FATTO E DIRITTO
Considerato che con istanza notificata il 30/7/2007, S.G., in proprio e nella qualità di procuratore generale di S. A., S.F. e S.S., ha chiesto alla Suprema Corte di regolare la giurisdizione e la competenza sulla controversia promossa davanti al Tribunale di Palermo per ottenere la condanna del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Palermo al pagamento delle indennità di occupazione legittima ed illegittima ed al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’irreversibile trasformazione di alcuni terreni appresi con ordinanze in data 2/8/1991 e 22/9/1992, emesse dal Sindaco di Carini per la realizzazione delle opere previste nel progetto generale esecutivo del secondo stralcio del piano di lottizzazione ed urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Carini; che l’istanza di regolamento della competenza è inammissibile, perchè in base agli artt. 42 e 43 c.p.c., presuppone la previa emanazione di una sentenza che non risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Palermo;
che per quanto riguarda l’istanza di regolamento della giurisdizione, occorre premettere che una domanda analoga a quella formulata davanti al Tribunale di Palermo era già stata presentata dai S. davanti al TAR della Sicilia, che ha però declinato la giurisdizione con sentenza depositata il 19/5/2005;
che tale pronuncia non è d’ostacolo all’ammissibilità del regolamento, atteso che a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite, quelle dei Giudici di merito che, come nel caso di specie, si siano limitati a statuire sulla giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetto al di fuori del processo in cui sono state rese (v., fra le più recenti al riguardo, C. Cass. SU 2005/16779, 2006/4591, 2006/14854 e 2007/7108);
che tanto puntualizzato e considerato, altresì, che il giudizio davanti al Tribunale di Palermo è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 22/7/2005, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che a seguito della dichiarazione d’illegittimità pronunciata da Corte cost. 2004/204, va letto nei senso che le controversie in materia urbanistica – qual è quella di cui si discute – rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all’esercizio di un pubblico potere (Corte cost., 2006/191); che in applicazione delle predette norme nonché di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il Giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), queste Sezioni Unite hanno già ripetutamente stabilito che il risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità dev’esser chiesto al Giudice amministrativo (C. Cass. 2008/2030), restando riservate al Giudice ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa (C. Cass. 2007/26737) ed indennità di occupazione legittima od esproprio (C. Cass. 2007/24632);
che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima e quella del Giudice amministrativo sulle altre richieste dei S., per l’effetto rimessi davanti al TAR competente per territorio; che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite della presente fase processuale fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima e quella del giudice amministrativo sulle altre richieste dei S., rimette a tal fine gli stessi davanti al TAR competente per territorio e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008.