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    Famiglia Successioni Sentenze

    Cassazione civile, sez. VI, ord. 5 febbraio 2014, n. 2542

    Redazionedi Redazione5 Febbraio 2014
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    Cassazione civile, sez. VI, ord. 5 febbraio 2014, n. 2542

    Fatto e diritto
    1. Con ricorso del 18 giugno 2009 G.M. ha chiesto la modifica dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto nei confronti dell’ex coniuge C.M. (450 Euro mensili) e dell’assegno di mantenimento della figlia G.T. (300 Euro mensili) in base alla sentenza n. 6272/08 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, per intervenute mutate condizioni economiche o soggettive dei beneficiari consistenti nella percezione di una cospicua eredità da parte della C. e nel rifiuto della figlia trentatrenne T. di ricercare attività lavorative.
    
2. Il Tribunale di Roma ha ridotto, con decorrenza dalla domanda, da Euro 450 a 350, l’ammontare dell’assegno divorzile e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della C. relativamente alla richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento della figlia maggiorenne.

    3. Il G. ha proposto reclamo contro il decreto del Tribunale contestando il ritenuto difetto di legittimazione in considerazione della convivenza della figlia con la madre e ritenendo non adeguatamente valutate le attuali condizioni economiche della C.
    4. Si è costituita la C. che ha contestato l’affermazione relativa alle proprie condizioni patrimoniali dato che ella aveva già speso metà dell’eredità paterna per potersi mantenere dopo la separazione in conseguenza del rifiuto del G. di corrispondere l’assegno impostogli in sede giudiziaria. Ha fatto rilevare che la figlia T. aveva agito autonomamente nei confronti del padre per ottenerne la condanna alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
    
5. La Corte di appello di Roma, con decreto n. 53377/2012, ha respinto il reclamo relativamente all’assegno di mantenimento della figlia mentre lo ha accolto quanto alla richiesta di revoca dell’assegno divorzile in base alle mutate condizioni economiche dei due ex coniugi.

    6. Propone ricorso per cassazione la C. deducendo la violazione e mancata applicazione dell’art. 5, sesto e nono comma, della legge n. 898/70 e successive modificazioni. La ricorrente si duole che la Corte territoriale si sia limitata a prendere in esame solo i sopravvenuti motivi senza porre a confronto la situazione reddituale dei due coniugi per verificare l’adeguatezza dei mezzi economici da lei disponibili. Inoltre ritiene che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare l’effettiva consistenza del capitale residuato al marzo 2012 e avrebbe dovuto richiedere al G. il deposito della documentazione dei suoi redditi ai fini fiscali ovvero disporre le indagini ispettive previste dall’art. 5 citato.

    7. Si difende con controricorso G.M. .
    Ritenuto che:

    8. Il ricorso è inammissibile in quanto dichiaratamente è rivolto a riaprire una complessiva valutazione delle situazioni reddituali degli ex coniugi senza indicare quali sarebbero i motivi sopravvenuti che renderebbero necessario tale accertamento e renderebbero illegittima la sola valutazione del fattore modificativo dedotto e dimostrato in questo giudizio e cioè l’eredita pervenuta alla odierna ricorrente.
9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
    
La Corte condivide pienamente tale relazione ma ritiene che il ricorso debba essere rigettato e non dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente fa valere, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, anche la pretesa irrilevanza dell’acquisto ereditario successivo alla separazione e al divorzio.
Tale deduzione deve ritenersi infondata proprio con riferimento alla giurisprudenza citata (Cass. civ. sezione I n. 23508 del 19 novembre del 2010) con la quale è stato affermato che i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario). Infine va respinta la censura della ricorrente secondo cui la Corte di appello non avrebbe verificato l’effettiva consistenza del capitale residuato al marzo 2012.
    La motivazione del decreto impugnato esamina specificamente tale profilo e rileva che all’attualità residua a favore della C. una somma capitale di 274.000,00 Euro che potrà costituire una fonte di reddito di oltre 2.000 Euro mensili per almeno dieci anni.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione in relazione alla condizione economica delle parti e in particolare alla persistente mancanza di reddito da lavoro della C. e alla necessità del G. di fare fronte alle proprie esigenze abitative con il proprio reddito da pensione e all’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

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