Cassazione penale, sez. VI, 7 gugno 2018, n. 31369
Fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p., e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza del 28 dicembre 2017, con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a T.G. la misura della custodia in carcere, in relazione alla imputazione provvisoria di concorso esterno in associazione mafiosa sub capo 18).
2. Nel ricorso a firma del patrono, T.G. chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge penale e processuale in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 5, 9 e 10, e art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4. Il ricorrente evidenzia di avere depositato il ricorso per riesame presso la cancelleria del Tribunale di Siena il 18 gennaio 2018; che Io stesso giorno il cancelliere di detto ufficio ha trasmesso il ricorso al Tribunale di Catanzaro con PEC ai sensi del citato art. 64; che il P.M. ha trasmesso comunicazione di trasmissione degli atti il 25 gennaio, oltre il termine di legge di cinque giorni previsto a pena d’inefficacia della misura cautelare.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p., e art. 273 c.p.p., per avere il Tribunale confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza circostanziare – nonostante le deduzioni mosse nel ricorso lo specifico contributo offerto dal T..
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente rileva la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p., art. 275 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., per avere il Tribunale omesso di considerare, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, la circostanza che si tratta di soggetto incensurato, che le condotte si sono sviluppate per un breve arco temporale (per tre mesi) e sono risalenti nel tempo (al 2014) e che l’arresto ed il conseguente clamore hanno determinato il superamento di qualunque periculum libertatis prospettabile nella specie.
2.4. Nella memoria depositata in cancelleria, il patrono del T. insiste per l’accoglimento del ricorso, offrendo ulteriori argomenti a sostegno della dedotta tardività della trasmissione degli atti da parte del P.M., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.
Diritto
1. Il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo.
2. In primo luogo, occorre rammentare il consolidato principio di diritto alla stregua del quale è legittima l’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare personale presentata, ex art. 582 c.p.p., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e comunicata al tribunale territorialmente competente con mezzo tecnico (nella specie a mezzo telefax) dall’Ufficio ricevente, il quale attesti l’intervenuta trasmissione dell’originale dell’atto, ex art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3; in tal caso, ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente. (Sez. 4, n. 18203 del 28/03/2013, Semo, Rv. 255507; conf. Sez. 3, n. 19883 del 15/04/2014, Rv. 259191).
2.1. Detto principio è stato riaffermato anche con riguardo alla trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) precisando, nondimeno, che – ai fini della ritualità dell’inoltro e degli effetti di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, – non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell’istanza di riesame dall’ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l’osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., espressamente richiamati dal detto art. 64, comma 3, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l’attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 64 (Sez. 1, n. 17534 del 21/09/2016 – dep. 2017, M., Rv. 269818).
3. Sotto diverso aspetto, mette conto di rimarcare come il termine di cinque giorni – previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, – perché il pubblico ministero provveda all’inoltro degli atti presentati,al Gip ai sensi dell’art. 291, stesso codice non possa ritenersi violato quando lo stesso inquirente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, P.M. in proc. Abdelaall, Rv. 217010). A tale fine è però necessario che nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l’agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, P.M. in proc. Boussaidi, Rv. 246007).
4. Tanto premesso in linea generale e passando alla disamina del caso di specie, giova rilevare come T. abbia presentato il ricorso per riesame con atto depositato da parte del suo difensore nella cancelleria del Tribunale di Siena il 18 gennaio 2018; come lo stesso giorno il cancelliere di detto ufficio abbia trasmesso il ricorso al Tribunale di Catanzaro con posta elettronica certificata (PEC) con il rispetto delle formalità delineate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., e artt. 149 e 150 c.p.p., attestando in calce all’atto di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del medesimo art. 64, comma 4; come il P.M. abbia comunicato di avere già trasmesso gli atti ex art. 291 c.p.p., soltanto in data 25 gennaio, oltre il termine di legge di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, stesso codice.
Ne discende l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare applicata a T.G..
4.1. Giova solo precisare che, ai fini dell’operatività della sanzione di efficacia della custodia cautelare in carcere a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 10, quale effetto automatico della mancata trasmissione degli atti nel termine prescritto dal comma 5, della medesima disposizione, è irrilevante che la questione non sia stata dedotta nel procedimento incidentale de libertate ovvero che il giudice non abbia rilevato d’ufficio l’intervenuta decadenza, atteso che la domanda dell’imputato volta a far valere l’inefficacia è diretta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, costituzionalmente garantito dall’art. 13 Cost., ed ha natura di mera azione di accertamento della sopravvenuta caducazione della misura cautelare, proponibile in qualsiasi tempo, con l’unico limite della preclusione costituita dal giudicato endoprocessuale nel caso in cui la questione abbia già formato oggetto di decisione (Sez. 5, n. 633 del 01/02/2000, Abategiovanni A R, Rv. 215995). Giusta la previsione espressa dell’art. 309 c.p.p., comma 10, la misura cautelare potrà essere rinnovata soltanto in presenza di “eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia della misura cautelare nei confronti di T.G., disponendone l’immediata rimessione in libertà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2018