ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6979 del 2018, proposto da (omissis) Esercente La Potestà Genitoriale Su Minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Scolastico (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00115/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, previo provvedimento cautelare:
a – del giudizio di non ammissione di -OMISSIS- alla seconda classe della scuola media inferiore, all’indomani dello scrutinio pubblicato l’11 giugno 2018, conclusivo dell’anno scolastico 2017 / 18 presso la scuola media -OMISSIS-
b – degli atti preordinati connessi e consequenziali che hanno condotto al predetto giudizio negativo finale del giugno 2018, compresi i giudizi singoli e gli atti di organizzazione dell’Istituto che, durante l’anno scolastico 2017 / 18 hanno contribuito al giudizio finale negativo, ed in particolare
c – gli atti di organizzazione, relativi all’adozione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (recupero) durante l’anno scolastico 2017/18 nella classe prima media sezione G, se effettuati, che vengono impugnati nella loro utilità strumentale.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Visto il proprio decreto presidenziale di accoglimento della domanda cautelare n. 4177 del 6 ;settembre 2018
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Guglielmo Saporito e Davide Di Giorgio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
L’appello cautelare è fondato, in quanto l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (così la circolare cit. a pag. 3 ult. cpv.).
Le spese di questa fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ammette l’alunno suindicato alla seconda classe della scuola media inferiore.
Condanna l’Istituto appellato alle spese di giudizio della fase cautelare che liquida in complessivi euro 1.700 (millesettecento).
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)