RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 03/10/2014, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa in data 07/05/2013, con la quale (OMISSIS) era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b).
Premetteva la Corte territoriale che l’appellante non contestava l’elemento oggettivo del reato (realizzazione di un manufatto che ampliava il volume dell’edificio mediante il posizionamento di una struttura frangisole di mq 35, costituita da lamelle in alluminio e poggiante su sei travi in legno ancorate al muro, in assenza di permesso di costruire).
Quanto all’elemento soggettivo, rilevava la Corte territoriale che non potesse essere invocata l’ignoranza scusabile della legge penale, non avendo l’imputato adempiuto quanto meno ad un onere informativo presso l’Ufficio tecnico del Comune).
Il successivo intervento ripristinatorio era irrilevante e poteva essere valorizzato soltanto per l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
2.Ricorre per cassazione il (OMISSIS), denunciando la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La Corte territoriale ha ritenuto che la struttura frangisole realizzata richiedesse permesso di costruire sul presupposto erroneo che si fosse realizzato un aumento di cubatura dell’edificio preesistente.
La struttura realizzata non determinava invece Né un incremento volumetrico, Né di superficie, Né alterazione del prospetto o della sagoma, anche per la facile e completa amovibilità.
Inoltre erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la struttura fosse ancorata saldamente all’edificio preesistente.
Si trattava, invece, di un arredo esterno, riconducibile agli interventi manutentivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 6 comma 1, non presentando la struttura realizzata alcune delle caratteristiche proprie delle costruzioni.
Non era quindi necessario permesso di costruire.
Deduce, poi, che la pena irrogata è eccessiva, non avendo la Corte territoriale tenuto conto dello stato di incensuratezza dell’imputato e della spontanea rimozione delle opere realizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. I Giudici di merito, con accertamento in fatto sulla base di un puntuale esame delle risultanze processuali, hanno ritenuto che la struttura realizzata avesse carattere di stabilità, essendo ancorata al muro e che determinasse un ampliamento del volume dell’edificio originario.
Correttamente pertanto hanno ritenuto che occorresse permesso di costruire.
2.1. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, lettera e), considera “interventi di nuova costruzione” quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, indicando poi, a titolo esemplificativo, che debbono considerarsi tali “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo all’interno di strutture ricettive all’aperto in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti” (articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5, come modif. dalla Legge n. 98 del 2013, articolo 41, comma 4 e poi dalla Legge n. 80 del 2014, articolo 10 ter).
Tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. sez. 3 n. 25015 del 23.3.2011, Di Rocco, Rv.250601), è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell’ipotesi di installazione, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative (La fattispecie esaminata riguardava case prefabbricate munite di ruote gommate).
Non rileva, quindi, la più o meno facile amovibilità, ma la destinazione ad abitazione ed il soddisfacimento di esigenze non meramente temporanee.
È pacifico, poi, che l’ampliamento dei volumi costituisca intervento di nuova costruzione con necessità quindi del permesso di costruire.
Sicché anche la realizzazione di una tettoia non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, Né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 40843 dell’11.10.2005).
2.3. Il ricorrente si limita a contestare genericamente (senza neppure indicare le risultanze processuali su cui è fondato il suo assunto) il carattere “stabile” dell’opera e l’ampliamento volumetrico determinato dalla stessa.
E sulla base di tale mera asserzione assume che si trattasse di un intervento manutentivo.
3.Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, ha rilevato che la scarsa offensività del fatto era stata già adeguatamente valutata dal primo giudice, tanto che era stata irrogata una pena assolutamente contenuta e proporzionata all’entità del fatto medesimo.
4. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.