DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10816/2002, proposto dal sig. M. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Luigi M. D’Angiolella ed elettivamente domiciliato in Roma, via M. Mercati n. 51;
contro
il Ministero dell’Istruzione Pubblica, – Provveditorato Studi di Napoli Centro Servizi Amministrativi di Napoli -, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
e nei confronti di
E. R., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, n. 3833/2002 in data 1 luglio 2002, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 16 ottobre 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv. dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania il sig. M. S. impugnava il decreto n. 28715 in data 30/10/2001 con il quale il Provveditore agli Studi di Napoli aveva approvato gli elenchi provinciali e le graduatorie provinciali definitive del personale A.T.A. ex D.M. 75/01, nella parte relativa alle graduatorie per le qualifiche di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e degli atti presupposti tra i quali, segnatamente, il D.M. 19 aprile 2001, n. 75, e, per quanto occorrer possa, il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Lamentava difetto di motivazione, violazione degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, eccesso di potere sotto diversi profili, violazione degli artt. 3, 4, 33, 34 e 36 della costituzione, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza il sig. M. S. propone l’appello in epigrafe, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generala dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 23 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato.
2. Non sussiste il lamentato difetto di motivazione, in quanto l’oggetto del provvedimento impugnato, che concerne l’approvazione di elenchi complessi quali gli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di personale A.T.A. della scuola pubblica, non consente una diffusa disamina di ogni singola posizione.
3. L’appellante afferma di avere titolo ad essere inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze annuali e temporanee del personale A.T.A. in forza dell’analogo servizio, prestato presso scuola paritaria.
Sostiene che la legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha stabilito il principio della parità fra scuole statali, scuole paritarie private e scuole degli enti locali, impone di dare rilevanza al servizio reso presso tutti gli istituti di istruzione, a qualunque delle suddette categorie appartengano, senza che si possa dar luogo a discriminazioni.
Il ragionamento è ulteriormente sostenuto richiamando l’art. 2, secondo comma, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 20 agosto 2001, n. 333, in base al quale i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
L’appellante sostiene quindi l’illogicità di un’equiparazione limitata al personale docente.
La tesi non può essere condivisa.
Il legislatore con il richiamato art. 2, secondo comma, ha dettato una norma palesemente eccezionale, in quanto attribuisce ad un titolo di servizio maturato presso istituzioni private lo stesso valore dell’analogo titolo, maturato presso la pubblica amministrazione.
La giustificazione della misura può essere rinvenuta nel complessivo disegno di parificazione dell’attività di insegnamento, ovunque prestata, espresso nella legge 10 marzo 2000, n. 62.
Nel quadro di tale riforma il legislatore, anche al fine di unificare la qualità del servizio in questione, ovunque sia prestato, ha successivamente inserito anche la clausola, di cui all’art. 2, secondo comma, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 20 agosto 2001, n. 333, sopra citato.
Osserva quindi la Sezione che la palese eccezionalità della norma non consente la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi disciplinate.
Inoltre, il contenuto delle prestazioni relative al rapporto di lavoro del personale A.T.A. non è riconducibile a quello degli incaricati dello svolgimento della funzione docente.
La norma che riguarda questo ultimi non è quindi applicabile per analogia alla categoria di personale, alla quale appartiene l’odierno appellante.
4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
In considerazione della natura della controversia le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
(omissis)