SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 25.10.1999, la Toro Assicurazioni s.p.a. (di seguito, brevemente, Toro s.p.a.) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari la Autotrasporti O.A. in persona dell’omonimo titolare (di seguito, brevemente, Autotrasporti O.), per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 197.915.882, pari all’importo da essa erogato alla propria assicurata Alcoa Italia s.p.a. (di seguito, brevemente, Alcoa s.p.a.), cui si surrogava ex art. 1916 cod. civ., a titolo di indennizzo per la perdita di kg. 57.593 di pani di alluminio, affidati alla società convenuta per il trasporto da (OMISSIS) e trafugati in due occasioni in data 02.10.1997 e 20.11.1997, prima della consegna alla destinataria alla Reynolds Wheels s.p.a., unitamente ai rimorchi su cui erano ricoverati, mentre stazionavano incustoditi con i documenti di trasporto a bordo nel porto di (OMISSIS).
La domanda – nel contraddittorio della Winterthur s.p.a., chiamata in garanzia dall’Autotrasporti O. – era rigettata dal Tribunale di Cagliari con sentenza in data 26.02.2004, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno spettasse alla destinataria della merce e non alla Alcoa s.p.a. e che, di conseguenza, la Toro non fosse legittimata a surrogarsi all’assicurata ex art. 1916 cod. civ..
La decisione, gravata da impugnazione della Toro, era riformata dalla Corte di appello di Cagliari, la quale con sentenza in data 17.01.2007 – rilevato che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano alla mittente sino alla consegna al destinatario, che, nella specie, non era avvenuta – riteneva la Toro legittimata a surrogarsi all’assicurata e condannava l’Autotrasporti O. al pagamento della somma di Euro 130.625,80 oltre interessi al tasso legale successivi alla sentenza; condannava ognuna delle parti appellate O. e Aurora Assicurazioni s.p.a. (quest’ultima subentrata alla Winterthur e, di seguito, brevemente Aurora s.p.a.) al pagamento delle spese del doppio grado; condannava l’Aurora s.p.a.
a tenere indenne l’Autotrasporti O. dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza e al pagamento delle spese del doppio grado in favore della stessa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Aurora s.p.a. svolgendo tre motivi nei confronti della Toro e quattro motivi nei confronti dell’Autotrasporti O..
Ha resistito l’Autotrasporti O., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale nei confronti della Toro s.p.a., affidato a tre motivi.
Dal canto suo la Toro ha depositato distinti controricorsi per resistere sia al ricorso principale che a quello incidentale.
È stata depositata memoria da parte della ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzitutto i ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la stessa decisione vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..
Gli stessi ricorsi – avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) – sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e segg., come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.
1.1. La decisione impugnata ha riconosciuto la legittimazione dell’assicuratore ad agire in rivalsa ex art. 1916 cod. civ., per l’indennizzo corrisposto al mittente per la perdita delle cose trasportate sulla base delle seguenti proposizioni: a) ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato al risarcimento del danno derivante dal contratto di trasporto, bisogna aver riguardo non già all’art. 1510 cod. civ., comma 2, che – regolando l’obbligo di consegna del venditore/mittente nei confronti del destinatario/acquirente ricollega l’effetto liberatorio alla consegna allo spedizioniere – bensì alla disciplina del trasporto e, segnatamente, all’art. 1683 cod. civ. e segg., caratterizzata dalla permanente disponibilità del contratto di trasporto durante la sua esecuzione in capo al mittente (mediante l’esercizio del diritto di contrordine ex art. 1685 cod. civ.) e l’attribuzione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (tra i quali quello di risarcimento derivante da perdita o avaria) solo al momento in cui, arrivate le cose, il destinatario ne chieda la consegna (art. 1689 cod. civ.); b) la qualificazione del contratto di assicurazione “per conto di chi spetta” operata dal primo Giudice non era suffragata da alcun elemento probatorio ed era, anzi, smentita dall’esame della quietanza prodotta in giudizio dalla Toro s.p.a., rilasciata all’Alcoa s.p.a. (mittente-venditrice) al momento di effettuare il risarcimento dei danni de quibus, da cui si evinceva che il contratto di assicurazione era stato stipulato dalla venditrice in nome proprio e nell’interesse proprio esclusivo; invero – contrariamente a quanto opinato da parte appellata – la predetta quietanza appariva assai esaustiva ai fini che qui rilevano, individuando le parti contraenti, il tipo di garanzia prestata, i veicoli utilizzati per il trasporto, le merci trasportate e l’efficacia temporale della garanzia; c) in difetto di richiesta di consegna da parte della destinataria, la titolarità dei diritti derivanti dal contratto di trasporto restava in capo all’assicurata Alcoa s.p.a.; donde la piena legittimazione della Toro ad agire in surroga ex art. 1916 cod. civ., per avere risarcito il danno alla mittente.
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1904, 1916, 1918 e 1510 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia riconosciuto all’assicuratore il diritto di rivalsa in surroga, senza verificare se lo stesso fosse legittimato a surrogarsi per aver corrisposto l’indennizzo per la perdita delle merci al soggetto effettivamente titolare dei diritti assicurativi, da identificarsi nella destinataria e proprietaria delle stesse merci. Di conseguenza formula due quesiti, relativamente: a) “all’obbligo, da parte dell’assicuratore che agisca contro il terzo responsabile in rivalsa in via di surroga ex art. 1916, di dimostrare i presupposti di operatività della surroga ex art. 1916 cod. civ. e, in particolare, di aver corrisposto l’indennizzo assicurativo al soggetto legittimato e cioè al titolare dei diritti assicurativi”; b) al fatto che “la titolarità dell’interesse assicurato, e quindi, la legittimazione a ricevere l’indennizzo assicurativo in forza di polizza merci segue, senza cristallizzarsi, la titolarità del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale sulla merce trasportata e assicurata, diritto che, a sua volta, si trasferisce ai sensi degli artt. 1510 e 1378 cod. civ. a nulla rilevando il separato profilo della titolarità dei diritti derivanti dal contratto di trasporto”.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia omessa e insufficiente motivazione in relazione all’accertamento del titolare del diritto di proprietà sulla merce (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), profilo, da ritenersi, decisivo a parere di parte ricorrente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ. , n. 3) con riferimento alla pretesa efficacia probatoria della sola quietanza.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “quando l’assicuratore agisce in rivalsa in via di surroga ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile e questi in via di eccezione contesti i presupposti della surrogazione, è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata al terzo danneggiato e non essendo sufficiente la produzione del solo frontespizio di polizza”.
2. Con i suddetti motivi interferisce il primo motivo del ricorso incidentale dell’Autotrasporti O..
2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1916, 1689, 1693 e 1510 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Fermo l’obbligo, da parte dell’assicuratore che agisca contro il terzo responsabile in surroga ex art. 1916 c.c., di dimostrare di aver corrisposto l’indennizzo all’effettivo assicurato, e stante il fatto che, nella polizza assicurativa per la perdita di merci per conto di chi spetta, la legittimazione a ricevere il relativo indennizzo per fatto del terzo responsabile, spetta al destinatario, il quale, in ogni caso, acquista il relativo diritto ex art. 1510 c.c., comma 2, al momento della consegna delle cose trasportate al vettore, la Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 10/2007 appare aver violato la disposizione contenuta nell’art. 1916 c.c., art. 1510 c.c. e 1689 c.c., statuendo la legittimazione attiva della Toro Assicurazioni s.p.a. – quale surrogato della Alcoa Italia s.p.a. e non della Reynolds Weehls s.p.a. – ad agire nei confronti dell’asserito terzo responsabile, Autotrasporti O. A., con conseguente necessità di cassare la sentenza sul punto dichiarando la carenza di legittimazione della Compagnia Assicuratrice”.
3. I suddetti motivi, che si esaminano congiuntamente per l’evidente connessione fattuale, logica e giuridica, non meritano accoglimento.
3.1. Va premesso che la qualificazione del contratto intercorso tra la Alcoa e la Toro come assicurazione stipulata in nome e nell’interesse proprio dell’assicurata Alcoa – e non già “per conto di chi spetta” come apoditticamente sostenuto da entrambe le parti ricorrente – non è sindacabile in questa sede, trattandosi di una valutazione di stretto merito che non è idoneamente attinta da nessuno dei motivi all’esame. Invero – mentre la ricorrente incidentale si limita ad assumere il dato nella premessa del quesito di diritto in termini assertivi (con la conseguenza che il quesito, per la sua “circolarltà” si rivela inidoneo a risolvere la fattispecie concreta) – la ricorrente principale propone il problema del rilievo probatorio assegnato alla “quietanza” in termini errati, denunciando con il terzo motivo violazione dell’art. 2697 cod. civ..
Si rammenta che le norme poste dal libro 6 titolo 2 del codice civile regolano la materia dell’onere della prova, dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun d’essi deve assumere, ma non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la cui erroneità ridonda, se del caso, in vizio deducibile ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (cfr. Cass. 2 dicembre 1993 n. 11949). Orbene nella specie la ricorrente principale non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e cioè, non lamenta che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, ma si duole del risultato della valutazione operata dal Giudice di appello in ordine alla ridetta documentazione. Ma questo è un problema di stretto merito.
3.2. È il caso di aggiungere che l’interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso (Cass. 19 maggio 2004, n. 9469Cass. 30 maggio 1981, n. 3541); di modo che la censura svolta dalla ricorrente principale, con il secondo motivo di ricorso, per avere il giudice di appello tralasciato il profilo della proprietà – anche a volere prescindere dal pur assorbente rilievo di inammissibilità del motivo per mancanza di momento di sintesi in ordine al “fatto controverso” e alla sua “decisività” (la “chiara indicazione” richiesta dall’art. 366 bis in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) – si rivela, nei termini, manifestamente infondata.
3.3. Ciò premesso, relativamente al nucleo centrale delle censure va ribadito che nell’ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ., comma 1, solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna la vettore (Cass. 30 gennaio 2008, n. 2094; Cass. civ. 14 luglio 2003, n. 10980).
Invero la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. 4 ottobre 1991, n. 10392; cfr. anche Cass. n. 7293/96 e n. 5133/81) è ormai consolidata nel rilevare che la disciplina del codice civile mantiene integra, circa la posizione giuridica del destinatario, la costruzione giuridica del contratto di trasporto come contratto a favore di terzi, precisando, con specifico riguardo all’art. 1689 cit., sulla base del chiaro tenore letterale della norma, che il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo, dovendosi, in effetti, individuare la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale, per il loro arrivo, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
È stato altresì precisato che (Cass. 21 maggio 1998, n. 5084/98;
Cass., n. 10392/91 cit.) che nel trasporto di cose, qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest’ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1689 cod. civ..
Ciò posto e considerato per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo per la merce trasportata, nell’ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, il criterio di individuazione è quello che deve tener conto della incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, non merita censura la decisione della Corte d’appello laddove ha rilevato che il diritto ad esercitare la azione di risarcimento del danno poteva competere al destinatario solo se, dopo la scadenza del termine, il destinatario stesso avesse effettuato la richiesta di riconsegna della merce, precisando che, nella specie, il “subentro” del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata a destinazione, per essere stata oggetto di furto. Correttamente, dunque, è stato ritenuto che l’assicuratore si fosse legittimamente surrogato all’assicurato/mittente per far valere la responsabilità ex recepto del vettore.
In definitiva i suddetti motivi vanno tutti rigettati.
4. Prima di passare all’esame degli altri motivi di ricorso principale svolti dall’Aurora s.p.a. nei confronti della propria assicurata Autotrasporti O. relativamente alla causa di garanzia, occorre esaurire l’esame dei motivi di ricorso incidentale di quest’ultima nei confronti della Toro s.p.a..
4.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Fermo il disposto dell’art. 1693 c.c., a mente del quale il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, salvo che la perdita e l’avaria derivino da caso fortuito, la Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 10/2007 appare aver violato la disposizione contenuta nello stesso articolo ritenendo sussistente una colpa grave del vettore Autotrasporti O.A., in presenza di un furto verificatosi all’interno di zona custodita 24 ore su 24 a cura della Guardia di Finanza e della Polizia di Frontiera ove obbligatoriamente transitano semirimorchi ivi indirizzati una volta sbarcati dalle navi che transitano nel porto di (OMISSIS) a cura del personale delle navi Tirrenia e Marsea, senza alcuna possibilità per il vettore di partecipare alle operazioni di sbarco”.
4.2. Il motivo riguarda il punto della decisione in cui la Corte di appello ha riconosciuto la colpa grave del vettore per il comportamento tenuto dal momento dello sbarco nel porto di (OMISSIS), dove – come è pacifico in causa – in due occasioni, a meno di due mesi di distanza l’una dell’altra, i semirimorchi dell’Autotrasporti O., con la relativa merce, furono oggetto di furto mentre si trovavano incustoditi in una piazzale del porto con i documenti di trasporto a bordo. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che il comportamento del vettore era stato “gravemente imprudente”, giacché costui non solo non provvide ad allocare i semirimorchi in luogo chiuso e sorvegliato, ma non si preoccupò neppure di farli sistemare da proprio personale e dotarli di adeguati sistemi antifurto, all’uopo risultando irrilevante la circostanza che i rimorchi fossero all’interno dei varchi doganali, per essere la vigilanza apprestata dalle forze dell’ordine svolta esclusivamente a scopi doganali.
4.3. Queste le valutazioni in fatto del giudice del merito, va innanzitutto osservato che l’affermazione della colpa grave del vettore, esorbitante i limiti dell’indagine di cui all’art. 1693 cod. civ., è chiaramente funzionale al diniego dell’operatività dei limiti di risarcibilità di cui alla L. n. 450 del 1985, art. 1 (modificato dal D.L. n. 82 del 1993, art. 7, convertito nella L. n. 162 del 1993), avendone la Corte territoriale espressamente inferito l’”esclusione della limitazione della responsabilità prevista dalle norme dettate in tale senso, in presenza di quel presupposto”.
Ciò precisato, occorre osservare che il motivo all’esame non denuncia violazione dell’art. 1 cit., tantomeno sottopone al sindacato di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la motivazione, peraltro congrua, dell’apprezzamento dei fatti storici, bensì lamenta la violazione dell’art. 1693 cod. civ.. E sotto questo profilo la censura è manifestamente infondata.
Invero in tema di perdita delle cose trasportate, l’art. 1693 cod. civ., pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 14 luglio 2003, n. 10980; cfr. anche Cass. n. 10262/1992 e n. 10392/91).
Nel caso di specie il giudice di merito ha valutato, con apprezzamento di fatto in questa sede non sindacabile, che non sussisteva la situazione di inevitabilità dell’evento rispetto ai due furti degli automezzi e dei relativi carichi, avendo, anzi, ritenuto che il vettore fosse in colpa grave per avere lasciato i veicoli incustoditi, senza neppure essersi preoccupato della loro sistemazione.
Il motivo va, dunque, rigettato.
5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione in relazione a quanto disposto dall’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento al disposto contenuto nella L. 450/85 come modificata dalla L. n. 162 del 1993. Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Ferma la sussistenza dei requisiti di applicabilità della L. n. 450 del 1985, come modificata dalla L. n. 162 del 1993, in capo alla Autotrasporti O.A. la Corte di appello appare avere omesso qualunque riferimento alla precipitata disposizione normativa, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e legittimazione al ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
5.1. Anche il terzo e ultimo motivo di ricorso incidentale non merita accoglimento.
Il motivo è innanzitutto inammissibile.
Invero secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (che il collegio condivide non ravvisando ragioni per discostarsene), l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni della parte, integrando una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero (come il motivo all’esame) sub specie di vizio della motivazione (v. tra numerose Cass. n. 14003 del 2004; n. 604 del 2003; n. 9707 del 2003; n. 11260 del 2000).
Anche a prescindere dalle pur assorbenti considerazioni che precedono, il motivo è, comunque, manifestamente infondato, atteso che la specifica eccezione risulta chiaramente esaminata e rigettata nei termini sopra precisati sub 4.3..
6. Occorre ora riprendere l’esame del ricorso principale dell’Aurora s.p.a. relativamente ai motivi formulati nei confronti della Autotrasporti O. aventi ad oggetto la parte della decisione che ha accolto la domanda di garanzia.
6.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 333 e 346 cod. proc. civ.. Parte ricorrente richiamate le conclusioni assunte dalla Autotrasporti O. nel secondo grado del giudizio – osserva che la stessa non ha proposto appello incidentale condizionato, essendosi limitata a richiamare le precedenti difese.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “nell’ipotesi in cui la domanda proposta dal convenuto contro il chiamato in garanzia non sia accolta dal giudice di primo grado per effetto del rigetto della domanda principale dell’attore, e costui impugni la sentenza, la riproposizione della domanda da parte dell’ appellato vittorioso contro il terzo chiamato in garanzia deve esser fatta nelle forme dell’appello incidentale, condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale”.
6.2. Il motivo è fondato.
L’orientamento di questa Corte è ben saldo nel ritenere che qualora l’appellato miri all’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l’ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall’attore rimasto soccombente in primo grado, non è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, poiché la richiesta dell’appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l’appello principale (Cass. 10 marzo 2006, n. 5249; v. anche successivamente Cass. 22 aprile 2010, n. 9535, e prima già Cass. 4 febbraio 2004, n. 2061; 15 marzo 1995, n. 2992; 1 giugno 1989, n. 2671; 31 luglio 1987, n. 6633).
Parte resistente non offre argomenti che valgano a mutare un orientamento che (salvo alcune isolate pronunce difformi) trova conferma in un imponente quadro di decisioni costanti nel tempo ed è coerente con il carattere scindibile della cause – principale e di garanzia – di cui trattasi.
Va aggiunto che è pacifico e, comunque, emerge dalla decisione impugnata, che, a fronte dell’appello della Toro, l’Autotrasporti O. non propose appello incidentale condizionato, limitandosi a richiamare in via estremamente gradata l’istanza formulata in primo grado nei confronti del proprio assicuratore.
Il motivo va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale relativi alla domanda di garanzia.
7. In definitiva va rigettato il ricorso principale dell’Aurora s.p.a. nei confronti della Toro s.p.a., come va rigettato il ricorso incidentale dell’Autotrasporti O. sempre nei confronti della Toro s.p.a.. Va invece accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Aurora s.p.a. nei confronti della Autotrasporti O., assorbiti gli altri. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio relativamente alla statuizione di accoglimento della domanda di garanzia dell’Autotrasporti O., che, in difetto di appello incidentale condizionato di quest’ultima, non poteva essere emessa.
7. Al rigetto del ricorso principale dell’Aurora s.p.a. e del ricorso incidentale dell’Autotrasporti O. nei confronti della Toro s.p.a. consegue la condanna della ricorrente principale e di quella incidentale in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della Toro;
mentre nei rapporti tra la ricorrente principale e incidentale si ravvisano i giusti motivi di cui all’art. 92 cod. proc. civ. (nel testo originario qui applicabile ratione temporis) per compensare le spese dell’intero giudizio, avuto riguardo alla comune posizione assunta verso l’altra parte e atteso che la questione, ritenuta decisiva in questa sede, non risulta prospettata in appello.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale proposto dall’Aurora Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a., nonché il ricorso incidentale proposto dall’Autotrasporti O.A. nei confronti della medesima Toro Assicurazioni s.p.a.; accoglie il primo motivo di ricorso principale proposto dall’Aurora Assicurazioni s.p.a. nei confronti dell’Autotrasporti O.A., assorbiti gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la s.p.a. Aurora Assicurazioni s.p.a. e l’Autotrasporti O., in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della Toro Assicurazioni s.p.a., liquidate in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge; compensa le spese dell’intero giudizio tra l’Aurora Assicurazioni s.p.a. e la Autotrasporti O.A..
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013