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    Famiglia Successioni Sentenze

    Cassazione penale, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26810

    Redazionedi Redazione8 Luglio 2011
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    Cassazione penale, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26810

    Svolgimento del processo

    1. – Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della decisione con cui il Tribunale di Gela, in data 15 luglio 2008, aveva ritenuto V.R. responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 388 comma 2 c.p., condannandola alla pena di sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ha assolto l’imputata perché il fatto non costituisce reato.
    Il primo giudice aveva ritenuto l’imputata colpevole di avere reiteramente eluso i provvedimenti con cui il giudice civile aveva regolato il diritto di visita di M.A., coniuge da cui V.R. si era separata, nei confronti della figlia, rifiutandosi di consegnarla al padre.
    La Corte d’appello, dopo avere rinnovato l’istruttoria dibattimentale acquisendo alcune testimonianze, tra cui quelle del dirigente dei servizi sociali del Comune di Gela e di assistenti sociali, nonché le spontanee dichiarazioni dell’imputata, ha ritenuto che la condotta dell’imputata non fosse diretta ad ostacolare le visite del padre della minore, ma fosse mossa dall’esigenza di assicurare che gli incontri avvenissero in un clima di serenità per la bambina, di soli due anni, al fine di scongiurare il rischio di traumi. In altri termini, i giudici hanno considerato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, riscontrate dalle testimonianze degli assistenti sociali, che vi fosse un obiettiva difficoltà da parte della minore di accettare la figura paterna, ma che ciononostante la V. abbia comunque cercato di facilitare gli incontri mediando tra le esigenze del padre e l’interesse, preminente, della minore. Su questi presupposti è stato escluso l’elemento soggettivo del reato.
    2. – Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili il difensore della parte civile, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.
    In particolare, il ricorrente sostiene che il secondo giudice abbia fondato la sua decisione esclusivamente sui risultati probatori acquisiti in appello, trascurando del tutto gli elementi di prova considerati dalla sentenza di primo grado, le cui conclusioni non risultano neppure confutate, pervenendosi all’esclusione del dolo in maniera del tutto arbitraria.
    Inoltre, la sentenza impugnata trascura alcuni episodi in cui appare evidente l’intenzione dell’imputata di ostacolare il diritto di visita del M.: il riferimento è all’episodio del compleanno della bambina festeggiato per strada e all’immotivato diniego dell’imputata, che si trovava a letto influenzata, di acconsentire che fosse la nonna ad accompagnare la bambina presso gli assistenti sociali per farla incontrare con il padre.

    Motivi della decisione

    3. – Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
    Nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputata, la Corte d’appello ha privilegiato le prove acquisite nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale, giungendo ad escludere la sussistenza del dolo nel reato contestato alla V..
    Nel giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado s’impone un’adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell’esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d’appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice.
    Pertanto, sebbene la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all’apprezzamento del giudice d’appello, tuttavia nella specie deve rilevarsi che anche limitando il controllo della coerenza logica alla sola motivazione della sentenza di secondo grado, si rileva una intrinseca contraddittorietà là dove si riconosce che in “talune occasioni l’imputata ha anche approfittato del rifiuto frapposto dalla minore non adoperandosi efficacemente per agevolare gli incontri tra la stessa ed il padre”, citando come esempi di tale atteggiamento l’episodio del compleanno della bambina festeggiato in strada e quello in cui la V., che era a letto influenzata, si è rifiutata di far accompagnare dalla propria madre la figlia dal padre, che l’attendeva presso i locali dei Servizi Sociali comunali, nonché le altre occasioni in cui l’imputata “non ha prestato il consenso ad una protrazione dell’incontro tra la bambina ed il padre oltre l’orario previsto nel provvedimento presidenziale, dopo che la minore si era calmata ed era trascorsa la più parte delle tre ore in cui il M. avrebbe potuto averla con se”.
    Si tratta di episodi che appaiono in evidente contrasto logico con le affermazioni contenute in sentenza, secondo cui l’imputata non sarebbe mai stata determinata nei suoi comportamenti dalla volontà di ostacolare i rapporti tra figlia e padre, in quanto mossa dalla sola esigenza di assicurarsi che gli incontri avvenissero in un clima di serenità per la minore. Riconoscere che in “talune occasioni” la V. abbia approfittato dei “rifiuti” della minore equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppure attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio.
    Nella specie, dalla stessa sentenza assolutoria si da atto di un atteggiamento dell’imputata che non è funzionale solo ad assicurare la serenità degli incontri, ma è connotato da una volontà ostruzionistica, che finisce per giustificare le innumerevoli volte in cui si è rifiutata di consegnare la minore al padre con una situazione di difficoltà nei rapporti padre-figlia, che la stessa imputata ha contribuito a creare, strumentalizzando i “rifiuti” della minore.
    Su queste basi motivazionali l’esclusione del dolo non appare giustificata in maniera razionale, in quanto per negare la sussistenza dell’elemento soggettivo il giudice di appello avrebbe dovuto dimostrare che il genitore affidatario, nell’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, è stato effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore medesimo.
    4. – L’intrinseca contraddittorietà contenuta nella sentenza impugnata ne giustifica l’annullamento sotto il profilo del vizio di motivazione. Trattandosi di ricorso della parte civile, avente ad oggetto esclusivamente gli effetti civili della sentenza, gli atti devono essere rinviati, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

    P.Q.M.

    Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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