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    Codice della strada e trasporti Sentenze

    Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 2006, n. 14803

    Redazionedi Redazione25 Marzo 2015
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    Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 2006, n. 14803

    Fatto Diritto

    Con la sentenza in epigrafe il giudice di pace di Taranto condannava P.G., concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 1377,22 di ammenda ed applicava al medesimo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di 1 mese per i reati di guida in stato di alterazione psichica correlata con l’uso di sostanze psicotrope e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, rispettivamente previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 1, 2 e 5.
    Il giudicante fondava la responsabilità dell’imputato su elementi indiziari (il rinvenimento nel posacenere del vano cruscotto anteriore di un pezzo di sostanza solida verosimilmente hashish e la descrizione delle condizioni fisiche e comportamentali del prevenuto ad opera degli agenti verbalizzanti), alla luce dei quali riteneva provato che il P. avesse circolato in stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti alla guida di un’autovettura Lancia.
    Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione P. G. con un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione: il giudice avrebbe erroneamente individuato il reato in esame pur essendo emerso dalla istruttoria dibattimentale, attraverso le dichiarazioni di uno degli agenti verbalizzanti, che il P. si presentava in condizioni di apparente normalità ed aveva illogicamente fatto derivare dall’accertato rifiuto di sottoporsi ai controlli una ingiustificata presunzione dello stato di ebbrezza. Parimenti illogicamente era stata conferita rilevanza probatoria ad “pezzo” di sostanza rinvenuta sul cruscotto anteriore della vettura, senza ulteriori approfondimenti istruttori.
    Il ricorso è fondato.
    Infatti, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dallo stesso art. comma 2, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, pertanto, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (sul punto, di recente, Cass., Sez. 4^, 7 ottobre 2004, Melani e Sez. 4^, 15 gennaio 2003, Casali).
    Nel nuovo codice della strada il legislatore, infatti, ha distinto lo stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione da stupefacenti ed in relazione a queste ultime ha fissato i termini procedimentali di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze.
    L’art. 187 C.d.S., prevede infatti, al comma 2, che in caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano (necessariamente) presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
    È conseguentemente escluso un accertamento diretto da parte degli operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di accertamento diverse.
    Nell’ipotesi dell’alterazione da abuso di sostanze alcoliche, l’art. 186 C.d.S., invece, non prevede come obbligatorio un accertamento del tipo di quello previsto per l’eventuale abuso di sostanze stupefacenti, configurando a tal fine (come facoltà) la possibilità del ricorso da parte degli operanti stessi direttamente al c.d.
    etilometro.
    È una disciplina differente che la Corte costituzionale (ordinanza 25 luglio 2001, n. 306) ha ritenuto pienamente legittima, tenuto conto dell’attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, che non rendono disponibile, per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti, una strumentazione analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, strumentazione che, pur essendo meno invasiva, permette riscontri immediati ed affidabili.
    Nell’ipotesi del possibile abuso di sostanze stupefacenti, pertanto, all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare, quali difficoltà di linguaggio, tremore e lentezza nei movimenti. Dopodichè, è sulla base di tale valutazione che l’operante è tenuto necessariamente ad accompagnare il soggetto presso una delle strutture abilitate per l’effettuazione dell’accertamento tecnico.
    Solo gli esiti di questo, in ipotesi positivi, consentono di dimostrare la condizione di abuso, senza la possibilità di surroga attraverso il ricorso a modalità anche tecniche alternative e, soprattutto, senza la possibilità di ritenere a tal fine satisfattivo, come pacificamente per la contravvenzione ex art. 186 C.d.S. (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 2 duicembre 2003, Mazzedda), l’apprezzamento diretto da parte dell’operante, veicolabile nel processo mediante l’escussione testimoniale del medesimo.
    Da ciò consegue che, nella specie, il giudice ha errato nell’applicazione dell’art. 187 C.d.S., comma 2, avendo richiamato, nella motivazione sul convincimento raggiunto in ordine alla sussistenza dello stato di alterazione, il comportamento dell’imputato al momento del controllo, così come descritto da uno degli agente di polizia intervenuto, e la presenza nell’autovettura di un “pezzo di sostanza solida verosimilmente hashish”, secondo un accertamento assolutamente empirico dei verbalizzanti.
    Trattasi di apprezzamento non consentito al giudice prevedendo l’art. 187 C.d.S., comma 2, a ben vedere, un sistema di prova legale che non è sostituibile con la valutazione della polizia giudiziaria o con l’utilizzo di altre modalità alternative di accertamento.
    In difetto di tale accertamento legale sullo stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti non può ritenersi legittimamente raggiunta la prova del reato de quo.
    L’impugnato provvedimento va pertanto annullato senza rinvio potendo questa Corte prendere ex art. 620 c.p.p., lettera l), i provvedimenti necessari, dichiarando che il reato non sussiste in difetto di prova legale, ovvero in difetto di un accertamento promosso secondo le regole legali.
    All’annullamento in parte qua della decisione, consegue la necessità di rideterminazione della pena per il residuo reato di rifiuto dell’accertamento, previsto dall’art. 187 C.d.S., comma 8.
    Operazione, questa, cui non può procedere direttamente questa Corte, ex art. 619 c.p.p., giacchè dalla motivazione della sentenza non è rinvenibile il quantum della pena previsto per il suddetto reato.
    Si impone, a questo limitato fine, il rinvio ex art. 569 c.p.p., comma 4, al Tribunale di Taranto; ferma restando all’evidenza la definitività dell’affermazione di responsabilità quanto al detto reato di rifiuto dell’accertamento.

    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste limitatamente alla imputazione di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1, con rinvio per la determinazione della pena al Tribunale di Tarante in ordine alla imputazione di cui all’art. 187 C.d.S., comma 5.
    Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
    Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006

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