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa.
7. Con accertamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto assistito da motivazione immune da vizi logici, i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, avesse adempiuto l’obbligo di comunicazione periodica nei termini e nei contenuti prescritti dall’art. 17 cit.. Hanno dunque ritenuto che, in presenza di tale situazione fattuale, non potesse operare il limite del quinquennio previsto per la facoltà di revisione.
8. L’odierno ricorrente si è limitato ad opporre una diversa lettura degli adempimenti prescritti a carico dell’iscritto senza addurre alcuna ragione giuridica a sostegno dei propri assunti.
9. Deve concludersi che sia rimata accertata la mancanza delle comunicazioni annuali dei redditi professionali ai fini IRPEF e il volume di affari ai fini IVA prescritte dalla L. n. 576 del 1980, art. 17.
10. Il ricorso va dunque respinto.
11. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2016

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