FATTO E DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla E. s.p.a. avverso il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i beni architettonici, artistici e storici dell’Emilia del 23 febbraio 1998, con cui è stato vincolato l’immobile sito in Piacenza, via …omissis… censito al NCEV fg. 120, mapp. 60, denominato “…omissis…”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 ed ha assorbito gli altri motivi di ricorso.
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato tale sentenza, deducendo che la comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata alla società ricorrente.
La E. s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello e proponendo ricorso in appello incidentale con riferimento alle censure assorbite e al mancato esame delle stesse.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’imposizione di un vincolo storico – artistico su un compendio immobiliare, di cui è comproprietaria la società ricorrente.
Con il ricorso in appello il Ministero contesta la sussistenza della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.
Il motivo è fondato.
Il Ministero aveva, infatti, correttamente inviato ai proprietari dell’immobile la comunicazione di avvio del procedimento e con riferimento alla società E. ha prodotto la cartolina di ricevimento della raccomandata inviata all’indirizzo di Milano, via …omissis…
Secondo il Tar, tale comunicazione non può ritenersi idonea ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto il predetto avviso di ricevimento è stato firmato in modo non leggibile senza l’indicazione della qualità della persona che ha ricevuto la raccomandata.
Al riguardo, si osserva che la legge n. 241/90 non prevede che la comunicazione di avvio del procedimento debba essere inviata con le modalità prescritte per le notificazioni degli atti giudiziari e che l’avviso di ricevimento della raccomandata è idoneo a dimostrare che il destinatario ha ricevuto l’atto, anche in assenza dell’indicazione della qualità della persona che lo ha ricevuto.
Era onere della società ricorrente dimostrare che per peculiari circostanze all’indirizzo indicato poteva l’atto essere stato ricevuto da persona del tutto estranea, ma, non essendo alcun elemento stato fornito a tal fine, deve presumersi che l’atto sia stato ricevuto dalla società (in tal senso: Cass., Sez. Lav., 16 gennaio 2006, n. 758).
3. L’accoglimento del motivo di appello proposto dal Ministero conduce all’esame del ricorso incidentale, proposto dalla società E. con riferimento ai motivi assorbiti.
Peraltro, il Tar ha annullato l’intero provvedimento di vincolo, come emerge dal dispositivo della sentenza impugnata con riferimento ad un vizio procedimentale che consente il riesercizio del potere, mentre la ricorrente aveva proposto censure dirette a contestare l’estensione del vincolo alla parte dell’immobile prospiciente via delle Grandine.
La società E. contesta l’assorbimento della censura e ripropone il relativo motivo.
Entrambe le censure sono fondate.
Con riferimento al contestato assorbimento della censura, si rileva che questa Sezione ha già di recente evidenziato che l’ordine del giudice di esaminare le censure non può prescindere dal principio dispositivo, che regola anche il processo amministrativo e comporta la necessità di esaminare prima quelle censure da cui deriva un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente e che, quale sia l’ordine di esame dei motivi, il giudice è tenuto a proseguire tale esame finché è certo che dall’accoglimento di un ulteriore motivo non deriva più alcuna utilità al ricorrente (Cons. Stato, VI, n. 213/2008, in cui è stato anche sottolineato che deve essere riconsiderata la prassi del giudice amministrativo di assorbire alcuni motivi del ricorso, in quanto, per assorbire un motivo, deve essere evidente che dall’eventuale accoglimento della censura assorbita non possa derivare alcun vantaggio al ricorrente, neanche sotto il profilo risarcitorio).
Nel caso di specie, era evidente l’interesse della società ricorrente all’esame anche della censura, peraltro proposta per prima, relativa all’illegittima estensione del vincolo a tutto il compendio immobiliare.
Tale censura è fondata.
Infatti, nella relazione storico artistica richiamata dall’impugnato provvedimento si descrive il valore storico artistico del solo edificio prospiciente via …omissis…, senza alcun cenno del corpo di fabbrica che affaccia su via …omissis….
Tale secondo immobile è stato ricostruito ex novo e soprelevato nel 1954 senza alcun legame, quindi, con la prima costruzione che risale al 1700.
Le motivazioni del vincolo indicate nella relazione attengono a tale primo edificio e non contengono alcuna giustificazione dell’estensione del vincolo all’edificio ricostruito.
La suddetta estensione risulta quindi non motivata e sproporzionata rispetto al fine perseguito dall’amministrazione (anche se riferito alla tutela del cortile esistente tra i due edifici) e va annullata, senza che possa assumere rilievo la mancata distinzione catastale dei due immobili.
4. In conclusione, il ricorso in appello proposto dal Ministero va accolto; tuttavia, in accoglimento del ricorso in appello incidentale proposto dalla società E. e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed annullato l’impugnato provvedimento nella parte in cui assoggetta a vincolo anche la porzione dell’immobile prospiciente via …omissis….
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello proposto dal Ministero ed accoglie il ricorso in appello incidentale proposto dalla E. s.p.a. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla in parte il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19-2-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
(omissis)