Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Il Comune di Casamassima impugna la sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Bari, indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. I. per ottenere l’accesso agli atti concernenti gli elaborati cartografici relativi all’esatta delimitazione della zona P19 e V19; ciò in ragione del disposto diniego del rilascio di permesso di costruire basato sulla titolarità del diritto di proprietà di parte dell’area interessata dall’intervento (e della successiva sentenza di rigetto del correlato ricorso proposto dalla società, depositata dal TAR di Bari il 21.7.2009 e rubricata al n. 1889/09, oggetto di distinto ricorso in appello iscritto al n. 9640/09 e definito all’odierna udienza pubblica con separata decisione).
Il Comune – premessa una dettagliata esposizione delle vicende, anche giudiziali, sottese al controverso diniego – assume che la domanda della s.r.l. I. sarebbe intesa non già all’accesso ad atti amministrativi in possesso dell’Amministrazione, bensì ad ottenere una integrazione del contenuto cartografico che sia idoneo a risolvere i dubbi manifestati in ordine alla esatta delimitazione delle “maglie” considerate, e quindi alla predisposizione di un apposito elaborato planimetrico, il che non sarebbe consentito dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sotto altro profilo, la domanda formulata in sede amministrativa sarebbe infondata ed emulativa, in quanto la linea di distinzione tra le due “maglie” sarebbe già tracciata in maniera netta e precisa nella esistente cartografia; in ogni caso, non potrebbe chiedersi una “rettifica” della documentazione esistente mediante l’esercizio del diritto di accesso.
L’appellante ha altresì dedotto che le tavole di piano sarebbero comunque nella disponibilità della richiedente, in quanto acquisite con la richiesta di accesso presentata in data 6.2.2008, ed ha lamentato che la sentenza gravata sarebbe erronea per i seguenti motivi: 1.- violazione e falsa applicazione artt. 22 ss. della L. 241/90. Violazione art. 2 comma 2 DPR 184/2006. Errore di fatto e travisamento dei presupposti. 2. – Violazione e falsa applicazione artt. 22 ss. della L. 241/90. Violazione artt. 5 ss. DPR 184/2006. Errore di fatto e travisamento dei presupposti. Ultrapetizione. 3.- Violazione e falsa applicazione artt 22 ss. L. 241/90. Violazione artt. 1 ss. DPR 184/2006. Errore di fatto e travisamento dei presupposti.
Resiste con opposta prospettazione articolata in memorie difensive la s.r.l. I., insistendo per la configurabilità di un “deficit planimetrico della strumentazione urbanistica”, con conseguente necessità di una integrazione che definisca esattamente la localizzazione delle “maglie” in discorso (e, sul punto dell’obbligo di provvedere, si assume che “tale questione verrà posta a mezzo di autonomo giudizio”).
2.- L’appello dell’Amministrazione comunale appare palesemente fondato.
Sotto un profilo di ordine generale, va ricordato che la pretesa disciplinata dall’art. 22 della legge 241/90 è espressamente riferita ai “documenti amministrativi”, intendendosi per tali ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Il rimedio dell’accesso non può quindi essere utilizzato per indurre o costringere l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un’attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione.
Rispetto al principio suesposto, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questo Consiglio, non risulta dunque coerente la stessa manifestazione di volontà esternata dalla s.r.l. I. con la sua istanza di accesso del 4 settembre 2009, laddove si chiede la produzione di un elaborato cartografico riportante l’esatta ubicazione dei lotti V19 e P19 all’interno della “maglia” urbana considerata, eventualmente procedendo ad una “integrazione del contenuto cartografico (allo stato del tutto insufficiente ai fini descrittivi di interesse per IM.CO.NA.)”.
La richiedente già con la proposizione della stessa istanza è apparsa ben consapevole della sua determinazione di lamentare l’assoluta insufficienza “allo stato” del contenuto cartografico; sì che la sua iniziativa, già in sede amministrativa, risultava all’evidenza intesa alla “integrazione” del contenuto cartografico stesso.
Ciò risulta del resto chiaramente anche ribadito nella memoria difensiva in data 12 marzo 2010 (pagg. 3 e 5); e che non vi siano presso gli uffici comunali ulteriori atti aventi lo scopo di delimitare le zone di cui trattasi è dato ben presente nel verbale della riunione del 9.2.2010, tenutasi con la partecipazione del commissario ad acta.
3.- Il ricorso in appello va in conclusione accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro tremila/00, oltre IVA e C.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello n. 1019 del 2010 indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata del TAR Puglia n. 3209 del 2009, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la s.r.l. I. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in favore del Comune appellante in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e C.p.a..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.