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Home » Penale Procedura Penale » Cassazione penale, sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 9216

Cassazione penale, sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 9216

RedazionediRedazione
23 Ottobre 2016
inPenale Procedura Penale, Sentenze
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Fatto

1.- A. T. propone ricorso contro la sentenza 25 giugno 2004 con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo dichiarò responsabile del delitto di peculato d’uso per avere, quale addetto alla vigilanza presso il comune di Malfa, utilizzato l’auto di servizio per il trasporto privato per i suoi conoscenti.
2.- Il giudice d’appello ha disatteso le censure mosse alla decisione di primo grado e ha ritenuto che il fatto contestato fosse provato dalle concordi dichiarazioni dei testi M. S. e D. B., entrambi carabinieri in servizio all’epoca presso la Stazione di S. Marina Salina. Costoro, si legge in sentenza, hanno riferito di avere notato T. alla guida dell’auto di servizio del comune con a bordo tale A. T. e i suoi due figli il giorno 26 agosto 1997 alle ore 18,50 circa. La Corte di merito ha chiarito, peraltro a conferma di quanto contenuto già nella sentenza di primo grado, che il fatto ab origine contestato era da riferire solo al trasporto di A. T. e dei suoi figli e non anche della moglie del funzionario della regione e, pertanto, non avrebbe potuto invocarsi la scriminante dell’adempimento dell’ordine impartito dal sindaco. La Corte ha, tra l’altro, ritenuto che la occasionalità dell’uso e il danno di “non consistente spessore” fossero irrilevanti ai finì della configurazione del reato de quo, in quanto, da un lato, anche un solo atto appropriativo sarebbe stato tale da costituire illecito penale e, dall’altro, il danno avrebbe dovuto riguardare l’usura del mezzo oltre che l’uso del carburante.
3. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione. In particolare, contesta la ricostruzione del fatto come operata dai giudici di merito in base alle testimonianze dei due Carabinieri, S. e B., riproponendo questioni già risolte dalla Corte nel senso della credibilità di quanto riferito dai testi e della irrilevanza di una immediata identificazione delle persone trasportate e del mancato fermo dell’auto. Ad avviso del ricorrente, l’accertamento compiuto dai due Carabinieri non avrebbe fornito elementi tali da confermare i fatti enunciati nella imputazione, tenuto conto anche della testimonianza del Maresciallo P. secondo cui l’auto di servizio alle ore 19 dello stesso giorno dell’accertamento sarebbe stata parcheggiata innanzi alla abitazione del Sindaco. Il quadro probatorio posto a fondamento della pronuncia di condanna, secondo il ricorrente, è incompleto e tale da fornire una ricostruzione dei fatti del tutto approssimativa e non caratterizzata dalla certezza richiesta per affermare la penale responsabilità.
2.1.- Con un secondo motivo, si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, gli elementi acquisiti sarebbero stati insufficienti e contraddittori e, come tali, avrebbero solo potuto giustificare una assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. e non una pronuncia di condanna.
2.2.- Con un terzo motivo, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla irrilevanza del fatto sotto il profilo penale.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non ha correttamente considerato gli elementi posti in risalto con i motivi d’appello relativi alla irrilevanza del danno e, in ogni caso, alla mancanza di abitualità dell’utilizzo improprio del mezzo. Al riguardo, si deduce che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina sono nel senso della configurabilità del delitto di peculato d’uso solo di utilizzo abituale dell’auto di servizio.
Si pone in risalto che il fatto, come ricostruito nella sentenza impugnata, sarebbe limitato ad un mero avvistamento, da parte dei Carabinieri, del trasporto di A. T. e dei suoi due figli.
2.3.- Il difensore di fiducia del ricorrente ha formulato motivi aggiunti diretti ad illustrare ed integrare le argomentazioni poste con il ricorso introduttivo e, poi, ha proposto un ricorso, di contenuto identico, con il quale denuncia il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto. La vicenda, ad avviso della difesa, non è stata ricostruita correttamente in base alle risultanze istruttorie le quali fornivano la prova del solo trasporto della moglie del funzionario regionale. Pertanto, la condotta accertata avrebbe dovuto essere ricondotta nell’ambito della scriminante dell’adempimento di un dovere di ufficio.
Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Diritto

Considerato in diritto

1.- Le censure riguardanti la ricostruzione della vicenda sono in realtà dirette a contestare l’iter logico argomentativo del giudice di merito sviluppato, attraverso una completa descrizione degli elementi di prova, in termini plausibili, e, come tale sottratto ad ogni sindacato di legittimità.
Fondata, invece, la censura riguardante l’elemento materiale del delitto de quo ed il profilo della irrilevanza penale del fatto.
La sentenza impugnata dà per scontato che il fatto, sul quale è stata chiamata a pronunciarsi, fosse occasionale ed avesse arrecato un danno di “non consistente spessore” che avrebbe potuto avere rilievo soltanto ai fini della determinazione della pena. Una conclusione che trova la sua premessa nella considerazione che il fatto accertato è soltanto quello riferito dai Carabinieri e cioè di avere visto passare T. alle ore 18,50 circa alla guida dell’auto di servizio con a bordo A. T. e i suoi due figli. Non vi sono altri elementi che possano definire l’uso dell’auto per un arco di tempo apprezzabile rispetto a quello dell’avvistamento da parte dei testi. Anzi, sembra non smentita la circostanza che, quello stesso giorno e all’incirca nella stessa fascia oraria, T. ebbe a trasportare a bordo della stessa auto la moglie del funzionario regionale recatosi all’isola di Salina. La vicenda, nei limiti della ricostruzione operata dal giudice di primo grado e poi confermata dalla Corte di merito, non è tale da integrare la fattispecie penale del peculato d’uso.
La fattispecie di “peculato d’uso”, nella sua autonomia rispetto a quella di peculato di cui al comma primo dello stesso art. 314 c.p.p., si realizza quando “il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa…” e, poi, “ … questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Dunque, l’elemento materiale, che distingue tale minore ipotesi rispetto a quella più grave, è l’uso “momentaneo” della cosa e la sua “immediata restituzione” dopo l’uso.
In proposito, questa Corte ha ritenuto che nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 314 c.p., “uso momentaneo” non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Sez. VI, 10 marzo 1997, Federighi, rv. 207594).
Temporaneità che, pur se non estranea ad una condotta meramente episodica e occasionale, deve caratterizzarsi per consistenza e durata tale da realizzare una “appropriazione” e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa ed arrecare pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalità della pubblica amministrazione.
La ratio della configurazione del delitto di peculato d’uso, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, va individuata nella voluntas legis di sottrarre all’area del peculato comune l’ “appropriazione” di “cose di specie”, e non anche quelle fungibili, per un periodo limitato di tempo, cui fa seguito la loro immediata restituzione con ripristino completo della situazione ex ante.
In particolare, si è affermato che, a seguito della legge n. 86 del 1990 l’elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall’appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell’avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell’agente. Sul piano dell’elemento soggettivo si realizza il mutamento dell’atteggiamento psichico dell’agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Elementi, questi ultimi, che debbono sussistere anche nell’ipotesi del peculato d’uso pur se, in tale ipotesi, l’appropriazione é finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa (Sez. VI, 12 dicembre 2000, Genchi ed altri, rv. 219086).
Quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto (Sez. VI, 12 dicembre 2000, Genchi cit.), sempre che ricorrano gli elementi richiesti dalla fattispecie penale, potrebbe configurarsi il delitto di abuso d’ufficio.
In altri termini, il peculato d’uso è una fattispecie penale che, sebbene configuri una ipotesi autonoma del reato, sanziona il “colpevole” di “peculato” con una pena minore se egli si sia “appropriato” della cosa “altrui” per farne un uso “momentaneo” e poi l’abbia restituita immediatamente, arrecando in ogni caso un danno patrimoniale apprezzabile ed un altrettanto “apprezzabile” pregiudizio, pur minimo, alla funzionalità della pubblica amministrazione.
Se, da un lato, non sia in presenza di una oggettiva “appropriazione” della “cosa altrui” e, dall’altro, il segmento della condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia arrecato un danno patrimoniale “apprezzabile”, il fatto, solo moralmente riprovevole, non configura un illecito penale e sarà suscettibile solo di sanzioni disciplinari.
Nella fattispecie concreta, il mero avvistamento da parte dei Carabinieri dell’auto di servizio condotta dal T. con a bordo suoi conoscenti è prova soltanto di un sospetto uso improprio del mezzo, che non consente di apprezzarne, oltre che le ragioni, la sua effettiva durata e consistenza. Alla stregua delle risultanze probatorie descritte, dunque, il fatto accertato non è riconducibile al delitto di peculato d’uso per insussistenza degli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice. Ne è tale da configurare gli elementi del delitto di abuso d’ufficio per la insussistenza, tra l’altro, della offensività che deve caratterizzare l’evento – ingiusto vantaggio patrimoniale o danno – richiesto per integrare la fattispecie in parola. Evento che, nelle sue due espressioni di un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, non può che essere anch’esso “apprezzabile e significativo” sotto il profilo del vantaggio economico e della condizione di sfavore.
La vicenda, come ricostruita dai giudici di merito, rende evidente la insussistenza dell’elemento materiale richiesto per la configurazione del reato contestato e comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 1 febbraio 2005
Depositata in cancelleria il 9 marzo 2005.

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