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Home » Sentenze » Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. giurisd., 28 aprile 2008, n. 379

Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. giurisd., 28 aprile 2008, n. 379

RedazionediRedazione
28 Aprile 2008 - Aggiornato il 29 Marzo 2022
inSentenze, Amministrativo Enti locali
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FATTO

Viene in decisione il ricorso per l’ottemperanza al Decreto del Presidente Regione siciliana indicato in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso di Indelicato Gaetano, di cui la ricorrente si dichiara coerede, per l’effetto dandosi adito alla rideterminazione della posizione retributiva del predetto.
Nella camera di consiglio del 18 aprile 2007, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una nota dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste datata 11 ottobre 2006 e avente ad oggetto “rideterminazione trattamento di pensione del sig. G. Indelicato. Pagamenti arretrati”, nonché alcuni conteggi allegati; per meglio chiarire il significato di tale documentazione questo Consiglio, con ordinanza interlocutoria 27 giugno 2007, n. 510, ha ordinato all’Assessorato resistente di versare in atti una relazione circa il rapporto che, in tesi della stessa parte, vi sarebbe tra il documento depositato nell’odierna camera di consiglio e la pretesa creditoria fatta valere dalla ricorrente; nonché di versare in atti la nota n. 28041 del 23 ottobre 1995, con cui la difesa della medesima parte pubblica assume essersi provveduto a rideterminare, sebbene nel corso del procedimento giustiziale (conclusosi solo con il Decreto qui ottemperando, del 17 maggio 2001), il trattamento economico del sig. Indelicato Gaetano, chiarendo altresì il rapporto intercorrente tra tale nota, il documento versato in atti il 18 aprile u.s. e la pretesa azionata dalla ricorrente, nonché dando prova dei pagamenti eventualmente effettuati (ovvero dando atto di quelli in itinere) in favore di quest’ultima ovvero del suo dante causa.
Quindi, all’odierna camera di consiglio, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione.

DIRITTO

1. – La questione che il Collegio è chiamato preliminarmente a risolvere attiene all’ammissibilità, o meno, del ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coatta di un Decreto del Presidente della Regione siciliana reso in sede di decisione di ricorso straordinario, ex art. 23, IV comma, dello Statuto regionale siciliano, approvato con R. D.Lgs. 15 marzo 1946, n. 455, e successivamente dichiarato costituzionale con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
2. – Il Collegio ritiene che il quesito vada risolto positivamente.
In proposito deve infatti ribadirsi, alla stregua delle considerazioni di cui appresso, quanto è già stato affermato da questo Consiglio con decisione 19 ottobre 2005, n. 695, resa in consapevole difformità dalla posizione assunta, per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da Cass., S.U., 18 dicembre 2001, n. 15978, la quale ha cassato senza rinvio, per difetto assoluto di giurisdizione, la decisione con cui C.d.S., IV, 15 dicembre 2000, n. 6695, modificando l’orientamento tradizionale del giudice amministrativo, aveva dichiarato ammissibile e altresì accolto, un ricorso in ottemperanza nella materia in esame.
3. – Il Collegio certamente non ignora che il rilievo della natura non giurisdizionale del ricorso straordinario che è stato operato, sebbene ad altri effetti, da Corte cost. 21 luglio 2004, n. 254, ha indotto C.d.S., V, 29 agosto 2006, n. 3056, pur successivamente al citato precedente di questo Consiglio, a conformarsi all’orientamento delle Sezioni Unite e, perciò, a pronunciarsi per l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza al decreto decisorio del Capo dello Stato.
Tuttavia, di quasi tutti gli argomenti che – in senso contrario alla soluzione cui il Collegio ritiene di nuovamente pervenire – da dette evidenze possono trarsi si era già fatta carico l’ampia motivazione che correda la citata decisione di questo Consiglio n. 695/2005; della quale possono perciò riassumersi, in estrema sintesi, i punti essenziali, mentre per il più completo svolgimento delle relative motivazioni può rinviarsi alle argomentazioni esaustivamente svolte in tale sede.
Andranno altresì considerati alcuni ulteriori e significativi indici esegetici, sopravvenuti alla citata decisione n. 695/2005, confer-mativi dell’esattezza dell’esegesi ivi svolta, che va perciò qui ribadita.
4. – Invero, la cit. decisione n. 695/2005 aveva già dato atto del contrasto con Cassazione, S.U., n. 15978/2001, nonché col conforme prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi sul rilievo della natura non giurisdizionale del ricorso straordinario, essenzialmente per difetto del requisito che “il procedimento si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale”. Si dava altresì atto che nello stesso senso era sia l’orientamento di Corte cost. n. 254/2004, cit., sia quello della prevalente giurisprudenza amministrativa, anche successiva alla citata pronuncia delle Sezioni unite.
Facendosi carico del problema dogmatico costituito dalla possibilità del Presidente di decidere il ricorso straordinario in senso diverso rispetto al parere – eventualità contemplata pure nello Statuto siciliano – la decisione poneva tuttavia in rilievo che, in quest’ultimo, il ricorso straordinario al Presidente della Regione è espressamente previsto da una fonte di rango costituzionale, cioè l’art. 23 dello Statuto, collocato nell’ambito del titolo III (degli Organi giurisdizionali). In attuazione di tale norma statutaria, è stato di recente adottato il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, il cui art. 9 prevede fra l’altro che “sui ricorsi straordinari di cui all’articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa”: dunque non solo dalla Sezione consultiva di questo Consiglio, ma anche da quella giurisdizionale.
Si è perciò osservato come dalla predetta disciplina emerga un istituto di natura atipica, con spiccate caratteristiche giurisdizionali, attivabile dagli interessati in alternativa (per quanto qui rileva) al ricorso giurisdizionale, con contraddittorio garantito e con facoltà dei controinteressati di chiederne la trasposizione in sede giurisdizionale; sicché la preclusione dell’impugnazione ex art. 113 Cost. da parte del soccombente si spiega proprio in quanto vi è stata la definizione della controversia in una delle due sedi alternative offerte dall’ordinamento alla scelta di ambo le parti (su tale preclusione, compatibile con l’art. 113 Cost. per la natura decisoria della controversia, v. Corte Cost., 2 luglio 1966, n. 78; 29 luglio 1982, n. 148; 31 dicembre 1986, n. 298).
Inoltre, il “parere” del Consiglio di Stato – e, in Sicilia, di questo Consiglio, come si è visto “a Sezioni riunite” – esprime un’attività “di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo”, da cui l’autorità decidente può discostarsi (solo) sulla base di una delibe-ra del Consiglio dei ministri (o, in Sicilia, della Giunta regionale): ove, come nella specie, manchi tale delibera, la decisione recepisce e fa proprio tout court il contenuto del parere, condividendone la natura.
Assai peculiare, come si è visto, è la stessa disciplina del rapporto, di assoluta alternatività, con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo e dell’impugnabilità in sede giurisdizionale della decisione resa sul ricorso straordinario solo “per vizi di forma o di procedimento”; essa, in assenza di tale impugnazione, fa stato tra le parti e resta irrevocabile ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nonché dell’art. 395 c.p.c..
La decisione concluse, perciò, che “gli elementi giurisdizionali presenti, come esposto, nella disciplina del ricorso straordinario sono prevalenti e di questo dato normativo è necessario tenere conto nella definizione dei problemi connessi alla interpretazione della disciplina medesima e nella prospettiva fondamentale di una tutela efficace del cittadino nei confronti della attività della Pubblica amministrazione”.
“La decisione straordinaria, per la sua alternatività rispetto a quella giurisdizionale, è un segmento di un giudizio che tende ad una situazione assimilabile a quella della cosa giudicata in senso formale, una volta che le parti soccombenti non abbiano impugnato (negli stretti limiti in cui ciò è possibile) la decisione stessa”.
Quanto ai mezzi di tutela esecutiva conseguenti all’accoglimento del ricorso straordinario – sul rilievo che il rito accelerato ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è esperibile solo in caso di inerzia dell’Amministrazione, mentre in caso di atti violativi o elusivi della decisione non vi sarebbe altra via che un ordinario giudizio di cognizione, implicante due gradi di merito, e la relativa ottemperanza, sol per giungere, di fatto, al medesimo punto cui già si era prima di essi (dato che in sede giurisdizionale sono comunque intangibili le statuizioni rese con la decisione giustiziale) – in coerenza con le riferite caratteristiche dell’istituto giustiziale alternativo e con il principio di effettività della tutela del cittadino, si è ammesso il ricorso diretto allo strumento del ricorso in ottemperanza, ex artt. 27, n. 4, T.U. n. 1054/1924, e 37 L. n. 1034/1971.
5. – In realtà, al di là del controverso quadro giurisprudenziale che emerge dalle citate pronuncie, sembra al Collegio che vi siano alcuni elementi nuovi – e altresì meno opinabili, in quanto basati sul diritto positivo – che portano a ribadire il corretto orientamento già espresso dalla citata decisione n. 695/2005.
Nel luglio del 2006 è infatti entrato il vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, nel suo art. 245, positivamente dispone, al comma 1, che “gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”; e altresì, al comma 2, che “si applicano … gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.
Non sembra potersi dubitare che l’espressa previsione, del comma 2, di applicabilità del giudizio di ottemperanza, si riferisca (anche) al ricorso straordinario proposto in regime di alternatività, di cui al comma 1; perché altrimenti essa non avrebbe senso alcuno.
Né pare possibile opinare – per evidenti ragioni di coerenza con il principio posto dall’art. 113, II comma, della Costituzione – che tale espressa previsione normativa di applicabilità (anche al ricorso straordinario) del giudizio di ottemperanza si possa riferire solo alle “determinate categorie di atti” menzionati nel cit. comma 1.
Si deve allora concludere che con tali disposizioni il legislatore abbia inteso ribadire, chiarire e precisare – ciò essendosi reso opportuno proprio in ragione del dibattito giurisprudenziale in atto – che il sistema vigente consente di esperire il ricorso in ottemperanza anche per ottenere l’attuazione di quanto deciso, in conformità al parere del Consiglio di Stato, in esito a un ricorso straordinario.
6. – Neppure va ignorata – quale convergente indice normativo, sebbene di minor peso – la circostanza che, per iniziativa del Governo e previa autorizzazione ex art. 87, IV comma, Cost., mentre viene deliberata la presente decisione il legislatore stia esaminando in seconda lettura un disegno di legge governativo (A.S. 1859, dopo A.C. 2161) il cui art. 8, comma 3, disciplina, per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, le modalità di presentazione dei “ricorsi diretti ad ottenere l’esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 del” D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, specificando che essi “sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell’articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034” (del resto, riconoscere la natura giurisdizionale della decisione resa dal Capo dello Stato in regime di alternatività postula che ciò avvenga in sede di “revisione” dell’istituto, ai sensi della VI disposizione transitoria della Costituzione, perché altrimenti non sarebbe possibile).
Ponendo in correlazione siffatta previsione, ancora in itinere, con la norma già vigente del cit. art. 245, si ricava che il legislatore, una volta chiarita l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza anche per le decisioni dei ricorsi straordinari, si stia dando carico di disciplinarne – invero innovativamente, giacché a legislazione vigente non si può dubitare della competenza in sede d’ottemperanza dello stesso giudice che rese il parere nel corso del suo procedimento decisorio, ex art. 37 L. n. 1034/1971 – le modalità applicative e il procedimento da seguire.
7. – Va infine ricordata la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in punto di effettività della tutela, allorché un’amministrazione soccombente non esegua una decisione di un organo amministrativo “equated to a Court decision”; nonché quella della Corte di Giustizia della Comunità Europea, sulla proponibilità di questioni pregiudiziali anche da parte di organi non formalmente giurisdizionali, ma tuttavia competenti a decidere in via definitiva controversie intersoggettive (giurisprudenza, quest’ultima, che ha specificamente riguardato anche il procedimento decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, caratterizzato “dall’irrevocabilità e immodificabilità della decisione e dalla sua insindacabilità da parte di ogni altra autorità amministrativa e giurisdizionale”).
8. – In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato ammissibile.
9. – Nel merito, osserva il Collegio che – a fronte della produzione documentale effettuata dall’Avvocatura dello Stato per dimostrare la già avvenuta ottemperanza – le parti hanno versato note esplicative di opposto contenuto.
In particolare, la parte ricorrente contesta che la documentazione, peraltro riferita al 1995, dimostri essere state integralmente soddisfatte le pretese del sig. Indelicato accolte con il decreto decisorio del 2001 per la cui esecuzione qui agisce una sua erede (ovviamente pro quota).
Occorre, pertanto, che l’esame degli atti di causa venga integrato con l’ulteriore documentazione conservata presso l’ammini-strazione debitrice, nonché con quella che la parte creditrice ritenesse di voler produrre; procedere all’esame comparativo delle relative risultanze con la statuizione del decreto decisorio e, infine, darvi attuazione, per la parte che eventualmente non risulti già compresa nelle prebende medio tempore attribuite al sig. Indelicato, mediante il pagamento di quanto gli sia ancora dovuto in forza del D.P.R.S. qui ottemperando.
10. – A tal fine – con funzioni di ausiliario del giudice, certamente come consulente e, eventualmente, altresì come commissario ad acta per l’effettuazione dei pagamenti che risultino dovuti – si nomina l’Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, o funzionario con qualifica dirigenziale delegato dal predetto, per il compimento delle ulteriori attività sopra indicate e con l’incarico di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta – in base non soltanto della documentazione esibita in giudizio, ma altresì di ogni altra fonte cui egli potrà accedere in sede di svolgimento dell’incarico – e altresì di provvedere direttamente al pagamento alla ricorrente di quanto risulti alla stessa ancora dovuto in base al titolo qui posto in esecuzione.
11. – Le spese del presente giudizio possono compensarsi, in ragione del rilevato contrasto giurisprudenziale.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie, nei sensi indicati, il ricorso in epigrafe e per l’effetto nomina, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, l’Assessore alla Presidenza della Regione siciliana o funzionario con qualifica dirigenziale delegato dal predetto.
Spese della presente fase del giudizio compensate.
Così deciso il 12 dicembre 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
Depositata in segreteria il 28 aprile 2008.

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