• Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
  • Home
  • Materie
    • Affari costituzionali
    • Ambiente Protezione Civile
    • Amministrativo Enti Locali
    • Assicurazioni Responsabilità Civile
    • Banche Borsa Mercati Finanziari
    • Civile Procedura Civile
    • Codice della Strada Trasporti
    • Commerciale Fallimentare
    • Condominio Locazioni
    • Consumatori
    • Diritti fondamentali della persona
    • Diritto urbanistico Edilizia
    • Europa Affari Esteri
    • Famiglia Successioni
    • Finanze Fisco Tributi
    • Lavoro Previdenza
    • Ordinamento Giudiziario Forense
    • Ordine pubblico Sanità
    • Penale Procedura Penale
  • Calcolatori
    • Danno biologico e risarcimento
      • Danno non patrimoniale
      • Danno biologico Tabelle Milano
      • Danno biologico Tabelle Roma
      • Danno morte congiunto
      • Equo indennizzo
      • Lesioni micropermanenti
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi moratori
      • Interessi e rivalutazione
      • Interessi a tasso fisso
      • Interessi appalti pubblici
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interessi legali
    • Termini date e scadenze
      • Giorni tra due date
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Prescrizione diritti
      • Termini processuali
    • Contributo unificato Diritti di copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Rivalutazione proprietà rendite
      • Quote ereditarie
      • Usufrutto nuda proprietà
      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano 2021
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della strada
      • Tabella punti patente
      • Tabelle alcolemiche
    • Proprietà e Catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie catastali
  • Consulenza legale
  • Banca dati
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Materie
    • Affari costituzionali
    • Ambiente Protezione Civile
    • Amministrativo Enti Locali
    • Assicurazioni Responsabilità Civile
    • Banche Borsa Mercati Finanziari
    • Civile Procedura Civile
    • Codice della Strada Trasporti
    • Commerciale Fallimentare
    • Condominio Locazioni
    • Consumatori
    • Diritti fondamentali della persona
    • Diritto urbanistico Edilizia
    • Europa Affari Esteri
    • Famiglia Successioni
    • Finanze Fisco Tributi
    • Lavoro Previdenza
    • Ordinamento Giudiziario Forense
    • Ordine pubblico Sanità
    • Penale Procedura Penale
  • Calcolatori
    • Danno biologico e risarcimento
      • Danno non patrimoniale
      • Danno biologico Tabelle Milano
      • Danno biologico Tabelle Roma
      • Danno morte congiunto
      • Equo indennizzo
      • Lesioni micropermanenti
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi moratori
      • Interessi e rivalutazione
      • Interessi a tasso fisso
      • Interessi appalti pubblici
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interessi legali
    • Termini date e scadenze
      • Giorni tra due date
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Prescrizione diritti
      • Termini processuali
    • Contributo unificato Diritti di copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Rivalutazione proprietà rendite
      • Quote ereditarie
      • Usufrutto nuda proprietà
      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano 2021
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della strada
      • Tabella punti patente
      • Tabelle alcolemiche
    • Proprietà e Catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie catastali
  • Consulenza legale
  • Banca dati
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
MioLegale.it
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati

Home » Sentenze » Cassazione civile, sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14746

Cassazione civile, sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14746

RedazionediRedazione
14 Giugno 2019
inSentenze
100
Shares
749
Visite

Cassazione civile, sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14746

Rilevato che:
con sentenza resa in data 4/7/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da C.A.I., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Generali Italia s.p.a. al risarcimento, in favore della C., dei danni da quest’ultima subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale aveva perso la vita il proprio convivente more uxorio, S.N.;
che, con la medesima sentenza, la corte d’appello ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte da C.F. e C.M. (entrambi figli di C.A.I. ) per la condanna dei responsabili al risarcimento, in loro favore, dei danni agli stessi derivati dalla perdita del rapporto affettivo con il convivente della madre;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come fosse stata raggiunta la prova dell’effettiva sussistenza di un rapporto di convivenza, tra il S. e C.A.I., dotato dei caratteri di stabilità e intensità affettiva assimilabili a un rapporto di natura matrimoniale, sì da giustificare il riconoscimento, in favore della C., del risarcimento dei danni dalla stessa sofferti nella misura liquidata;
che, sotto altro profilo, il giudice d’appello ha escluso che fosse stata raggiunta una prova sufficiente o adeguata di un rapporto di stabilità e di intensità affettiva di uguale natura tra il S. e i due figli della C., sì da escludere la riconoscibilità, in loro favore, del risarcimento del danno dagli stessi invocato;
che, avverso la sentenza d’appello, E.L., quale procuratore speciale di C.A.I., C.F. e C.M., propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;
che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, le parti hanno presentato memoria.

Considerato che:
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c. e degli artt. 3 e 29 Cost., nonché del principio dell’integrale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato, in favore di C.A.I., un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto con il convivente more uxorio in misura ingiustificatamente penalizzante rispetto al parametro costituito dalla misura ordinariamente seguita per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale, sulla base di una motivazione del tutto priva di fondamento logico-giuridico;
che il motivo è manifestamente fondato sulla base delle considerazioni che seguono, non adeguatamente o decisivamente confutate dalle argomentazioni illustrate dalla Generali Italia s.p.a. nella memoria da ultimo depositata;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, le c.d. tabelle del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona; ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014, Rv. 630336 – 01);
che, inoltre, qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle c.d. tabelle predisposte dal Tribunale di Milano è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013, Rv. 626003 – 01);
che, nel caso di specie, il giudice a quo, pur dichiarando espressamente di volersi uniformare (nella liquidazione del danno subito da C.A.I. ) alle misure di liquidazione previste dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, ha tuttavia determinato, in favore della convivente del defunto, un importo pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, giustificando tale determinazione in ragione del ritenuto normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione, nell’ambito delle convivenze di fatto, “in tempi molto più ampi che nei legami affettivi tra i componenti di una coppia unita in matrimonio”;
che tale giustificazione, nella misura risulta fondata in modo esclusivo su una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio (non potendo ascriversi alcun riconoscibile significato all’anodino e non meglio articolato riferimento alla “particolarità della situazione relativa ai rapporti intessuti dal defunto con la sua compagna”: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), risulta lesiva degli stessi criteri adottati nelle c.d. “tabelle di Milano” utilizzate a fondamento della liquidazione operata, attesa l’espressa completa equiparazione (contenuta in dette tabelle) tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio;
che, pertanto, la decisione impugnata, nel porsi in contrasto con la norma di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., risulta lesiva del principio formalmente affermato da questa Corte ai sensi del quale, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 23/02/2016, Rv. 638919 – 01; v. altresì Sez. 3 -, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 – 01);
che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043, 2059 e 1226 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il raggiungimento di un’adeguata dimostrazione circa la sussistenza di un rapporto di convivenza stabile e affettivamente intensa tra C.F. e C.M. e il convivente della propria madre, in contrasto con le risultanze istruttorie, anche di carattere presuntivo complessivamente acquisite al giudizio;
che il motivo è inammissibile;
che al riguardo, è appena il caso di rilevare come, con il motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
che, peraltro, del tutto inappropriata deve inoltre ritenersi la denuncia della pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
che, sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);
che, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);
che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);
che, nella specie, i ricorrenti, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si sono limitati a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
che, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo d’impugnazione esaminato (e l’inammissibilità del secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Articoli correlati

Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733

20 Maggio 2022

Corte Costituzionale, 12 luglio 2021, n. 150

20 Maggio 2022 - Aggiornato il 21 Maggio 2022
Assicuratore sociale e r.c.auto: manifestazione della volontà di surroga ex art. 142 Codice Assicurazioni

Assicuratore sociale e r.c.auto: manifestazione della volontà di surroga ex art. 142 Codice Assicurazioni

17 Maggio 2022
Tutela infortunistica INAIL nei casi di infezione da Covid-19

Tutela infortunistica INAIL nei casi di infezione da Covid-19

17 Maggio 2022

Ultimi articoli

Assicuratore sociale e r.c.auto: manifestazione della volontà di surroga ex art. 142 Codice Assicurazioni

Assicuratore sociale e r.c.auto: manifestazione della volontà di surroga ex art. 142 Codice Assicurazioni

17 Maggio 2022
Tutela infortunistica INAIL nei casi di infezione da Covid-19

Tutela infortunistica INAIL nei casi di infezione da Covid-19

17 Maggio 2022
DPCM 2022 Incentivi veicoli non inquinanti

DPCM 2022 Incentivi veicoli non inquinanti

17 Maggio 2022
Il regime del contratto penalmente rilevante

Il regime del contratto penalmente rilevante

15 Maggio 2022 - Aggiornato il 17 Maggio 2022
  • 43.4k Fans
  • 847 Followers
  • 1.7k Subscribers
Utilità di calcolo
Danno biologico e risarcimento
  • Danno non patrimoniale
  • Danno biologico Tabelle Milano
  • Danno biologico Tabelle Roma
  • Danno morte congiunto
  • Equo indennizzo
  • Lesioni micropermanenti
Interessi legali e moratori
  • Interessi moratori
  • Interessi e rivalutazione
  • Interessi a tasso fisso
  • Interessi appalti pubblici
  • Piano di ammortamento
  • Tasso di interesse Tan e Taeg
  • Interessi legali
Termini date e scadenze
  • Giorni tra due date
  • Data futura o passata
  • Età anagrafica esatta
  • Prescrizione diritti
  • Termini processuali
Contributo unificato Diritti Copia
  • Contributo unificato
  • Diritti di copia
Fatturazione imposte e tasse
  • Nuova IMU
  • Imu e Tasi
  • Imposte compravendita
  • Imposte locazione
  • Fattura diretta e inversa
  • Scorporo IVA
Rivalutazione proprietà rendite
  • Quote ereditarie
  • Usufrutto nuda proprietà
  • Valore catastale immobili
  • Rivalutazione Istat
  • Svalutazione monetaria
  • Pensione di reversibilità
Pene e indennità di mediazione
  • Costi mediazione civile
  • Aumento riduzione pena
Compenso avvocati
  • Compenso curatore fallimentare
  • Compenso delegato alla vendita
  • Calcolo fattura avvocato
  • Calcolo parcella avvocato
Percentuali e quote
  • Calcolo percentuale
  • Calcolo sconto e ricarico
  • Calcolo quote percentuali
Utilità legali
Utilità per avvocati
  • Diritti di copia
  • Contributo unificato
  • Nota iscrizione al ruolo
  • Codici iscrizione al ruolo
  • Tariffe mediazione civile
  • Compenso avvocati
Formulario civile e penale
  • Formulario penale
  • Formulario civile
  • Testimonianza scritta
Tassi di interesse e indici Istat
  • Ultimo indice Istat
  • Tassi soglia usura
  • Tasso interessi di mora
  • Tabella interessi appalti pubblici
  • Tasso interessi legali
Medicina legale
  • Tabella lesioni causa servizio
  • Tabella lesioni micropermanenti
  • Tabella risarcimento micropermanenti
  • Tabella menomazioni INAIL
  • Tabelle danno biologico INAIL
  • Tabelle Tribunale di Milano
  • Tabelle Tribunale di Roma
Codice della Strada
  • Tabella punti patente
  • Tabelle alcolemiche
Proprietà e catasto
  • Coefficienti usufrutto
  • Categorie catastali
In contatto
  • Servizi Legali studio Avv. Gianluca Lanciano
  • Chiedi una consulenza legale online
  • Collabora e pubblica su MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter gratuita
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiBancaCoronavirusCovid-19DannoEsame avvocatoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse dixit
  • Nemo tenetur se ipsum accusare.
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Avv. Gianluca Lanciano © 2006 - 2022 - Note legali e Privacy

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Materie
    • Affari costituzionali
    • Ambiente Protezione Civile
    • Amministrativo Enti Locali
    • Assicurazioni Responsabilità Civile
    • Banche Borsa Mercati Finanziari
    • Civile Procedura Civile
    • Codice della Strada Trasporti
    • Commerciale Fallimentare
    • Condominio Locazioni
    • Consumatori
    • Diritti fondamentali della persona
    • Diritto urbanistico Edilizia
    • Europa Affari Esteri
    • Famiglia Successioni
    • Finanze Fisco Tributi
    • Lavoro Previdenza
    • Ordinamento Giudiziario Forense
    • Ordine pubblico Sanità
    • Penale Procedura Penale
  • Calcolatori
    • Danno biologico e risarcimento
      • Danno non patrimoniale
      • Danno biologico Tabelle Milano
      • Danno biologico Tabelle Roma
      • Danno morte congiunto
      • Equo indennizzo
      • Lesioni micropermanenti
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi moratori
      • Interessi e rivalutazione
      • Interessi a tasso fisso
      • Interessi appalti pubblici
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interessi legali
    • Termini date e scadenze
      • Giorni tra due date
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Prescrizione diritti
      • Termini processuali
    • Contributo unificato Diritti di copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Rivalutazione proprietà rendite
      • Quote ereditarie
      • Usufrutto nuda proprietà
      • Valore catastale immobili
      • Rivalutazione Istat
      • Svalutazione monetaria
      • Pensione di reversibilità
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Compenso professionale
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale diretto ed inverso
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo quote percentuali
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Nota iscrizione al ruolo
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Compenso avvocati
    • Formulari civile e penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
    • Tassi di interesse e indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano 2021
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della strada
      • Tabella punti patente
      • Tabelle alcolemiche
    • Proprietà e Catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie catastali
  • Consulenza legale
  • Banca dati

Avv. Gianluca Lanciano © 2006 - 2022 - Note legali e Privacy