RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in data 7/04/2014, ha applicato a C.R. la pena di due mesi di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, convertita in 132 ore di lavoro di pubblica utilità, per il reato previsto e punito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, commesso in data (omissis).
Con ordinanza datata 2/12/2013, nell’ambito del medesimo procedimento, il giudice aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’imputato con riferimento all’art.l86 C.d.S., nella parte in cui prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia raddoppiata qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato e nella parte in cui non prevede che, in caso di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, il giudice possa disporre, dichiarando estinto il reato, che la predetta sanzione sia dimezzata.
2. C.R. ricorre per cassazione censurando esclusivamente l’ordinanza emessa in data 2/12/2013 per manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente richiama la motivazione offerta dal giudice di merito, secondo la quale la norma in esame non sarebbe irragionevole nel sanzionare più severamente la guida in stato di ebbrezza di un veicolo altrui in quanto si tratta di condotta connotata da maggior disvalore per l’esposizione a pericolo dell’auto del terzo, per dedurne tre argomenti critici:
a) l’interesse del terzo proprietario del veicolo è del tutto estraneo al bene tutelato dalla norma del codice stradale;
b) l’assunto è smentito dalla lettera della legge, che pone a carico del contravventore proprietario del veicolo la sanzione estremamente afflittiva della confisca;
c) la conseguenza di maggiore gravità della guida di un veicolo appartenente ad un terzo emerge unicamente nel caso di chi venga condannato al lavoro di pubblica utilità. In particolare, il ricorrente deduce l’illegittimità della disparità di trattamento tra colui che guidi il veicolo altrui e colui che guidi il veicolo proprio, qualora il lavoro di pubblica utilità abbia avuto esito positivo, posto che, in tal caso, è previsto che la sanzione accessoria della confisca disposta a carico del proprietario sia revocata, mentre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida deve essere dimezzata, con conseguenze più sfavorevoli per colui al quale era stata già applicata in misura raddoppiata. Richiede, in questa sede, che la Corte sollevi questione di costituzionalità dell’art. 186 C.d.S., nella parte in cui, al comma 9-bis, non prevede, per il caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, unitamente alla revoca della confisca del veicolo anche la revoca del raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida disposta in applicazione del comma 2, lett. c) della medesima disposizione per il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. ROMANO Giulio, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre, in primo luogo, rimarcare che la motivazione espressa nell’ordinanza a sostegno della ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale non corrisponde a quanto dedotto nelle premesse del ricorso. Il provvedimento impugnato ha, infatti, escluso che il più gravoso trattamento relativo alle sanzioni amministrative accessorie previste a carico del conducente in stato di ebbrezza non proprietario del veicolo sia irragionevole o lesivo del principio di uguaglianza, notando la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame e ritenendo che tale condotta possa concretizzare il rischio di lesione di beni ulteriori afferenti la sfera personale e patrimoniale del proprietario del veicolo; il giudice di merito ha, inoltre, ravvisato la ratio del differente trattamento sanzionatorio nella volontà di implementare la dissuasività del coacervo di sanzioni previste per la violazione in oggetto nel caso venga a mancare il contributo offerto dalla minaccia di confisca del veicolo.
2.1. Ma, sebbene secondo un orientamento interpretativo che si è andato affermando nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione possa avere ad oggetto anche soltanto l’eccezione d’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità qualora la questione non sia rilevante, nel senso che dall’invocata dichiarazione d’illegittimità non possa conseguire una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini d’annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 1^, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509; Sez. 1^, n. 409 del 10/12/2008, dep. 2009, Sardelli, Rv. 242456; Sez. 6^, n. 31683 del 31/03/2008, Reucci, Rv. 240780).
Presupposto necessario dello scrutinio di legittimità costituzionale attivabile ad opera d’ogni autorità giurisdizionale è, infatti, che vi sia un giudizio che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità.
2.2. E, considerato che il ricorrente ha espressamente limitato la questione d’incostituzionalità dell’art. 186 C.d.S., nella parte in cui, al comma 9-bis, non prevede, per il caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, unitamente alla revoca della confisca del veicolo anche la revoca del raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida disposta in applicazione del comma 2, lett. c) della medesima disposizione per il caso il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nel caso concreto, dalla soluzione della questione, così come proposta nel ricorso, non conseguirebbe alcuna pronuncia favorevole per il ricorrente, posto che non se ne è verificato il presupposto applicativo, concretato dal positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2.3. Giova, in proposito, ricordare che, a norma del medesimo art. 186 C.d.S., comma 9 bis, la decisione con la quale il giudice dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca, adottando anche quest’ultimo provvedimento solo qualora il contravventore sia anche proprietario del veicolo, è impugnabile con autonomo ricorso per cassazione, così risultando evidente l’inammissibilità dell’impugnazione proposta con riferimento ad un provvedimento (la sentenza di patteggiamento) adottato in una fase del procedimento in cui la norma denunciata non sarebbe applicabile.
3. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni d’inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015